Cos’è e come funziona il registro nazionale delle associazioni sportive

07.01.2024 - Tempo di lettura: 8'
Cos’è e come funziona il registro nazionale delle associazioni sportive

A partire dalla Legge 86/2019 il nostro Paese ha conosciuto il progressivo evolversi della Riforma dello Sport: un passaggio fondamentale di questo lungo processo ha avuto luogo il 31 agosto del 2022, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 39/2021, per l’appunto uno dei 5 che compongono la Riforma nel suo complesso. Si parla del decreto che ha introdotto il nuovo registro delle associazioni sportive, propriamente detto “Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche”. Chi ha una certa esperienza nella gestione delle associazioni sportive ricorderà senz’altro il precedente registro, gestito dal CONI e obbligatorio per le associazioni e le società dilettantistiche che desideravano essere riconosciute come sportive. Ebbene, il nuovo registro associazioni sportive è pienamente operativo presso il Dipartimento dello Sport. In questa guida vediamo quali sono le funzioni di questo strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, quali sono i soggetti tenuti a iscriversi al Registro delle Associazioni Sportive, quali sono i requisiti e come avviene l’iscrizione.

Le funzioni del Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche

L’intera definizione del Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche è contenuta nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Qui – e, più nello specifico, nell’articolo 10 e dell’articolo 5 – si spiega che il nuovo registro delle associazioni sportive è stato creato per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, nonché per assolvere alle altre funzioni indicate dalla normativa vigente.

Con la sostituzione del precedente registro gestito dal CONI, quello introdotto nel febbraio del 2021 (ed entrato in vigore nell’agosto del 2022) si configura ad oggi come l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico. Il riferimento normativo in questo caso si trova nell’articolo 10 del decreto legislativo numero 36 del 2021.

Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) perde di conseguenza ogni funzione. Vediamo ora quali sono le differenze tra i due strumenti e cosa devono fare i soggetti tenuti all’iscrizione.

Cosa cambia con il nuovo registro delle associazioni sportive

Prima di vedere nello specifico quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al nuovo registro e quali sono i requisiti necessari, vale certamente la pena indagare quali sono i cambiamenti introdotti dal nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e dal relativo regolamento.

  • Per prima cosa è bene sottolineare che nel decreto legislativo 39 del 28 febbraio 2021, oltre alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni sportive, vengono indicati anche gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo Sportivo. Questo significa che il nuovo registro si apre anche a tutte quegli enti del terzo settore già presenti nel relativo registro unico nazionale che si occupano dell’organizzazione e della gestione di attività in ambito sportivo dilettantistico (senza che l’esercizio dell’attività dilettantistica risulti necessariamente come la principale).
  • In quest’ottica, non sorprende il fatto che con il nuovo Registro venga parallelamente eliminato l’obbligo di indicare la finalità sportiva dilettantistica all’interno della denominazione stessa.
  • Tra gli obblighi introdotti insieme al nuovo registro delle associazioni sportive c’è anche quello che prevede l’inderogabilità della comunicazione, da parte dell’ente sportivo e in direzione del Dipartimento dello Sport, dell’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa, entro e non oltre i 180 giorni dall’iscrizione.
  • Restando nel campo delle comunicazioni obbligatorie, ogni ente, associazione o società iscritta al Registro è tenuta a comunicare annualmente – e sempre entro il 31 gennaio, o eventualmente entro la data di fine dell’eventuale evento in corso – i dati relativi alla attività sportiva svolta.

Come si accede al nuovo Registro Associazioni Sportive

Il nuovo registro delle associazioni risulta accessibile mediante una piattaforma online dedicata e gestita dal Dipartimento dello Sport, la quale presenta due modalità di accesso:

  • quella primaria e riservata, accessibile solo dai singoli enti o eventualmente dall’Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
  • quella secondaria e pubblica, che permette a chiunque, senza effettuare un login, di visualizzare dati generali e non sensibili relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche italiane.

Chi sono i soggetti tenuti all’iscrizione

Da quanto detto finora si comprende che l’obbligo dell’iscrizione al Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche è in vigore per tutti gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a patto di essere riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo Sportivo.

Va inoltre sottolineato che il Registro presenta una sezione speciale per gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico.

Requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche

Visti quali sono gli enti tenuti a iscriversi al nuovo registro delle associazioni sportive, è bene mostrare i requisiti che devono essere soddisfatti per procedere all’iscrizione:

  • L’ente sportivo dilettantistico deve avere sede legale in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, e almeno una sede operativa nel territorio italiano – per adempimenti e procedimenti sportivi – la quale risulti idonea e accessibile.
  • L’ente deve avere instaurato un rapporto di affiliazione con un Organismo Sportivo
  • L’ente non può essere assimilato a un’associazione o società di secondo livello (come accadrebbe nel caso, per esempio, di un ente che svolge attività di affiliazione o di aggregazione per conto di un Organismo sportivo di affiliazione).
  • L’ente non deve costituire in nessun modo un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, eccezion fatta per il Centro Universitario Sportivo Italiano.
  • L’ente deve svolgere attività sportiva comprovata, ivi compresa l’attività formativa e didattica.
  • L’ente deve aver adottato delle norme statutarie conformi alle normative in vigore.

Come iscriversi al registro delle associazioni sportive

Abbiamo visto di cosa si tratta e quali sono i requisiti necessari, ma qual è l’iter da seguire per effettuare l’iscrizione al nuovo registro delle associazioni sportive?

Prima di tutto, va detto che tutti gli enti che figuravano già iscritti al precedente registro gestito dal CONI sono stati trasferiti automaticamente al nuovo Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche, con una trasmigrazione che non ha di fatto richiesto nessun intervento da parte degli enti stessi.

Detto questo, per gli enti non ancora iscritti, la domanda viene inviata al Dipartimento dello Sport per tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione, il quale, quindi, inoltra la domanda di iscrizione in modalità telematica utilizzando l’apposito strumento online messo a disposizione dal Dipartimento dello Sport. Alla domanda di iscrizione può essere allegata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente.

Va sottolineato per completezza che è contemplata anche la possibilità di cancellazione dell’ente iscritto nel Registro. Ciò può avvenire:

  • su richiesta dell’ente stesso
  • d’ufficio, per esempio in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria o tributaria.

Contrariamente a quanto accade nel caso del Registro unico del Terzo settore, alla cancellazione dal Registro non fa automaticamente eco la devoluzione del patrimonio.

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Il nuovo registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è solo una delle tante novità introdotte dalla recente Riforma dello Sport, la quale ha portato a profondi cambiamenti per quanto riguarda la gestione di questi enti.

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