Badge digitale di cantiere: cos’è e per chi è obbligatorio

 - Ultimo aggiornamento: 27.10.2026
Tempo di lettura: 4'
Badge digitale di cantiere: cos’è e per chi è obbligatorio

Il badge di cantiere punta alla digitalizzazione. Il progetto avviato con l’approvazione del Decreto Legge n. 159/2025 è ancora in attesa della piena attuazione, ma è utile capire cos’è e quando diventerà operativo.

Il tesserino identificativo dei lavoratori dell’edilizia diventerà digitale, per effetto di una norma introdotta dal Decreto Legge n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 198/2025.

Il badge di cantiere è una delle principali novità pratiche introdotte per le imprese e i lavoratori che operano nel settore delle costruzioni.

Il nuovo sistema è non ancora pienamente operativo su base nazionale, perché l’attuazione delle caratteristiche digitali del badge è subordinata all’emanazione degli appositi decreti ministeriali. Capire sin da ora cos’è e quando sarà necessario è però fondamentale per prepararsi alla sua entrata a regime.

Dal tesserino al badge anticontraffazione: le novità per chi opera nei cantieri

La norma che ha introdotto il badge digitale trasforma la tradizionale tessera di riconoscimento già prevista nei cantieri in uno strumento tecnologico evoluto e anticontraffazione.

A disciplinarne le regole è l’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 159/2025, che richiama espressamente gli articoli del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. u e art. 26, c. 8) e della legge antimafia (L. 136/2010, art. 5).

Il badge di cantiere non introduce quindi da zero l’obbligo di identificazione dei lavoratori: la necessità di farsi riconoscere all’interno dei cantieri in regime di appalto o subappalto è già prevista dalla normativa vigente.

L’articolo 20, comma 3, e l’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 impongono al personale interessato di esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e dati relativi al datore di lavoro. Specifici obblighi di identificazione riguardano anche i lavoratori autonomi.

L’articolo 5, comma 1, della legge 136/2010 ha integrato le informazioni obbligatorie per il settore edile, includendo anche la data di assunzione del lavoratore dipendente, gli estremi dell’autorizzazione al subappalto e l’indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

L’aspetto innovativo del badge digitale riguarda quindi non tanto l’obbligo di identificazione in sé, quanto la trasformazione della tradizionale tessera di riconoscimento in uno strumento tecnologico evoluto e anticontraffazione.

Il codice univoco anticontraffazione è l’elemento di maggiore novità rispetto al passato. Il tesserino dovrà infatti essere dotato di un identificativo univoco volto a contrastarne la falsificazione.

Il badge dovrà essere messo a disposizione del lavoratore anche in modalità digitale, mediante strumenti nazionali interoperabili con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Per i dipendenti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate tramite SIISL, inoltre, il badge digitale sarà prodotto automaticamente e precompilato, fatte salve le integrazioni che dovranno essere inserite dal datore di lavoro secondo le modalità definite dalla disciplina attuativa.

Obbligo per il settore edile, un decreto per l’estensione

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del nuovo badge di cantiere, la norma interessa le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato.

Una volta definita la piena operatività del sistema, il badge riguarderà anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri interessati, secondo quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’estensione ad altri settori caratterizzati da un rischio più elevato dipenderà invece da un apposito decreto del Ministero del Lavoro, adottato secondo la procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 159/2025.

Tempi d’avvio da definire, badge digitale già operativo nei cantieri post-sisma

Sul tema dell’effettiva decorrenza dell’obbligo è bene evidenziare che l’operatività delle nuove caratteristiche del badge resta subordinata all’adozione del decreto attuativo chiamato a definire le modalità concrete di applicazione.

Sul tema è intervenuto espressamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, specificando che nei cantieri ordinari la piena operatività del formato digitale e del codice univoco scatterà soltanto a seguito dell’effettiva emanazione del provvedimento attuativo previsto dall’articolo 3, comma 3.

In aggiunta, l’INL ha specificato che il badge digitale non sostituisce la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne costituisce un’evoluzione e un’integrazione tecnologica volta a contrastare le contraffazioni e a migliorare la tracciabilità e i controlli sulla regolarità dei lavoratori.

Sull’avvio operativo c’è però un’eccezione: il badge digitale e la rilevazione elettronica delle presenze sono già utilizzati in alcuni cantieri della ricostruzione post-sisma, dove specifiche ordinanze commissariali e protocolli di legalità hanno anticipato l’impiego dei tesserini digitali per monitorare gli accessi e prevenire le infiltrazioni illecite.

Negli altri casi, fino alla piena attuazione della nuova disciplina, resta applicabile la normativa sulla tessera di riconoscimento tradizionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L. 136/2010.

TeamSystem Construction
Servizi e soluzioni gestionali per imprese edili, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Articoli correlati