Associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta: le differenze

18.01.2024 - Tempo di lettura: 9'
Associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta: le differenze

Il mondo dell’associazionismo è ricco e variegato, assumendo di volta in volta diverse forme. In linea generale, con il termine associazione si indica un’organizzazione costituita da più persone che si riuniscono e collaborano per raggiungere un fine comune, senza scopo di lucro. Il fine può essere di diversa natura: si parla infatti di obiettivi culturali, sportivi, ricreativi, filantropici, assistenziali e via dicendo, dando vita di conseguenza ad associazioni sportive, culturali, ODV e così via. Esistono però delle differenze profonde tra le diverse organizzazioni che possono essere costituite: la principale e più importante è la differenza tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta. Vediamo quindi cosa è l’una e cosa è l’altra, come costituirle e quali sono le peculiarità delle due tipologie.

La differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta, in sintesi

Prima di inoltrarci nell’analisi più approfondita delle due tipologie, facciamo una sintesi delle più importanti differenze tra associazione non riconosciuta e riconosciuta, che andremo a illustrare più dettagliatamente nei paragrafi successivi:

  • Le associazioni non riconosciute non hanno la separazione del patrimonio, quelle riconosciute sì;
  • Non viene richiesto nessun patrimonio minimo per le associazioni non riconosciute;
  • Nessun obbligo di presentarsi davanti al notaio per le associazioni non riconosciute;
  • Maggiori possibilità di finanziamento per l’associazione riconosciuta

Scopriamo ora le caratteristiche delle associazioni non riconosciute e riconosciute e come costituirle.

Cos’è un’associazione non riconosciuta

Come è noto, la Costituzione, all’articolo 18, esprime il diritto di libera associazione (si legge infatti che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”). Ebbene, le associazioni non riconosciute rappresentano la forma di associazionismo più semplice, più agile, più immediata. È possibile guardare all’associazione non riconosciuta come al passaggio iniziale ideale per chi vuole mettersi alla prova con l’associazionismo. Come vedremo in questo articolo, le associazioni non riconosciute presentano diversi svantaggi rispetto a quelle riconosciute, ma proprio la loro agilità le rendono le più diffuse tra gli enti senza scopo di lucro. La più grande pecca di queste organizzazioni è subito presentata: con la mancata registrazione non è possibile avere la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello degli organizzatori. Ciò implica che, in caso di problematiche, possono essere intaccati i patrimoni delle persone che compongono l’associazione non riconosciuta.

Come costituire un’associazione non riconosciuta

L’articolo 36 del Codice Civile ci dice che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”. Si capisce quindi che un’associazione non riconosciuta si fonda sull’accordo tra gli associati stessi, senza che il contratto di associazione preveda delle vere e proprie formalità. Non è quindi necessario presentarsi davanti a un notaio, mentre per rendere pubblica la nascita dell’ente sarà sufficiente la registrazione dell’associazione presso l’Agenzia delle Entrate (registrazione che non sostituisce il riconoscimento, che come si vedrà tra poco è qualcosa di diverso).

Cos’è un’associazione riconosciuta

Vediamo ora cosa sono le associazioni riconosciute: come suggerisce il nome stesso, tale è l’associazione che ha ottenuto un riconoscimento della propria personalità giuridica, e che quindi è stata inserita all’interno di un registro delle persone giuridiche. Cosa succede nel momento in cui un’associazione diviene una persona giuridica? La prima e fondamentale conseguenza è quella relativa alla separazione tra il patrimonio dell’associazione e il patrimonio degli amministratori: l’associazione riconosciuta possiede infatti quella che viene definita come autonomia patrimoniale perfetta, cosa che un’organizzazione non riconosciuta non può in alcun modo vantare. In questo caso, quindi, nel caso in cui degli eventuali creditori debbano chiedere conto all’associazione, potrà essere intaccato solo il patrimonio dell’associazione stessa, e non quello dei singoli individui che ne fanno parte.

Vediamo ora come costituire un’associazione riconosciuta.

Come fondare un’associazione riconosciuta

Ma come si istituisce un’associazione riconosciuta? Di certo ottenere il riconoscimento vuol dire affrontare dei passaggi che le “agili” associazioni non riconosciute non devono nemmeno considerare. Due sono i requisiti fondamentali:

  1. La costituzione dell’associazione mediante atto pubblico notarile, e quindi davanti a un notaio;
  2. La presenza di un patrimonio minimo intorno al quale fondare l’associazione stessa (vedremo nel prossimo paragrafo a quanto deve ammontare questo fondo).

Si capisce che, dovendo rispettare questi due requisiti, l’istituzione di un’associazione riconosciuta può presentare dei costi importanti; non è quindi un caso se spesso il riconoscimento viene posticipato a un momento successivo alla costituzione (con buona parte degli enti non profit che all’inizio opta quindi per il non riconoscimento).

Per costituire un’associazione riconosciuta è quindi necessario presentarsi di fronte al notaio, affinché questo possa firmare l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione; è inoltre necessario, al fine di ottenere il riconoscimento, inoltrare l’apposita domanda presso la Prefettura (nel caso in cui l’associazione abbia interesse a operare su tutto il territorio nazionale) o presso la Regione (nel caso in cui l’associazione limiti la propria attività al solo territorio regionale).

La necessità di un atto pubblico notarile per costituire un’associazione riconosciuta porta a un esborso che si può aggirare intorno ai 2.000 euro circa, laddove nel caso dell’associazione non riconosciuta si parla tipicamente di circa 500-700 euro, a coprire i costi del professionista per la stesura dello statuto e gli oneri per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Il patrimonio minimo per il riconoscimento

Si è accennato al patrimonio minimo per istituire un’associazione riconosciuta. Si parla nello specifico di una cifra minima pari a 15.000 euro, anche se va detto che spetta alle singole Regioni stabilire il reale patrimonio minimo. In Lombardia, per esempio, si parla di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni, laddove invece per il riconoscimento nella Provincia Autonoma di Trento si parla di 25.000 euro.

I vantaggi dell’associazione riconosciuta

A una lettura superficiale si potrebbe pensare che l’associazione non riconosciuta rappresenti la strada migliore: più agile, meno costosa, più semplice. Ma attenzione: con la mancanza della separazione tra il patrimonio dell’organizzazione e quello degli amministratori, in caso di debiti dell’organizzazione, gli organi sociali potrebbero essere chiamati al risarcimento, dovendo quindi pagare i debiti dell’associazione attingendo ai propri personali risparmi. Ecco che allora istituire un’associazione riconosciuta permette di escludere la responsabilità personale degli amministratori.

Non va poi dimenticato che un’associazione riconosciuta ha la possibilità di accedere a una gamma maggiore di finanziamenti pubblici (essendo spesso questi rivolti solamente a questa categoria di organizzazioni) e che queste associazioni godono di un regime fiscale agevolato per quanto riguarda le somme ricevute in caso di donazioni.

A questo punto non stupisce scoprire che tutte le realtà maggiormente strutturate optano senza dubbio per il riconoscimento, e quindi per l’atto pubblico notarile e la conseguente separazione del patrimonio.

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