IMU 2026: come funziona l’esenzione per le associazioni sportive

IMU 2026 per le associazioni sportive: i criteri per beneficiare dell’esenzione e le regole in caso di utilizzo degli immobili a finalità mista, commerciale e non
L’esenzione IMU per le associazioni e le società sportive dilettantistiche rappresenta un’agevolazione fondamentale per alleggerire i costi di gestione di palestre, campi da gioco e impianti.
Per poterne beneficiare è tuttavia necessario rispettare requisiti specifici, sia sulla natura dell’ente che sull’effettivo utilizzo dell’immobile.
Su questi criteri è intervenuta una novità normativa introdotta dal DL n. 84/2025, che interessa la verifica delle modalità commerciali o meno con cui si svolgono le attività.
Associazioni sportive: i tre requisiti fondamentali per non pagare l’IMU
La possibilità di non versare l’IMU, l’Imposta Municipale Propria dovuta ogni anno nei mesi di giugno e dicembre, le ASD e le SSD devono rispettare specifici requisiti.
In prima battuta, è richiesto il rispetto di determinate condizioni soggettive che individuano per l’appunto le caratteristiche dell’ente.
L’immobile, ai fini di rientrare nel perimetro dell’esonero, deve appartenere a un ente non commerciale. Rientrano in questa categoria le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro, regolarmente iscritte al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).
In seconda battuta, è bene evidenziare che l’esenzione spetta unicamente al soggetto esente che possiede l’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (come l’usufrutto).
Se un’associazione sportiva prende in affitto o in comodato un impianto da un privato o da una società commerciale, l’IMU rimane dovuta dal proprietario dell’immobile, anche se l’uso è esclusivamente sportivo.
Specifiche condizioni sono inoltre richieste sull’utilizzo dell’immobile, che deve essere destinato direttamente ed esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica con modalità non commerciali.
Quando l’attività si considera “non commerciale”? La soglia del 50%
Il punto più delicato riguarda evidentemente la verifica delle modalità commerciali o meno con cui si svolgono le attività.
Su questo punto, il D.L. n. 84/2025 ha introdotto parametri certi per definire quando un’attività sportiva rispetta il vincolo della non commercialità.
In prima battuta, i servizi forniti dall’ASD o SSD devono essere del tutto gratuiti oppure, se prevedono un corrispettivo, la tariffa praticata non deve superare il 50% dei prezzi medi applicati dagli operatori commerciali/profit per attività analoghe nello stesso territorio.
Per consentire questa verifica, i Comuni hanno l’obbligo di pubblicare i prospetti con gli importi dei prezzi medi praticati nel proprio territorio per le attività sportive a scopo di lucro.
In ogni caso, è esclusa qualsiasi forma di distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.
L’articolo 6-bis ha definito le modalità con cui i comuni dovranno individuare i corrispettivi medi praticati sul mercato.
Si tratterà di un lavoro da svolgere in condivisione con le rappresentanze sportive locali, di anno in anno, in relazione al territorio comunale ma, in caso di mancanza di strutture di riferimento, anche sulla base dei prezzi applicati su base regionale.
Un lavoro complesso e che interesserà più soggetti e che non risulta ancora arrivato a compimento. Nell’attesa, l’iscrizione al RASD sarà sufficiente per poter godere dell’esenzione.
Gestione degli spazi accessori e usi misti (Bar, Ristoranti, Store)
Particolare attenzione è richiesta nel caso in cui un impianto sportivo ospiti sia l’attività sportiva sia servizi accessori commerciali (come bar, punti ristoro o store).
In tal caso, se le attività commerciali sono svolte in spazi catastalmente o funzionalmente autonomi, l’esenzione IMU si applica unicamente alla superficie in mq destinata all’attività sportiva non commerciale, mentre per la parte commerciale l’imposta va pagata proporzionalmente (esenzione parziale).
Se invece la somministrazione di cibi e bevande è strettamente complementare, riservata esclusivamente ai tesserati/soci e gestita direttamente dall’ente senza finalità di lucro, la struttura può mantenere l’esenzione totale.
L’obbligo della Dichiarazione IMU ENC
Per beneficiare dell’esenzione non basta soddisfare i requisiti; è obbligatorio trasmettere la Dichiarazione IMU per gli Enti Non Commerciali (IMU ENC).
La dichiarazione va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di insorgenza del diritto all’esenzione o a eventuali variazioni.
La mancata presentazione della dichiarazione può comportare la decadenza dall’agevolazione e il recupero dell’imposta da parte del Comune.