RUNTS: nuove regole e funzionalità per la gestione degli adempimenti

Autore: Redazione
 - Ultimo aggiornamento: 10.06.2026
Tempo di lettura: 5'
RUNTS: nuove regole e funzionalità per la gestione degli adempimenti

Il RUNTS si aggiorna: da aprile online disponibili nuove funzionalità e procedure. Una panoramica delle innovazioni introdotte

Semplificazione e trasparenza sono alla base delle ultime novità introdotte sul portale del RUNTS, Registro Unico del Terzo settore

Dalla nuova figura del delegato del rappresentante legale alle procedure per l’acquisizione della personalità giuridica dell’ente, sono state introdotte diverse innovazioni a partire dal 9 aprile scorso.

Le modifiche toccano il Decreto Ministeriale n. 106/2020 e recepiscono le disposizioni dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 4 luglio 2024 e del Decreto-legge n. 84/2025, convertito in Legge n.108/2025.

Via libera alla delega sul RUNTS

Tra le novità di maggiore impatto c’è, senza dubbio, l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale, che nasce per soddisfare le necessità operative degli enti.

Si prevede la figura di un soggetto fiduciario a cui il legale rappresentante può affidare la gestione delle procedure sul portale RUNTS: come le istanze di iscrizione e variazione (incluse modifiche statutarie o di cariche sociali), ma anche l’accreditamento per il 5×1000 o il deposito dei bilanci.

Dal punto di vista pratico, sono previste due distinte tipologie di delega, che possono essere gestite direttamente online:

  • una per la compilazione e invio, con la firma della distinta e la responsabilità sui contenuti che restano in capo al delegante;
  • un’altra per la compilazione, sottoscrizione e invio che concede al delegato anche la possibilità di firmare digitalmente le istanze con la relativa responsabilità diretta sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla conformità dei documenti allegati.

Dall’iscrizione alla cancellazione dal Registro, cambiano le procedure sul RUNTS

Al di là di chi gestisce materialmente le pratiche, le stesse procedure del RUNTS, che toccano tutto l’arco di vita degli enti, subiscono delle modifiche.

Per velocizzare i tempi di iscrizione, basta dichiarare nell’istanza di aver adottato un modello standard di statuto.

Per gli enti già dotati di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata, purché l’ente disponga di un organo di controllo con un revisore legale. Il notaio può attestare la sussistenza del patrimonio minimo anche attraverso un assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.

Le novità toccano anche la cancellazione dal Registro: nei casi di scioglimento dell’ente senza necessità di liquidazione, la cancellazione dal Registro si perfeziona una volta fornita la prova dell’avvenuta devoluzione del patrimonio, seguendo il parere dell’Ufficio RUNTS. Per gli enti minori, con entrate non superiori a 60.000 euro, è previsto un regime semplificato tramite dichiarazione sostitutiva.

Nel nuovo assetto, inoltre, si distingue tra devoluzione del patrimonio residuo o del solo incremento patrimoniale, che deve essere calcolato includendo sia il periodo di iscrizione al RUNTS che gli anni in cui l’ente risultava iscritto ai registri precedenti senza soluzione di continuità.

RUNTS: cambiano anche le date da segnare in calendario

Per una maggiore linearità nelle comunicazioni tutti gli enti dovranno dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata dedicato: non sarà più possibile utilizzare quello del rappresentante legale o di altri soggetti legati all’ente.

Le novità riguardano, infine, anche le date da segnare in calendario: il termine ultimo non è più ancorato alla data fissa del 30 giugno, ma viene ridefinito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario per favorire gli enti che hanno una gestione contabile non coincidente con l’anno solare. Mentre diventa fisso al 30 giugno l’appuntamento con l’aggiornamento delle informazioni su associati, volontari e lavoratori (dipendenti o parasubordinati) da trasmettere una volta all’anno.

L’adempimento riguarda tutti gli ETS, non solo ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale), in presenza di variazioni rispetto ai dati già inseriti.

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