Cos’è una Onlus e cosa cambia con la Riforma del Terzo Settore

07.03.2024 - Tempo di lettura: 6'
Cos’è una Onlus e cosa cambia con la Riforma del Terzo Settore

Cos’è una Onlus? Quali sono le caratteristiche e gli obiettivi di queste particolari organizzazioni? E, soprattutto, come incide la Riforma del Terzo Settore su questi enti? Ancora prima di spiegare cosa significa essere una Onlus, vale certamente la pena anticipare cosa accade a queste organizzazioni con l’entrata in vigore del Runts: in estrema sintesi, è possibile dire che la Riforma del Terzo Settore va a cancellare dall’orizzonte la normativa Onlus. Ecco che allora, se prima dell’avvio di questo lungo processo d’evoluzione del Terzo Settore in Italia si contavano 23mila organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, al termine del medesimo processo questo elenco sarà ridotto a zero.  

Due sono le condizioni annunciate che devono avvenire affinché si ponga la parola “fine” sul destino delle Onlus: da una parte, la messa in opera del Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), la quale è già avvenuta a fine 2021; dall’altra, il via libera da parte dalla Commissione Europea, per quanto riguarda le normative fiscali. Le Onlus cesseranno di esistere al 31 dicembre del medesimo anno. Più che di un’eliminazione, però, si parla di una “trasformazione”: dopo aver visto cos’è una Onlus vedremo infatti quali sono le possibili strade che queste organizzazioni possono seguire per continuare a esistere, sapendo che non è previsto nessun riversamento automatico delle Onlus nel Runts.  

Cosa è una Onlus? 

Iniziamo con lo spiegare cosa sono le Onlus. Questo è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, termine che indica un ente senza scopo di lucro che rispetta i requisiti riportati nel Decreto Legislativo 460/1997.  

Possono essere riconosciute come Onlus diverse forme di organizzazioni: si parla infatti di associazioni, di fondazioni, di società cooperative, di comitati e di altri enti di carattere privato, a patto di presentare i necessari requisiti a livello di statuto e di svolgere delle attività in favore di soggetti svantaggiati. 

La disciplina comune rende delle Onlus di diritto enti come le Organizzazioni Non Governative (ONG), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Cooperative Sociali. 

Per capire cos’è e cosa non è una Onlus, nello specifico, è necessario consultare la lista di requisiti previsti.  

Quali sono i requisiti della Onlus 

Vediamo ora quali sono i requisiti fondamentali che un ente deve rispettare per poter essere riconosciuto come Onlus: 

  • deve svolgere delle attività in uno o più settore previsti dalla legge (settori che si vedranno nel prossimo paragrafo) sempre e comunque per perseguire delle finalità di solidarietà sociale; 
  • non può svolgere attività differenti rispetto a quelle previste dalla legge, eccezion fatta per le attività direttamente connesse; 
  • deve redigere annualmente il bilancio o il rendiconto; 
  • non può in nessun modo, neanche in modo indiretto, distribuire gli utili e gli avanzi di gestione. Lo stesso divieto è valido anche per la distribuzione di capitale, di riserve o di fondi; questa ipotesi è percorribile solamente nel caso in cui la distribuzione venga imposta da una normativa o nel caso in cui sia fatta a favore di altre Onlus facenti parte – da statuto – della stessa struttura; 
  • deve utilizzare gli utili o gli eventuali avanzi di gestione, per portare avanti le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse; 
  • in caso di scioglimento, qualsiasi sia la causa, deve devolvere il patrimonio dell’organizzazione, individuando come destinatarie altre Onlus o altri enti di pubblica utilità; 
  • deve rispettare la disciplina del rapporto associativo, con l’esclusione espressa della partecipazione unicamente temporanea alla vita associativa; i partecipanti con i necessari requisiti e gli associati devono avere il diritto di voto per approvare lo statuto e per apportarvi eventualmente delle modifiche, così come per approvare e modificare i regolamenti relativi alla nomina degli organi direttivi della Onlus; 
  • infine, nella denominazione come in qualsiasi altro segno distintivo o forma di comunicazione verso l’esterno, deve essere sempre presente in modo chiaro l’acronimo Onlus, o eventualmente la locuzione completa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

Questi sono i requisiti fondamentali che un ente è chiamato a rispettare per poter essere definito Onlus. Come anticipato, tra i requisiti vengono indicati anche i settori all’interno dei quali un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale può operare: vediamo quali sono.  

