Riforma dello sport, in vigore il decreto correttivo: le novità, dall’adeguamento degli statuti agli adempimenti per i lavoratori sportivi
Sono in vigore dal 5 settembre gli attesi correttivi alla riforma dello sport. Tra le novità il termine del 31 dicembre 2023 per l’adeguamento degli statuti così come le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo. Ci sarà tempo fino alla fine di ottobre per i versamenti relativi al periodo da luglio a settembre
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre ed è in vigore dal giorno successivo il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, contenente le disposizioni correttive in materia di riforma dello sport.
Arriva a compimento la riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore dal 1° luglio scorso con numerosi aspetti ancora da definire. In primis il termine per l’adeguamento degli statuti di ASD e SSD, adempimento per il quale viene fissato un periodo transitorio che consentirà di mettersi in regola entro il 31 dicembre 2023.
Le novità interessano ad ampio raggio le nuove disposizioni relative al lavoro sportivo e la semplificazione degli adempimenti è una delle modifiche più attese portate a compimento dal decreto correttivo.
Confermata la possibilità di tenuta del Libro Unico del Lavoro anche mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Passa da 18 a 24 ore settimanali il limite orario al di sopra del quale scatterà la presunzione di lavoro subordinato e viene fissato un limite di 150 euro mensili di rimborsi che potranno essere riconosciuti ai volontari senza necessità di documentazione giustificativa.
Tolleranza, inoltre, sugli adempimenti e sui versamenti per i lavoratori sportivi, che per quanto riguarda il periodo da luglio a settembre potranno essere effettuati entro la scadenza del 31 ottobre 2023.
Riforma dello sport, adeguamento degli statuti entro il 31 dicembre 2023
L’adeguamento degli statuti è stato uno dei primi adempimenti che ha interessato le associazioni sportive alla luce dell’entrata in vigore della riforma dallo scorso 1° luglio.
Le disposizioni in materia di adeguamenti statutari sono disciplinate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, che tuttavia non prevedeva alcun riferimento temporale in merito al termine ultimo per mettersi in regola.
Il decreto correttivo n. 120 del 29 agosto 2023 prevede quindi un periodo transitorio e, con il nuovo comma 1-quater, si dispone che associazioni e società sportive dilettantistiche potranno adeguare gli statuti entro il 31 dicembre 2023.
Ci sarà quindi tempo fino a fine anno per conformare gli statuti sul fronte dell’oggetto sociale e dell’esercizio delle attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica. In caso di mancata conformità ai criteri previsti dalla norma sarà considerata inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quelle già iscritte, verrà disposta la cancellazione d’ufficio.
Novità quindi anche sul fronte fiscale: le modifiche agli statuti effettuate entro la fine dell’anno saranno esenti dall’imposta di registro, qualora necessarie per conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021.
Le novità sul lavoro sportivo nel decreto correttivo
Confermate anche le anticipazioni in merito ai correttivi relativi ai lavoratori sportivi, ossia ogni tesserato che svolge a fronte di un corrispettivo una mansione necessaria all’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici di Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
Si tratta in particolare di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
Il decreto legislativo in vigore dal 5 settembre 2023 fissa a 24 ore settimanali il limite al di sotto del quale le prestazioni sportive rientreranno nell’ambito del lavoro autonomo e nella forma di co.co.co. Aumenta in sostanza, rispetto alle 18 ore previste in precedenza, il limite da considerare ai fini della presunzione di rapporto di lavoro subordinato.
Novità anche per i volontari, che potranno ricevere mensilmente rimborsi spese fino al limite di 150 euro.
Per quel che riguarda i dipendenti pubblici invece, viene confermata la possibilità di prestare l’attività in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Si applicherà la forma del silenzio assenso una volta trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta.
Semplificati gli adempimenti in materia di lavoro. Primi versamenti entro il 31 ottobre 2023
Sul fronte dei compensi riconosciuti ai lavoratori sportivi si ricorda che sono previste tre fasce:
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- fino a 5.000 euro è prevista l’esenzione fiscale e contributiva;
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- tra 5.000 e 15.000 euro sono soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti;
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- oltre i 15.000 euro sono invece soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.
Il decreto correttivo prevede che, in ogni caso, i compensi corrisposti nell’area del dilettantismo fino alla soglia di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Alle agevolazioni fiscali si affiancano le semplificazioni relative agli adempimenti in materia di lavoro.
In primis viene previsto un termine più ampio in relazione al periodo da luglio a settembre: tutti gli adempimenti per le co.co.co sportive dilettantistiche e il versamento della contribuzione dovuta potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Nessuna contribuzione INAIL per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che in materia di sicurezza sul lavoro saranno tutelati secondo le modalità previste dalla legge n. 289/2022
Sul fronte delle ulteriori semplificazioni previste in materia di adempimenti per i lavoratori sportivi, il decreto correttivo prevede le seguenti novità:
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- gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative potranno essere effettuati entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. La prima scadenza è quindi fissata al 30 gennaio 2024;
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- per le comunicazioni al Centro per l’Impiego, obbligatorie anche per le collaborazioni con compensi inferiori a 5.000 euro annui, ci sarà tempo fino al trentesimo giorno del mese successivo all’avvio della collaborazione.
Ambedue gli adempimenti potranno essere effettuati anche mediante le funzionalità del Registro tenuto presso il D