Onlus: cos’è e cosa cambia con la Riforma del Terzo Settore

Le Onlus hanno rappresentato per anni una delle forme più diffuse di enti del Terzo Settore in Italia, impegnate in attività di solidarietà sociale, assistenza, cultura, sanità e tutela dei diritti civili. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), la qualifica di Onlus è stata abrogata e sostituita dalla nuova categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questo cambiamento ha introdotto un processo di transizione che coinvolge tutte le Onlus iscritte all’anagrafe, le quali devono adeguarsi al nuovo sistema normativo per continuare a operare e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.
La Riforma del Terzo Settore ha previsto un periodo transitorio per le Onlus, durante il quale queste hanno potuto mantenere la loro qualifica e continuare a godere dei benefici fiscali. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, le Onlus dovranno aver completato il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pena la perdita delle agevolazioni fiscali e l’obbligo di devolvere il patrimonio accumulato a un altro ente del Terzo Settore.
È importante sottolineare che non è previsto un riversamento automatico delle Onlus nel RUNTS. Pertanto, ogni associazione onlus deve intraprendere un percorso di adeguamento, che include la revisione dello statuto, l’adeguamento delle attività e la scelta della sezione più appropriata all’interno del RUNTS (ad esempio, Organizzazione di Volontariato – ODV, Associazione di Promozione Sociale – APS, o altro tipo di ETS). Questo processo richiede attenzione e pianificazione, poiché le scelte effettuate influenzeranno la governance, la fiscalità e l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati.
In sintesi, la Riforma del Terzo Settore rappresenta una trasformazione significativa per questi enti, che devono adattarsi a un nuovo quadro normativo per continuare a svolgere la loro missione sociale. Questo cambiamento offre anche opportunità di crescita e maggiore trasparenza, ma richiede un impegno concreto per garantire la sostenibilità e l’efficacia delle attività nel lungo periodo.
Cos’è una Onlus?
Iniziamo con lo spiegare cosa sono e cosa significa Onlus. Questo è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, termine che indica un ente senza scopo di lucro che rispetta i requisiti riportati nel Decreto Legislativo 460/1997.
Possono essere riconosciute come Onlus diverse forme di organizzazioni: si parla infatti di associazioni, di fondazioni, di società cooperative, di comitati e di altri enti di carattere privato, a patto di presentare i necessari requisiti a livello di statuto e di svolgere delle attività in favore di soggetti svantaggiati. Scopri, per esempio, la differenza tra Onlus e Associazione.
La disciplina comune rende delle Onlus di diritto enti come le Organizzazioni Non Governative (ONG), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Cooperative Sociali.
Per capire cos’è e cosa non è una Onlus, nello specifico, è necessario consultare la lista di requisiti previsti.
Quali sono i requisiti della Onlus
Vediamo ora quali sono i requisiti fondamentali che un ente doveva rispettare per poter essere riconosciuto come Onlus:
- deve svolgere delle attività in uno o più settori previsti dalla legge (settori che si vedranno nel prossimo paragrafo) sempre e comunque per perseguire delle finalità di solidarietà sociale;
- non può svolgere attività differenti rispetto a quelle previste dalla legge, eccezion fatta per le attività direttamente connesse;
- deve redigere annualmente il bilancio o il rendiconto;
- non può in nessun modo, neanche in modo indiretto, distribuire gli utili e gli avanzi di gestione. Lo stesso divieto è valido anche per la distribuzione di capitale, di riserve o di fondi; questa ipotesi è percorribile solamente nel caso in cui la distribuzione venga imposta da una normativa o nel caso in cui sia fatta a favore di altre Onlus facenti parte – da statuto – della stessa struttura;
- deve utilizzare gli utili o gli eventuali avanzi di gestione, per portare avanti le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, qualsiasi sia la causa, deve devolvere il patrimonio dell’organizzazione, individuando come destinatarie altre Onlus o altri enti di pubblica utilità;
- deve rispettare la disciplina del rapporto associativo, con l’esclusione espressa della partecipazione unicamente temporanea alla vita associativa; i partecipanti con i necessari requisiti e gli associati devono avere il diritto di voto per approvare lo statuto e per apportarvi eventualmente delle modifiche, così come per approvare e modificare i regolamenti relativi alla nomina degli organi direttivi della Onlus;
- infine, nella denominazione come in qualsiasi altro segno distintivo o forma di comunicazione verso l’esterno, deve essere sempre presente in modo chiaro l’acronimo Onlus, o eventualmente la locuzione completa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Questi sono i requisiti fondamentali che un ente era chiamato a rispettare per poter essere definito Onlus. Come anticipato, tra i requisiti vengono indicati anche i settori all’interno dei quali un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale può operare: vediamo quali sono.
Le agevolazioni fiscali per le Onlus
Le Onlus hanno tradizionalmente usufruito di un regime fiscale favorevole, pensato per supportare chi svolge attività di carattere sociale, educativo o umanitario. Con l’introduzione della Riforma del Terzo Settore, questi benefici sono stati riorganizzati per essere applicabili agli Enti del Terzo Settore (ETS), che, come le Onlus, operano senza scopo di lucro ma con finalità di utilità sociale.
- Esenzione dall’IRES (Imposta sul reddito delle società): le Onlus erano esentate dal pagamento dell’IRES. Gli ETS continueranno a godere di questa esenzione, a condizione che le loro attività principali siano non commerciali. Le entrate derivanti da attività commerciali non collegate agli scopi principali saranno invece soggette a tassazione, ma solo oltre determinate soglie.
