Sportivi con partita IVA, nella fattura elettronica debutta l’esenzione IRPEF

Sportivi con partita IVA, cambiano le regole per la fatturazione elettronica: il codice ESENZSPORT individua le operazioni per le quali si applica l’esenzione IRPEF
Per i lavoratori sportivi titolari di partita IVA sono cambiate le regole relative alla fatturazione elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’emissione delle e-fatture tramite il SDI, il Sistema di Interscambio, introducendo una codifica specifica per gestire in modo chiaro la franchigia di esenzione fiscale fino a 15.000 euro prevista dalla riforma dello sport.
Lavoratori sportivi, nella fattura elettronica entra la soglia di esenzione fino a 15.000 euro
Secondo quanto previsto dal comma 6, articolo 36 del decreto legislativo 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo di 15.000 euro.
Entro questa soglia, per i lavoratori sportivi è prevista l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi. Superato il limite di 15.000 euro si applicano invece le ordinarie regole di tassazione.
La soglia di esenzione è legata al principio di cassa ed è cumulativa. Il professionista deve quindi monitorare tutti i compensi percepiti nell’anno solare, anche se derivanti da diverse ASD o SSD committenti.
Dal punto di vista operativo, per gli sportivi del dilettantismo titolari di partita IVA l’indicazione dell’esonero in fattura era inserita in precedenza in modo descrittivo all’interno del campo delle annotazioni.
Dal 15 maggio 2026, con le nuove specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, gli sportivi autonomi, come istruttori, allenatori e preparatori, potranno gestire la franchigia in modo trasparente indicando una codifica ad hoc.
Il codice ESENZSPORT tra i dati delle e-fatture degli sportivi autonomi
Il codice ESENZSPORT permetterà di indicare in fattura i compensi che rientrano nella soglia di esenzione.
La dicitura andrà inserita all’interno del blocco <AltriDatiGestionali> nel tracciato XML della fattura, nel campo <TipoDato>.
Il codice ha una funzione descrittiva e di trasparenza. Serve a chiarire fin da subito alla ASD o SSD committente la natura del compenso e a giustificare visivamente la mancata applicazione:
- della ritenuta d’acconto (per i professionisti in regime ordinario/semplificato).
- dell’imposta sostitutiva (per chi opera in regime forfettario).
La novità non agevola solo i professionisti, ma tutela anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che ricevono la fattura.
Grazie al tracciato XML standardizzato la compilazione della Certificazione Unica (CU) a fine anno sarà più lineare e automatizzata e il committente avrà la certezza documentale del motivo per cui non è stata operata la ritenuta alla fonte.
Rimane comunque fermo l’obbligo in capo al lavoratore autonomo di rilasciare al committente l’autocertificazione annuale relativa al superamento o meno della soglia dei 15.000 euro complessivi.