Sostenibilità Imprese e studi: nuova reportistica e comunicazione

28.11.2022 - Tempo di lettura: 2'
Sostenibilità Imprese e studi: nuova reportistica e comunicazione

Lo scorso 10 novembre il Parlamento europeo ha adottato la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ossia la direttiva contenente le nuove regole di reportistica della sostenibilità, voluta per definire le responsabilità e gli obblighi a cui saranno tenute le imprese rispetto alla regolare divulgazione di informazioni sull’impatto sociale e ambientale da loro prodotto.

L’intento di questo sforzo è chiaro: la rendicontazione obbligatoria è un sistema decisamente efficace per spingere le imprese ad occuparsi del tema della sostenibilità e a farlo in modo trasparente, affidabile e onesto -visto che la direttiva prevede anche un intervento di assurance da parte di revisori esterni.

La direttiva segna una svolta rispetto alla precedente Non Financial Reporting Directive (NRFD) del 2014 non solo perché ne colma alcune carenze ma soprattutto perché amplia la platea delle imprese interessate che da circa 11.000 diventano 50.000 -anche se, secondo le stime, tale numero sale a circa 1 milione per comprendere quelle che, pur non essendo tenute per norma, se ne dovranno comunque occupare facendo parte della catena di fornitura di quelle obbligate.

Un dato questo che ci tengo particolarmente a sottolineare perché se è vero che la direttiva -come si evince dalla tabella presentata di seguito- si rivolge alle imprese, è altrettanto vero che gli studi professionali sono tra gli attori di quella supply chain che dovrà comunque rendicontare il proprio impegno verso la sostenibilità, pena essere sostituita da chi dimostra comportamenti più virtuosi.


Tabella 1 – Chi sono dunque le aziende obbligate dalla CSRD? È prevista una progressione che arriverà a coinvolgere anche le PMI:

  • Dal 1° gennaio 2024 la direttiva interesserà le grandi imprese con oltre 500 dipendenti già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. Con scadenza 2025.
  • Dal 1° gennaio 2025 verranno coinvolte anche le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. Si tratta di imprese che contano più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo. In questo caso con scadenza 2026.
  • Dal 1° gennaio 2026 il perimetro di azione si allarga alle PMI quotate e alle altre imprese. La scadenza è il 2027, il 2028 per le PMI.

Tra gli spunti di riflessione che la direttiva apre ce ne sono due particolarmente interessanti: il primo, squisitamente tecnico, legato ai parametri e quindi agli standard che devono essere utilizzati per redigere il bilancio di sostenibilità e il secondo, da non sottovalutare affatto, legato alle modalità di comunicazione della sostenibilità, sia una volta arrivati al risultato ma anche in itinere per descrivere i progressi realizzati in materia di ESG. Questa comunicazione deve considerare i contenuti, gli strumenti e i canali di informazione. Un gestionale studio legale può essere un alleato prezioso in questo processo, facilitando la gestione e la comunicazione efficace dei progressi in materia di sostenibilità.

Tutto parte dal bilancio di sostenibilità, ossia da dati che sono al contempo tecnici -economici e/o frutto di analisi scientifiche accurate- e qualitativi -in quanto legati a una narrazione preposta a trasmettere la visione, le scelte strategiche e operative, la condotta aziendale nonché gli impatti che sono derivati dalle attività svolte dall’impresa (o dallo studio).

Alla luce di questa complessità del dato e del fatto che gli stakeholder hanno caratteristiche diverse ma devono tutti egualmente poter essere raggiunti dalle informazioni che per primi cercano, non è pensabile che l’impresa esaurisca i suoi sforzi di comunicazione con la pubblicazione del bilancio sul sito e con un annuncio più o meno accattivante su linkedin.

Serve un piano decisamente più articolato, magari anche l’attivazione di canali ad hoc e, possibilmente, una certa continuità, sia per capitalizzare gli sforzi fatti, sia, per la ragione opposta, evitare di dare l’impressione che ci si occupa della sostenibilità solo in occasione della redazione del bilancio.

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Il tutto alla luce di un’importante attenzione di fondo: nessuna comunicazione può indulgere in pratiche riconducibili alle varie declinazioni di washing -greenwashing, socialwashing, pinkwashing e via dicendo- non solo perché in contrasto con i principi di fondo della sostenibilità stessa ma anche, più prosaicamente, perché cominciano a fioccare multe anche pesanti da quando -giusto un anno fa- il tribunale di Gorizia ha emesso la prima ordinanza cautelare che certifica le pratiche di greenwashing configurando l’ipotesi di concorrenza sleale e superando così, con un provvedimento ormai storico, le precedenti sanzioni per “pubblicità ingannevole”.

A proposito del greenwashing, vale la pena ricordare che a livello europeo, sebbene non esista ancora nel quadro normativo una definizione generalmente applicabile e vincolante di greenwashing, esistono però strumenti normativi, tra cui diversi regolamenti dell’Ue (tra cui il regolamento sulla Tassonomia e il Sfdr), che fanno riferimento al greenwashing in contesti specifici. Oltre a queste esistono anche delle definizioni non vincolanti, una delle quali disponibile nella Sustainable Finance Roadmap dell’Esma – l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati- che con le altre due autorità di vigilanza europea – l’Autorità bancaria europea (Eba), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (Eiopa)- ha avviato una revisione congiunta per mappare il greenwashing finanziario e darne una definizione compiuta che aiuterà il regolatore nelle iniziative di contrasto.

Il mercato dunque si sta aprendo, e non solo per i comunicatori.

Per i commercialisti che saranno interpellati dalle loro imprese clienti in fase di redazione del bilancio di sostenibilità e quando avranno bisogno di aiuto per certificarlo ma anche quando avranno bisogno di loro per valutare gli investimenti che servono per fare proseguire l’azienda in modo virtuoso lungo il cammino avviato (a meno che non siano loro per primi proattivi a suggerirlo).

E ancora per gli avvocati, che potranno intervenire preventivamente per esempio analizzando i rischi e proponendo adeguate policy per scongiurarli o almeno mitigarli e poi a valle in caso di contenzioso.

Con quella marcia in più che avrà solo chi di questi temi ne sa, non solo perché li ha studiati ma perché se ne è occupato in primis per sé stesso.

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