Di cosa si occupano le Onlus 

Così come anticipato più sopra, le Onlus operano in favore di persone svantaggiate, siano esse tali per condizioni fisiche, psichiche, sociali, familiari oppure economiche; oppure, limitatamente ai soli aiuti di tipo umanitario, in favore di collettività estere.
Le attività possono tradursi in servizi veri e propri oppure in cessione di beni. Nello specifico, i settori in cui le Onlus risultano attive sono:  

  • assistenza sanitaria; 
  • assistenza sociale  
  • assistenza sociosanitaria; 
  • tutela dei diritti civili; 
  • istruzione; 
  • formazione; 
  • beneficenza (anche in forma indiretta, indirizzata verso altri soggetti senza scopo di lucro); 
  • sport a livello dilettantistico; 
  • tutela, promozione e valorizzazione in campo artistico e storico; 
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (a eccezione dell’attività continua nel tempo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti); 
  • cooperazione tesa allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; 
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (che può essere svolta dall’Onlus stessa oppure può essere affidata a soggetti esterni, come università, enti di ricerca e altre fondazioni). 

Onlus e Riforma del Terzo Settore: cosa cambia? 

Visto cos’è una Onlus, è bene vedere più nel dettaglio quali sono i cambiamenti imposti dalla Riforma del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore è piuttosto chiaro nel dichiarare che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali inserite nel Titolo X del Codice stesso, la normativa delle Onlus verrà abrogata. Si è quindi creato un lungo – più del previsto – periodo transitorio per tutte le realtà già iscritte all’interno dell’anagrafe Onlus. All’interno di questo periodo le Onlus possono agire come in precedenza, applicando dunque le disposizioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997.  

Si capisce quindi che, pur lasciando alle Onlus la libertà di agire come in precedenza per l’interezza del periodo transitorio, il Codice del Terzo Settore obbliga le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale a entrare nel nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, iscrivendosi al Runts, così da avere per l’appunto la qualifica di ETS e lasciarsi alle spalle quella di Onlus. Ma quali sono le strade effettivamente percorribili da questi enti? 

Il passaggio delle Onlus al RUNTS: le 5 possibilità 

Prima di tutto, è bene chiarire cosa accade alle Onlus che non si iscrivono al Runts: in questo caso, l’intero patrimonio verrà devoluto. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che invece vogliono continuare la propria attività devono seguire una delle seguenti cinque procedure. 

  1. Diventare una ODV, rispettando i requisiti peculiari di questo ente, tra cui per esempio la prevalenza dei volontari sul numero di dipendenti, ma guadagnando anche la possibilità di utilizzare un regime forfettario delle imposte.  
  2. Diventare una APS: anche qui c’è la prevalenza dell’attività di volontariato, con il beneficio del forfettario. 
  3. Diventare un ETS generico: qui non ci sono obblighi sulla proporzione tra volontari e dipendenti, ma ci sono gli ostacoli del regime forfettario del calcolo dell’Ires e delle regole del Codice degli appalti per gli accordi con le PA. 
  4. Diventare un ente filantropico: si tratta di una direzione in continuità con le disposizioni precedenti dell’Onlus, che richiede però un’attenta valutazione delle entrate future. 
  5. Non è da escludere, infine, la possibilità “altra” di optare per l’impresa sociale, strada da prendere in considerazione in caso di ricavi da attività di interesse generali molto importanti. 

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