Fondazioni: cosa sono, come funzionano e come costituirne una

31.10.2023 - Tempo di lettura: 8'
Fondazioni: cosa sono, come funzionano e come costituirne una

Cosa sono le fondazioni, e in che modo differiscono, per esempio, dalle associazioni? Qual è lo scopo di questi particolari enti, e quali sono i passaggi da seguire per costituire una fondazione? In questo articolo spiegheremo in modo semplice questi punti, mettendo in luce le peculiarità delle fondazioni. Va detto, per iniziare, che la disciplina relativa a queste realtà si trova principalmente nel Codice Civile (per la precisione negli articoli compresi tra il 14 e il 18, e tra il 25 e il 28) e nel Codice del Terzo Settore. Anticipato questo, vediamo cos’è e a che cosa serve una fondazione. 

Cos’è una fondazione 

Una fondazione è un ente senza scopo di lucro, che si avvale di un patrimonio per perseguire uno scopo non economico. Più nel dettaglio, la fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata che, così come normato dal Codice Civile, si basa sulla presenza di un patrimonio da impiegare per raggiungere uno scopo preciso, lecito e di utilità sociale. Già qui, quindi, è facile scorgere quello che è un prerequisito fondamentale per costituire una fondazione: la presenza di un patrimonio che possa essere definito come adeguato per raggiungere l’obbiettivo prestabilito. 

Altra peculiarità della fondazione, come abbiamo visto, è quella di avere personalità giuridica, e ciò vuol dire che eventuali creditori potranno rifarsi solo sul patrimonio della fondazione stessa e non su quello personale dei suoi fondatori e amministratori.  

A cosa serve una fondazione 

Dopo aver capito cos’è una fondazione, è possibile soffermarsi sulla natura di questi enti. Spesso, la fondazione può essere un ente costituito da un facoltoso soggetto fondatore che decide di destinare una parte del proprio patrimonio privato a perseguire uno scopo ben preciso, come la promozione della ricerca scientifica su una pericolosa patologia, ad esempio. Le fondazioni, tuttavia, possono essere istituite anche da una pluralità di soggetti.
Lo scopo di una fondazione può essere il più diverso, spaziando nei campi scientifico, medico, artistico, umanitario, sociale, culturale, sportivo e via dicendo. 

Fondazioni e Codice del Terzo Settore 

Secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) le fondazioni possono rientrare negli Enti del Terzo Settore, ma non in tutti i casi. Non possono divenire degli ETS, per esempio, le fondazioni bancarie. Se ne deduce quindi che le fondazioni che vantano i necessari requisiti per essere riconosciute come Enti del Terzo Settore (descritti al Titolo IV artt. 20–31 del Codice del Terzo Settore) possono chiedere l’inserimento all’interno del RUNTS seguendo quindi lo stesso percorso delle associazioni.  

Differenza tra fondazioni e associazioni 

Anche se possono perseguire scopi affini, fondazioni e associazioni restano due mondi nettamente differenti. Se l’associazione è basata sull’azione dei soci, la fondazione non prevede queste figure, così come non è prevista nessuna assemblea obbligatoria; se l’ente associativo prevede l’elezione democratica degli organi sociali, le fondazioni designano gli organi di governo con altri metodi stabiliti dal proprio statuto. 

Altro elemento che distingue questi enti è la personalità giuridica: se per le fondazioni è un requisito obbligatorio, non lo è necessariamente per le associazioni, che possono esistere come associazioni non riconosciute.  

Nelle fondazioni, inoltre, a prevalere è l’elemento patrimoniale, contrariamente a quanto accade nelle associazioni, dove il ruolo da protagonista va all’elemento umano. 

Si parla quindi di due enti molto differenti; non è però da escludere la possibilità che, dall’intento iniziale di costituire una fondazione, si finisca talvolta per optare per la creazione di un’associazione, per esempio per mancanza di un patrimonio sufficiente, oppure per la volontà di creare un organismo di tipo democratico. 

Quali sono gli organi fondamentali di una fondazione 

Si è detto che una fondazione non presenta obbligatoriamente un’assemblea, e che i suoi organi di governo non vengono eletti in modo democratico. A reggere l’ente è il Consiglio di Amministrazione; oltre a questo possono esistere altri organi, tra i quali eventualmente anche un’assemblea: a disporre la presenza di eventuali altri elementi di governo è lo statuto della fondazione. È obbligatoria la presenza di un organo deputato al controllo della contabilità, nonché di un presidente, il quale nella maggior parte dei casi corrisponde al rappresentante legale della fondazione stessa.  

