Conto Termico 3.0: correttivo in arrivo. Cosa cambia per incentivi, diagnosi energetiche e APE

 - Ultimo aggiornamento: 22.10.2026
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Conto Termico 3.0: correttivo in arrivo. Cosa cambia per incentivi, diagnosi energetiche e APE

Il nuovo decreto correttivo del Conto Termico 3.0 introduce importanti modifiche alle agevolazioni per i piccoli Comuni, alle procedure di accesso e ai requisiti tecnici e documentali. Vediamo quali sono le novità previste e quali conseguenze potrebbero avere per i professionisti della riqualificazione energetica.

 

Il Conto Termico 3.0 si prepara a nuove modifiche. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto uno schema di decreto correttivo al D.M. 7 agosto 2025, con l’obiettivo di rivedere alcuni aspetti del sistema di incentivazione per l’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Le novità riguardano la distribuzione delle risorse economiche, i contributi per le pubbliche amministrazioni, le modalità di accesso agli incentivi e alcuni requisiti tecnici degli interventi.

Particolare attenzione è dedicata anche alla diagnosi energetica e all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), con possibili nuove disposizioni per la sostituzione dei serramenti e l’installazione delle schermature solari.

Il decreto correttivo non è ancora in vigore: le modifiche descritte sono contenute in uno schema che dovrà completare l’iter di approvazione e potrà subire ulteriori variazioni.

Conto Termico 3.0: perché è necessario un correttivo?

Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di riqualificazione energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, con contributi che possono raggiungere il 65% delle spese ammissibili e percentuali superiori nei casi specificamente previsti per le pubbliche amministrazioni.

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Il meccanismo dispone complessivamente di 900 milioni di euro annui, destinati a pubbliche amministrazioni, soggetti privati e imprese, secondo condizioni e requisiti differenti.

Lo schema di decreto correttivo interviene principalmente per migliorare la distribuzione delle risorse, precisare le modalità di accesso e aggiornare alcuni requisiti tecnici e documentali.

Vediamo le modifiche più significative.

Piccoli Comuni: incentivo del 100% per un solo intervento, poi 80%

Una delle novità principali riguarda i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il D.M. 7 agosto 2025 prevede la possibilità di ottenere un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici di proprietà dei piccoli Comuni e da essi utilizzati.

Lo schema di correttivo propone di limitare questa agevolazione:

  • 100% delle spese ammissibili per un unico intervento;
  • 80% delle spese ammissibili per gli interventi successivi.

Restano comunque applicabili i massimali stabiliti dal decreto in funzione della tipologia di intervento, della superficie interessata e della potenza degli impianti.

La bozza prevede inoltre una disposizione transitoria a tutela delle richieste già presentate, comprese quelle effettuate mediante prenotazione, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

Per le amministrazioni comunali, questa modifica potrebbe incidere sulla programmazione degli interventi di riqualificazione energetica e sulla valutazione delle risorse economiche necessarie per realizzarli.

Rimane distinta la disciplina specifica prevista per gli edifici pubblici scolastici e per le strutture ospedaliere che possono beneficiare della copertura integrale delle spese ammissibili.

Diagnosi energetica e APE: nuove disposizioni per serramenti e schermature solari

Tra le modifiche di maggiore interesse per i professionisti c’è quella relativa alla documentazione energetica richiesta per accedere agli incentivi.

L’articolo 15 del D.M. 7 agosto 2025 disciplina i casi nei quali è obbligatorio predisporre una diagnosi energetica precedente all’intervento e un APE successivo alla sua realizzazione.

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in edifici a energia quasi zero (nZEB), questi documenti sono già richiesti.

Per gli interventi di sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari, invece, l’obbligo è attualmente previsto quando l’intervento interessa un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento con potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

Il correttivo propone di estendere l’obbligo di diagnosi energetica e APE post-intervento anche a serramenti e schermature solari, senza la precedente condizione legata alla potenza dell’impianto e all’intervento sull’intero edificio.

Se confermata, questa modifica avrebbe conseguenze dirette sull’attività dei progettisti e dei certificatori energetici.

La sostituzione dei serramenti o l’installazione di schermature solari potrebbe richiedere una valutazione energetica più articolata, con la predisposizione della diagnosi prima dei lavori e dell’APE al termine dell’intervento.

La diagnosi energetica permette di analizzare lo stato iniziale dell’edificio, individuarne le criticità e valutare le opportunità di miglioramento. L’APE post-intervento documenta invece la prestazione energetica raggiunta dopo la riqualificazione.

Due strumenti differenti, ma complementari, per valutare e documentare gli effetti degli interventi realizzati.

