Rendiconto per cassa degli ETS: cos’è e come gestirlo

26.05.2023 - Tempo di lettura: 8'
Rendiconto per cassa degli ETS: cos’è e come gestirlo

Negli ultimi anni, la gestione delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore (ETS) ha subito significative trasformazioni. Il Codice del Terzo Settore ha riorganizzato gli ETS, introducendo nuovi obblighi, semplificazioni e procedure. Tra le principali novità, vi sono le differenziazioni negli adempimenti per gli ETS di minori dimensioni. Questi enti possono beneficiare di importanti semplificazioni gestionali, come l’adozione del rendiconto per cassa, che sostituisce il tradizionale bilancio di esercizio.

Si tratta di una misura che interessa moltissime realtà: stando ad una ricerca Istat del 2015, infatti, l’82% delle organizzazioni non profit in Italia registra annualmente entrate inferiori ai 100 mila euro, ben al di sotto della soglia predefinita. Si capisce quindi che per la fetta più grande degli Enti del Terzo Settore il rendiconto per cassa è una scelta quasi scontata (anche se si vedrà che le cose non devono essere necessariamente così).

Ma cosa è il rendiconto per cassa degli ETS nel concreto, e come va gestito? Vediamo la funzione di questo documento e le voci che lo compongono.

Cos’è il rendiconto per cassa associazione

A livello normativo, il riferimento al rendiconto per cassa degli ETS si trova nel DM 5 marzo 2020, attraverso il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso attuativo l’articolo 13, comma 3 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). L’obbligo di adozione degli schemi di bilancio per ETS lì contenuti è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio del 2021: non si tratta quindi di una novità assoluta per gli ETS.

La legge n. 104/2024, però, è intervenuta sul tema apportando modifiche ai limiti sotto i quali un’associazione o un altro ente può utilizzare il rendiconto per cassa. Mentre inizialmente questo modello era riservato agli ETS “privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 220.000“, con la legge del 2024 il limite è stato innalzato a 300.000 euro. Inoltre, è stata inserita un’ulteriore semplificazione per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro: per questi enti, infatti, il rendiconto per cassa “può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.
Una volta compilato, il documento deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

Il concetto alla base dei rendiconti delle associazioni è di per sé semplice: il Legislatore permette agli Enti del Terzo Settore considerati minori, e quindi con proventi inferiori a 300 mila euro all’anno, di utilizzare una contabilità semplificata, nonché per l’appunto un rendiconto per cassa, ovvero uno schema di bilancio semplificato. Tra gli schemi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il rendiconto per cassa corrisponde al Modulo D.

Il principio da cui parte il “bilancio per cassa” per ETS minori è il medesimo utilizzato dalle Associazioni in regime forfettario a partire dalla legge 398 del 1991 (con la soglia che in questo caso è stata spostata da 250 mila euro di proventi a 400 mila euro con la Legge di Bilancio del 2017). Va detto peraltro che il rendiconto per cassa di un Ente del Terzo Settore si configura come una possibilità per gli enti minori, e non come un obbligo: nessuno vieta quindi a un ente con ricavi annui inferiori ai 300 mila euro di utilizzare il regime ordinario, andando perciò a presentare il Rendiconto Gestionale (il modulo A), lo Stato Patrimoniale (il Modulo B) e infine la Relazione di Missione (il Modulo C).

Lo schema del rendiconto per cassa per il Terzo Settore

Lo schema del rendiconto finanziario per cassa per gli Enti del Terzo Settore presente all’interno dell’Allegato 1 del Decreto 5 marzo 2020 è stato creato a partire dalla distinzione tra le entrate le uscite di un ente, basandosi sul principio contabile per cassa su cui si fonda il regolamento.

Nel momento della compilazione, le entrate e le uscite devono essere “assegnate” alla tipologia di attività a cui sono collegate, che sono le seguenti:

  1. Attività di interesse generale
  2. Attività di interesse diverso e strumentale
  3. Attività di raccolta fondi
  4. Attività finanziarie e patrimoniali
  5. Attività di supporto generali

Ogni gruppo presenta diverse voci. Per fare un esempio, nel campo delle entrate del gruppo A, si trovano voci quali:

  1. Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
  2. Entrate dagli associati per attività mutuali
  3. Entrate per prestazioni e cessioni da associati e fondatori
  4. Erogazioni liberali
  5. Entrate del 5 per mille
  6. Contributi da soggetti privati
  7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
  8. Contributi da enti pubblici
  9. Entrate da contratti con enti pubblici
  10. Altre entrate

Lo schema del rendiconto per cassa per gli ETS non si limita peraltro a queste voci operative. Scorrendo lo schema verso il basso, al di sotto del gruppo E si incontrano altre voci, quali:

  • Uscite ed Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi
  • Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
  • Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
  • Cassa e Banca (nel quale si riassume di fatto la liquidità)
  • Costi e proventi figurativi (qui rientrano per esempio gli eventuali costi per il lavoro figurativo dei volontari).

Il saldo iniziale: la precisazione del Ministero

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il rendiconto di cassa per le associazioni e per gli Enti del Terzo Settore ha sollevato diversi dubbi. Tra le domande più frequenti ci sono quelle relative alla sezione denominata “Cassa e banca” nominata poche righe sopra, nella quale indicare per l’appunto le consistenze liquide e il saldo iniziale. Molti enti si sono domandati come compilare il campo dedicato a quest’ultimo elemento: a eliminare i dubbi è arrivata la nota del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 10358 del 14 luglio 2022. Con questo documento il Ministero ha spiegato che “il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio (t) coincide con il saldo finale dell’esercizio (t-1), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente”. Ecco che, allora, il valore inserito nella colonna t-1 della sezione Cassa e Banca è il medesimo che deve essere inserito nella colonna t del saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente. Il Ministero chiarisce poi che durante l’anno di riferimento potrebbe aumentare la liquidità, oppure assorbirsi quella esistente, pertanto alla fine dell’esercizio corrente nella colonna t verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide (corrispondente al valore precedentemente inserito nella colonna t-1) a cui andranno aggiunte o sottratte le risultanze dell’esercizio in corso.

Osservazioni sul rendiconto per cassa di un’Associazione

Come anticipato, quella rappresentata dal rendiconto per cassa per gli Enti del Terzo Settore con entrate annuali inferiori ai 220 mila euro è un’opzione, non un obbligo. Di certo questa semplificazione presenta indubbi vantaggi, ma va sottolineata anche la presenza di alcune criticità, le quali potrebbero spingere alcuni enti a optare comunque per gli schemi standard. Nello schema del rendiconto per cassa mancano infatti voci quali i debiti, i crediti, gli ammortamenti, i Trattamenti di Fine Rapporto: non è quindi sempre scontato che il rendiconto per cassa per ETS sia sempre e comunque la scelta migliore.

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