Una fondazione può avere del personale, e le stesse persone facenti parti dell’Organo direttivo possono essere retribuite. Possono altresì essere presenti dei collaboratori volontari. 

Tipologie di fondazione 

Prima di vedere come costituire una fondazione in Italia, può essere utile sottolineare che esistono diverse tipologie di ente a cui fare riferimento e a cui ispirarsi. A variare possono infatti essere, ad esempio, la spinta fondativa e la tipologia concreta di attività e di intervento. È possibile, per esempio, dividere il mondo delle fondazioni in due grandi gruppi, mettendo da una parte le fondazioni d’erogazione, le quali sono portate a erogare risorse a terzi (risorse finanziarie come anche competenze); e dall’altra le fondazioni operative, le quali intervengono direttamente nella gestione dei progetti coerenti col proprio scopo fondativo. Va detto che esistono anche delle fondazioni che seguono entrambe le vie, optando per il compromesso. 

In base alla spinta fondativa, poi, esistono delle fondazioni di comunità, se costituite da una pluralità di attori, e delle fondazioni di famiglia, se costituite per portare avanti le idee di un capostipite (che spesso può essere il fondatore di un’azienda, così da portare piuttosto a delle fondazioni d’impresa). 

Ci sono poi delle tipologie del tutto particolari di fondazioni, come per esempio le già nominate fondazioni di origine bancaria, per le quali è preclusa la possibilità di divenire Enti del Terzo Settore. Le fondazioni bancarie nascono per perseguire l’attività filantropica degli istituti di credito posti sotto il controllo pubblico, andando per esempio ad occuparsi di beni importanti per la comunità, collezioni artistiche o progetti in ambito sociale o sanitario. 

Come costituire una fondazione 

All’origine di una fondazione c’è un atto pubblico tra vivi, oppure una disposizione testamentaria. L’atto di fondazione è un atto che può provenire da uno o più fondatori e che è unilaterale, quindi non necessita di accettazione. 

L’atto costitutivo e lo statuto dell’ente devono essere creati a partire dalle indicazioni del Codice Civile e della legislazione inerente o, se si desidera diventare Ente del Terzo Settore, dalle indicazioni presenti all’art. 21 del Codice del Terzo Settore.
All’interno degli atti devono essere presenti le seguenti informazioni: 

  • la denominazione dell’ente;
  • la sua sede;
  • il suo scopo;
  • l’assenza di scopo di lucro (se si vuole diventare Ente del Terzo settore);
  • l’importo del patrimonio;  
  • l’ordinamento e amministrazione dell’ente;
  • l’organo di amministrazione;
  • l’organo di controllo;
  • in che modo vengono erogate le rendite;
  • le norme relative all’estinzione della fondazione, alla devoluzione del suo patrimonio e alla sua trasformazione. 

L’atto fondativo dell’ente dev’esser sottoposto a un notaio affinché possa assumere le vesti di atto pubblico.  

Il secondo passo necessario per costituire una fondazione è quello di sottoporre la creazione dell’ente presso la Regione o presso la prefettura di competenza, affinché questa possa essere riconosciuta. In questo modo, per effetto del riconoscimento dell’autorità competente, l’ente può acquisire la propria personalità giuridica. Nel caso la fondazione abbia i requisiti per rientrare tra gli ETS, può ottenere personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS.   

Che patrimonio serve per costituire una fondazione 

Si è detto che la fondazione nasce intorno a un patrimonio di partenza. Così come stabilito dall’articolo 22 d. lgs. 117/2017, il patrimonio minimo è pari a 30 mila euro, anche se va sottolineato che in ogni caso la cifra deve risultare congrua allo scopo prefissato dall’ente (si parla infatti generalmente di cifre più alte). Il patrimonio ha lo scopo primario di tutelare i potenziali creditori della fondazione, partendo dal presupposto che la fondazione presenta una propria personalità giuridica con autonomia patrimoniale. 

Gestire una fondazione con Terzo Settore in Cloud 

Una volta avviata, rispettando passaggi, costi e tempo per l’avvio di una fondazione, quest’ultima va anche gestita in modo corretto, in riferimento alle attività necessarie per raggiungere lo scopo fondativo, per svolgere eventuali attività d’impresa, per gestire i finanziamenti e via dicendo. Risulta quindi fondamentale poter contare su un software gestionale per fondazioni come Terzo Settore in Cloud, scelto da oltre 4.700 enti italiani: con questo strumento, sviluppato appositamente per il non profit, è possibile gestire in modo semplice gli aspetti amministrativi, operativi e contabili dell’ente, in qualsiasi luogo in cui sia presente connettività. 

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