Rentri: due novità in arrivo a settembre

La digitalizzazione della gestione dell’impatto ambientale delle attività aziendali sta per entrare nella sua fase decisiva, sia a livello nazionale che a livello comunitario.
A livello nazionale, il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rappresenta il pilastro di questo nuovo sistema e, in particolare, della nuova tracciabilità dei rifiuti.
Dopo un periodo transitorio concesso dal legislatore (tramite le disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe), il prossimo 15 settembre segna la vera linea spartiacque per migliaia di imprese e operatori del settore.
Due sono le novità fondamentali che entreranno a pieno regime:
- l’entrata in vigore del FIR digitale;
- la conseguente entrata a regime del nuovo regime sanzionatorio.
Il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) diventa digitale (in seguito alla proroga dello scorso mese di febbraio)
Fino al prossimo 15 settembre sarà possibile continuare a utilizzare in via alternativa il modello cartaceo del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Con la fine della fase transitoria, il FIR digitale (xFIR) e la sua gestione informatica diventeranno l’unica modalità ordinaria e obbligatoria per le categorie dei soggetti tenuti all’iscrizione.
La prima importante conseguenza sarà l’addio al cartaceo vidimato: la gestione dei formulari si trasferirà sull’infrastruttura digitale del RENTRI e sui software gestionali.
I dati di carico, trasporto e scarico del rifiuto saranno trasmessi contestualmente all’infrastruttura digitale pubblica (ministeriale), riducendo drasticamente il margine di errore o di compilazione posticipata. E questo ovviamente determinerà la possibilità di aggiornamento in tempo reale dei dati.
La validazione dei formulari avverrà tramite firme elettroniche e procedure digitali integrate, azzerando i tempi di archiviazione fisica delle copie di formulario.
Da settembre in vigore il nuovo sistema sanzionatorio
La seconda grande novità riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’aggiornamento del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) per il mancato o inesatto rispetto delle regole di tracciabilità digitale.
Sospese durante la prima fase di sperimentazione per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali, dal 15 settembre scatteranno ufficialmente tutte le nuove regole sulle sanzioni nei seguenti casi:
- l’ omessa o tardiva iscrizione al Rentri comporta sanzioni diverse a seconda che l’obbligo riguardi:
- rifiuti non pericolosi, per i quali sono previste sanzioni da 500 a 2.000 euro;
- rifiuti pericolosi, per i quali sono previste sanzioni da 1000 a 3.000 euro.
- l’ omessa o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità comporta le seguenti sanzioni:
- da 500 a 2.000 euro nel caso di rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 a 3.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi.
- l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico comporta sanzioni molto pesanti, anche in questo caso distinguibili a seconda dell’oggetto dell’obbligo:
- per i rifiuti non pericolosi da 2.000 a 10.000 euro con sanzione accessoria la sospensione dalla carica rivestita se la violazione assume particolare gravità; questa sanzione pecuniaria è ridotta da 1.040 a 6.200 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti;
- per i rifiuti pericolosi da 10.000 a 30.000 euro con sanzione accessoria la sospensione dalla carica rivestita se la violazione assume particolare gravità; questa sanzione pecuniaria è ridotta da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti.
- l’omessa o irregolare tenuta del FIR comporta sanzioni da 1.600 a 10.000 euro nel caso di rifiuti non pericolosi e da 1.600 a 10.000 euro nel caso dei rifiuti pericolosi. Attenzione: in questo secondo caso a seconda della gravità della violazione commessa può scattare anche il reato e quindi la pena della reclusione fino a 2 anni.