Presidente di una fondazione: quali sono poteri e compiti

Da quelle in ambito bancario a quelle attive nel mondo sportivo, passando per quelle liriche o quelle più genericamente dedicate alla cultura, oppure agli eventi. In Italia si contano tantissime fondazioni, ovvero peculiari enti dotati di un ingente patrimonio e votati in linea generale a contribuire al benessere della società, attraverso contributi dei più diversi tipi alla comunità. Come è noto, una fondazione è un ente giuridico senza scopo di lucro, il quale nasce per mettere il proprio patrimonio al servizio di un certo obiettivo di utilità sociale: questa sua peculiare natura si riflette anche nella sua struttura interna, per molti versi del tutto differente a quella tipica di molti Enti del Terzo Settore. Una fondazione non si basa infatti su membri o soci, come avviene per esempio per le associazioni, quanto invece sul suo patrimonio, il quale può essere costituito da denaro, ma anche da beni mobili e immobili. Non stupisce che intorno agli organi delle fondazioni nascano spesso le più diverse domande: qui risponderemo a quelle relative al ruolo, ai poteri e al processo di nomina del presidente di una fondazione.
Le differenze principali tra un’associazione e una fondazione
Prima di vedere qual è il ruolo del presidente di una fondazione e come questa figura viene eletta vale la pena ripassare, per chiarezza, le fondamentali differenze tra associazione e fondazione. Un’associazione si distingue per la vita pienamente democratica, poggiandosi sull’attività e sulla volontà dei soci, e di conseguenza sull’elezione democratica dei suoi organi di amministrazione. Come anticipato sopra, una fondazione non prevede invece la presenza di soci, il che fa automaticamente venire meno i meccanismi democratici caratteristici del mondo associativo.
Ma come vengono designati dunque gli organi delle fondazioni? La nomina parte dallo Statuto: vedremo più nello specifico il meccanismo di nomina del presidente di una fondazione nei prossimi paragrafi.
Chi è il presidente di una fondazione?
Per capire chi è il presidente di una fondazione è bene indicare quali sono gli organi di governo di questo particolare ente: a dirigere le fondazioni è infatti il loro Consiglio di amministrazione, anche se va sottolineato che – laddove lo statuto dell’ente lo preveda – è possibile anche la presenza di altri organi, quale per esempio di un’assemblea. In una struttura come questa, il presidente della fondazione è il presidente del Consiglio di amministrazione, e inoltre di norma il suo rappresentante legale: come viene scelto, e come viene eletto?
La nomina del presidente di una fondazione
Come in parte già anticipato, le modalità di designazione del Consiglio d’Amministrazione e degli eventuali altri organi di governo di una fondazione sono definite dallo statuto, nonché in parte anche dall’atto costitutivo dell’ente. Lo stesso discorso vale quindi anche per la nomina del presidente della fondazione: il processo e i criteri possono quindi variare di fondazione in fondazione, anche in modo importante.
Compiti e poteri del presidente della fondazione
Quanto detto sopra riguardo la nomina del presidente di una fondazione viene confermato da quanto dichiarato nell’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, nel quale si sottolinea che gli statuti delle fondazioni devono definire le norme relative alla rappresentanza e all’amministrazione degli enti. Va però sottolineato che il Codice del Terzo Settore non dice nulla di specifico rispetto al ruolo del presidente delle fondazioni; è utile invece riportare quanto contenuto a questo proposito nella Nota n. 7551 del 7 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove si spiega che per quanto riguarda “la nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore, è fatta salva l’ipotesi dell’esistenza di un organo assembleare o di indirizzo la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale compito, sempre “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”, consentendo l’applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell’assemblea”. Nella nota si spiega inoltre che il Codice del Terzo Settore “si limita a prevedere la nomina dell’organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti”, questo considerando “la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore”.
Anche per le fondazioni, come per gli altri tipi di ETS, risulta in ogni caso prezioso poter contare su un software gestionale specifico come Terzo Settore in Cloud, mediante il quale amministrare ogni aspetto dell’ente.