Impianti a biomassa: aggiornati requisiti e coefficienti di calcolo

Il correttivo interviene anche sugli impianti alimentati a biomassa, modificando alcuni requisiti tecnici e criteri di determinazione dell’incentivo.

In particolare, per alcune tipologie di stufe e termocamini viene proposta l’eliminazione del requisito esplicito relativo al rendimento termico utile superiore all’85%, ferma restando la necessità di rispettare gli altri requisiti tecnici e ambientali applicabili.

Un’altra modifica riguarda il coefficiente Ce, utilizzato nella determinazione della premialità associata alla riduzione delle emissioni di particolato primario.

Lo schema precisa le fasce di riduzione emissiva alle quali corrispondono i coefficienti 1, 1,2 e 1,5 e introduce una regola di arrotondamento dei limiti calcolati.

L’obiettivo è rendere più chiara l’applicazione dei criteri che valorizzano le prestazioni ambientali dei generatori.

Per i professionisti sarà quindi importante verificare attentamente le caratteristiche dichiarate dai produttori e i requisiti necessari per l’ammissibilità degli apparecchi.

Schermature solari, illuminazione e altri aggiornamenti tecnici

Il correttivo introduce ulteriori precisazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi incentivabili.

Per le schermature solari e i sistemi di filtrazione solare esterni vengono aggiornati i riferimenti utilizzati per valutare il fattore solare totale gtot e le condizioni di installazione.

Per gli apparecchi di illuminazione vengono precisati i requisiti fotometrici e le caratteristiche delle sorgenti luminose, comprese quelle LED, con particolare attenzione alla compatibilità con i sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS).

Lo schema propone inoltre di escludere gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7 dalla definizione di ambito terziario utilizzata dal decreto, con possibili conseguenze sull’ammissibilità di alcune tipologie di intervento.

Sono modifiche che richiedono attenzione nella scelta dei componenti e nella verifica preliminare delle condizioni per accedere agli incentivi.

Nuove regole per la gestione delle risorse e per l’accesso agli incentivi

Il correttivo interviene anche sulla gestione dei 900 milioni di euro annui disponibili.

Lo schema prevede una riserva minima di 300 milioni di euro per ciascuna delle due categorie di beneficiari, pubbliche amministrazioni e soggetti privati, comprese le imprese ammesse al meccanismo.

Vengono inoltre introdotte nuove soglie di impegno di spesa, al raggiungimento delle quali l’accesso mediante prenotazione sarebbe temporaneamente limitato a favore delle richieste presentate con accesso diretto.

Per le pubbliche amministrazioni, le risorse impegnabili attraverso la prenotazione non potrebbero superare il 50% di quelle assegnate alla categoria.

Un’ulteriore novità riguarda l’erogazione degli incentivi: per le PA che utilizzano l’accesso diretto, il pagamento in un’unica soluzione sarebbe previsto per importi complessivi non superiori a 50.000 euro.

Il provvedimento contiene infine precisazioni sulle procedure tramite ESCO e sui controlli effettuati dal GSE, comprese le modalità di recupero degli incentivi indebitamente percepiti.

Dalla valutazione dell’incentivo alla progettazione energetica: il supporto di TeamSystem TERMOLOG

Le novità previste dal correttivo confermano quanto sia importante affrontare la valutazione degli incentivi come parte integrante del processo di progettazione energetica.

Per il professionista non è sufficiente conoscere la percentuale massima incentivabile: occorre analizzare l’edificio, individuare gli interventi più efficaci, valutarne i benefici energetici ed economici e predisporre correttamente la documentazione richiesta.

Con TeamSystem TERMOLOG, i moduli dedicati alla certificazione e alla diagnosi energetica consentono di affrontare questi passaggi attraverso un modello energetico dell’edificio.

Il software permette di analizzare lo stato di fatto, individuare e confrontare diversi scenari di riqualificazione, valutare i risparmi energetici ed economici e predisporre la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica.

Un approccio integrato che consente di motivare le scelte progettuali, confrontare le possibili soluzioni e documentare i risultati attesi dagli interventi.

 

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Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni?

Lo schema di decreto correttivo è atteso all’esame della Conferenza Unificata il 22 ottobre 2026.

Il provvedimento dovrà successivamente completare il proprio iter di approvazione ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le regole del D.M. 7 agosto 2025 e le Regole Applicative GSE vigenti.

Sarà quindi necessario verificare il testo definitivo, le eventuali disposizioni transitorie e gli aggiornamenti operativi del GSE prima di applicare le modifiche alle nuove pratiche.

 

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