Da comitato a Ente del Terzo Settore: come fare

Ci sono importanti novità per quanto riguarda i possibili accessi nel Terzo Settore: con la circolare numero 5 del 26 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti fatto luce sull’opportunità, per un comitato, di iscriversi al Runts, ovvero al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, divenendo di fatto un Ente del Terzo Settore a tutti gli effetti. Questa possibilità è concreta prima di tutto per i comitati dotati di personalità giuridica, e in secondo luogo anche per i comitati che ne risultano privi, e che possono ottenerla mediante l’iscrizione stessa al registro. Vediamo più nello specifico le modalità e i criteri indicati dal Ministero per l’ingresso dei comitati nel Terzo Settore.
Cos’è un comitato
Può essere utile, ancor prima di vedere in che modo i comitati possono entrare nel Terzo Settore, chiarire cosa sono i comitati nell’ordinamento italiano. Con tale termine si indica in generale un insieme di persone che scelgono di perseguire uno scopo altruistico attraverso la raccolta di fondi. Si capisce quindi che possono esistere i più diversi tipi di comitato, da quello nato per la ricostruzione di un territorio dopo un evento catastrofale a quello creato per dare vita a una festa patronale, fino a quello che porta alla costruzione di un monumento cittadino.
Ci si potrebbe domandare a questo punto in che modo il comitato si distingua da una fondazione, altro ente che può essere parte del Terzo Settore. In estrema sintesi, nei comitati il patrimonio proviene totalmente dall’esterno, laddove invece nelle fondazioni è prima di tutto costituito dalle somme e dai beni messi a disposizione dal fondatore, e solo secondariamente da donazioni esterne.
Le norme fondamentali che definiscono e regolano i comitati sono contenute nel Codice civile, all’altezza degli articoli 39, 40, 41 e 42.
Terzo settore novità: i comitati possono diventare ETS
Visto velocemente qual è il significato di comitato nell’ordinamento italiano, è possibile passare all’approfondimento relativo all’iscrivibilità al Runts dei comitati. Tale possibilità è insita nelle basi stesse della riforma del Terzo Settore, con il relativo Codice che, al comma 1 dell’articolo 4, sottolinea l’opportunità di ospitare anche degli ETS atipici, ovvero enti di diritto privato diversi dalle società che perseguono senza scopo di lucro “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. Da qui, dunque, la possibilità di iscrivere dei comitati nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Cosa dice la circolare n. 5 del 26 marzo 2025 sui comitati
Dopo aver ricordato i principi fondamentali della Riforma del Terzo Settore, la circolare numero 5 del 26 marzo 2025 del Ministero del Lavoro si dedica al peculiare caso dei comitati, i quali non devono essere confusi con i livelli di base di – per fare un esempio – reti associative denominate comitati ma in realtà con tutt’altra natura giuridica. L’iscrizione concreta al Runts deve avvenire per mezzo della sezione G del registro, dedicata per l’appunto agli “Altri enti del Terzo settore”, considerando l’incompatibilità della forma giuridica dei comitati con quelle delle APS, delle Odv, degli enti filantropici, e via dicendo.
Punto focale della circolare è quello relativo all’acquisto della personalità giuridica: l’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, per quanto riguarda questo passaggio, cita unicamente fondazioni e associazioni. Considerando le altre disposizioni del Codice stesso (a partire dall’articolo 4) nonché i principi alla base della Legge delega n. 106/2016, che punta a “riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite”, il Ministero arriva a riconoscere quanto riportato all’articolo 22 anche ai comitati. Ai quali, come evidenziato sempre nella circolare, non si può negare l’ottenimento della personalità giuridica in parallelo al riconoscimento di ETS.
Comitati nel Terzo Settore: il patrimonio minimo
Infine, per quanto riguarda il riconoscimento dei comitati come ETS, la circolare indica il patrimonio necessario minimo di 30.000 euro, prendendo spunto dal criterio usato per le fondazioni del Terzo Settore.
Per associazioni, cooperative sociali, enti filantropici, fondazioni e comitati: Terzo Settore in Cloud è il software gestionale di TeamSystem che permette di affrontare con maggiore rapidità, semplicità ed efficacia gli aspetti fiscali, organizzativi e amministrativi di un ETS.