Enti filantropici: cosa sono, come funzionano e come costituirne uno
Parlare di enti filantropici significa parlare di organizzazioni che mettono al centro del loro operato la filantropia (termine che arriva dai lemmi greci “phìlos”, ovvero “amico, amante” e “ànthropos”, cioè “essere umano”) e quindi l’amore verso il prossimo, inteso in questo caso come sforzo operativo di un gruppo di promuovere il benessere di altri individui.
La filantropia moderna si sviluppa a partire dall’Illuminismo e si concretizza durante il 19° secolo, attraverso l’apertura di scuole di rieducazione, la creazione di ospedali e la messa in campo di iniziative per favorire lavoro e cultura. Le organizzazioni filantropiche possono quindi essere intese come figlie dapprima dell’Illuminismo, e successivamente dell’Umanitarismo dell’Ottocento; gli enti filantropici costituiscono la messa a sistema, o meglio, l’istituzionalizzazione della volontà di promuovere il bene comune e di contribuirvi in modo concreto per mezzo di un ente sovraindividuale.
Ma cosa sono nel concreto gli enti filantropici secondo la legge vigente in Italia, e in che modo si differiscono dagli altri Enti del Terzo Settore? Come è formata un’organizzazione di questo tipo, e quali passaggi è necessario rispettare per fondare un ente filantropico? In questa guida completa vedremo significato e peculiarità degli enti filantropici in Italia a partire da quanto riportato nel Codice del Terzo Settore.
Cosa sono gli enti filantropici: significato e normativa
L’ente filantropico in Italia, dal punto di vista legislativo, rappresenta nel concreto un’innovazione introdotta dalla Riforma del Terzo Settore. Prima di questo passaggio, infatti, agli enti filantropici non era riconosciuta nessuna tipologia precisa di formazione sociale. La legge di riferimento va quindi ricercata nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, ovvero nel Codice del Terzo Settore, a livello degli articoli 37, 38, 39, 83 e 84.
In particolare, la definizione degli enti filantropici è contenuta dall’apertura dell’articolo 37, dove si legge che “Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.
Sviluppando la definizione contenuta nel Codice del Terzo Settore, si capisce che l’ente filantropico ha lo scopo di sostenere delle specifiche categorie di persone svantaggiate, o di mettere in campo delle attività di interesse generale, sfruttando a questo proposito l’erogazione di beni, di servizi o di denaro. Va sottolineato che le attività di interesse generale che possono essere proposte sono unicamente quelle presenti nell’elenco predisposto dal Codice del Terzo Settore a livello dell’articolo 5; e ancora, tali attività devono essere inserite preventivamente nello statuto dell’organizzazione.
Il funzionamento delle organizzazioni filantropiche
In che modo gli enti filantropici possono sostenere dei gruppi di persone svantaggiate? Dove traggono, cioè, le risorse per adempiere al proprio scopo sociale?
Le risorse economiche su cui poggia l’attività di un ente filantropico derivano da contributi di tipo privato o pubblico, nonché da lasciti testamentari, da donazioni, da attività di raccolta fondi o da rendite patrimoniali. Le entrate permesse sono definite dall’articolo 38 del decreto legislativo 117/2017.
Nel comma 2 dello stesso articolo si legge peraltro che “gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.
Gestire queste realtà in modo efficace non è semplice, per questo la soluzione ideale è adottare appositi software per fondazioni .
Come è formato un ente filantropico
L’ente filantropico, come chiarito nel citato articolo 37 del Codice del Terzo Settore, può essere costituito in due forme differenti. Può essere infatti una fondazione oppure un’associazione, a patto che quest’ultima sia riconosciuta. Per poter essere definita come ente filantropico, l’organizzazione deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) all’interno dell’apposita sezione degli Enti Filantropici.
Si capisce quindi che la struttura amministrativa di un ente filantropico può essere di natura diversa, a seconda della natura di fondazione o di associazione, rispondendo alle relative normative. Detto questo, un ente filantropico può avere sia personale dipendente, e quindi retribuito; sia dei volontari, e quindi delle persone che svolgono l’attività in modo volontario, senza nessuna retribuzione. Al contrario di quanto avviene per esempio nelle ODV (Organizzazioni di Volontariato) all’interno degli enti filantropici i componenti dell’organo direttivo possono essere retribuiti.
Come costituire un ente filantropico: le regole
Nei paragrafi precedenti è già stato detto che l’ente filantropico può essere costituito come associazione riconosciuta oppure come fondazione, e che deve essere inserito nell’apposita sezione all’interno del RUNTS. Nell’atto costitutivo è necessario fare riferimento ai principi relativi alla raccolta delle risorse e alla gestione dei fondi, nonché indicare le attività che verranno messe in campo.
Da quanto visto finora si capisce quindi quanto sia importante, al momento della fondazione, avere ben chiari in mente quali saranno gli obiettivi e quali saranno le attività svolte dall’ente per raggiungere i propri scopi. Tutti gli elementi essenziali da inserire nello statuto si possono in ogni caso desumere dai vari articoli del Codice del Terzo Settore dedicati a questa tipologia organizzazione, in relazione agli enti filantropici stessi e alla loro natura di fondazione o di associazione.
Particolari obblighi per gli enti filantropici
Ci sono due obblighi particolari che gli enti filantropici sono chiamati a rispettare. La prima peculiarità che deve essere sottolineata è quella relativa alla denominazione, che deve essere tale da non permettere fraintendimenti. Ecco che allora all’articolo 37 del Codice del Terzo Settore, comma 2 – e quindi subito sotto alla definizione dell’ente – si legge che “la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico”. Nello stesso comma viene inoltre indicato che “l’indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici”. Va però sottolineato che, diversamente da quanto avviene nel caso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, non è prevista nessuna sanzione in caso di uso improprio della terminologia.
Altro obbligo peculiare dell’ente filantropico è relativo al bilancio sociale: gli enti sono infatti obbligati a redigere il bilancio sociale nel momento in cui vengono superate le soglie riportate dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, ovvero in tutti i casi in cui la somma delle entrate relative all’esercizio precedente sia superiore a 1 milione di euro. Nella redazione del bilancio è bene seguire le linee guida contenute dal decreto ministeriale del 4 luglio del 2019, inserendo la lista completa delle erogazioni deliberate e dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (così come indicato all’altezza dell’articolo 39 del Codice del Terzo Settore).
Che si debba o meno presentare il bilancio sociale, l’ente filantropico può gestire e registrare in modo semplice, corretto e intuitivo ogni entrata e ogni erogazione utilizzando un gestionale come Terzo Settore in Cloud: questo software è infatti stato sviluppato da TeamSystem per semplificare la gestione a 360 gradi degli Enti del Terzo Settore, dall’aspetto operativo fino a quello amministrativo, passando per quello finanziario.
Gli enti filantropici in Italia
Vale la pena sottolineare in chiusura che, nonostante gli enti filantropici risultino essere a livello normativo un’innovazione della Riforma del Terzo Settore, gli stessi sono diffusi già da tempo in Italia, in particolar modo sotto forma di fondazione. Si parla tipicamente di fondazioni di comunità, di fondazioni d’impresa e di fondazioni filantropiche di famiglia, nonché di associazioni che puntano alla raccolta di fonti per la ricerca scientifica.