- Esenzione IVA: per le attività istituzionali svolte da Onlus e ETS, come servizi di assistenza e formazione, permane l’esenzione dall’IVA. Tuttavia, per le attività che non rientrano nell’ambito della solidarietà sociale, l’aliquota IVA potrebbe essere applicata.
- Detrazione delle donazioni da parte di privati: le persone fisiche che donano a Onlus possono dedurre una parte dell’importo donato dalle loro imposte. Questo beneficio è stato confermato anche per gli ETS, permettendo di continuare a fruire di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali, rendendo più accessibile il supporto a queste realtà.
- Benefici per le imprese: le aziende che effettuano donazioni a enti senza scopo di lucro possono dedurre una percentuale del loro reddito imponibile. La riforma ha mantenuto tale beneficio per gli ETS, con la possibilità di ridurre il carico fiscale attraverso il sostegno a progetti di utilità sociale.
- Esenzione dall’imposta di bollo: gli atti ufficiali delle Onlus erano esenti da imposta di bollo, una misura che è stata estesa agli ETS per atti e documenti legati alle loro finalità istituzionali.
- Regime semplificato per ODV e APS: le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), che continuano a concentrarsi sul volontariato, beneficiano di un regime fiscale agevolato, che prevede anche l’opzione per il regime forfettario per la determinazione del reddito.
La riforma, dunque, non solo ha introdotto novità ma ha anche consolidato e semplificato il sistema fiscale per gli enti non profit, offrendo una maggiore uniformità e trasparenza, ma mantenendo gli incentivi necessari per favorire le attività di solidarietà sociale e di utilità collettiva.
Di cosa si occupano le Onlus
Così come anticipato più sopra, le Onlus operano in favore di persone svantaggiate, siano esse tali per condizioni fisiche, psichiche, sociali, familiari oppure economiche; oppure, limitatamente ai soli aiuti di tipo umanitario, in favore di collettività estere.
Le attività possono tradursi in servizi veri e propri oppure in cessione di beni. Nello specifico, i settori in cui le Onlus risultano attive sono:
- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale
- assistenza sociosanitaria;
- tutela dei diritti civili;
- istruzione;
- formazione;
- beneficenza (anche in forma indiretta, indirizzata verso altri soggetti senza scopo di lucro);
- sport a livello dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione in campo artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (a eccezione dell’attività continua nel tempo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti);
- cooperazione tesa allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (che può essere svolta dall’Onlus stessa oppure può essere affidata a soggetti esterni, come università, enti di ricerca e altre fondazioni).
Onlus e Riforma del Terzo Settore: cosa cambia?
Visto cos’è una Onlus, è bene vedere più nel dettaglio quali sono i cambiamenti imposti dalla Riforma del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore è piuttosto chiaro nel dichiarare che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali inserite nel Titolo X del Codice stesso, la normativa delle Onlus verrà abrogata. Si è quindi creato un lungo – più del previsto – periodo transitorio per tutte le realtà già iscritte all’interno dell’anagrafe Onlus. All’interno di questo periodo le Onlus hanno potuto agire come in precedenza, applicando dunque le disposizioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si capisce quindi che, pur lasciando alle Onlus la libertà di agire come in precedenza per l’interezza del periodo transitorio, il Codice del Terzo Settore obbliga ora le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale a entrare nel nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, iscrivendosi al Runts, così da avere per l’appunto la qualifica di ETS e lasciarsi alle spalle quella di Onlus. Ma quali sono le strade effettivamente percorribili da questi enti?
Il passaggio delle Onlus al RUNTS: le 5 possibilità
Prima di tutto, è bene chiarire cosa accade alle Onlus che non si iscrivono al Runts: in questo caso, l’intero patrimonio verrà devoluto. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che invece vogliono continuare la propria attività devono seguire una delle seguenti cinque procedure.
- Diventare una ODV, rispettando i requisiti peculiari di questo ente, tra cui per esempio la prevalenza dei volontari sul numero di dipendenti, ma guadagnando anche la possibilità di utilizzare un regime forfettario delle imposte.
- Diventare una APS: anche qui c’è la prevalenza dell’attività di volontariato, con il beneficio del forfettario.
- Diventare un ETS generico: qui non ci sono obblighi sulla proporzione tra volontari e dipendenti, ma ci sono gli ostacoli del regime forfettario del calcolo dell’Ires e delle regole del Codice degli appalti per gli accordi con le PA.
- Diventare un ente filantropico: si tratta di una direzione in continuità con le disposizioni precedenti dell’Onlus, che richiede però un’attenta valutazione delle entrate future.
- Non è da escludere, infine, la possibilità “altra” di optare per l’impresa sociale, strada da prendere in considerazione in caso di ricavi da attività di interesse generali molto importanti.
Qualsiasi sia la “forma” che si intende dare alla propria Onlus, Terzo Settore in Cloud di TeamSystem è la risorsa di riferimento per la gestione dei suoi aspetti operativi, amministrativi e finanziari. Grazie a questo software gestionale semplice e intuitivo, infatti, è possibile snellire e semplificare la gestione organizzativa, contabile e fiscale di un ente, il tutto in modo sicuro e sempre al passo con le normative di riferimento.