Pagamenti elettronici: quali dati vengono inviati all’Agenzia delle Entrate?

15.07.2025 - Tempo di lettura: 4'
Pagamenti elettronici: quali dati vengono inviati all’Agenzia delle Entrate?

Chi gestisce sistemi per effettuare pagamenti tracciabili deve inviare i relativi dati all’Agenzia delle Entrate: quali sono i dati utilizzati per i controlli

Gli operatori che gestiscono i sistemi di pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti tracciabili, mettendoli a disposizione degli esercenti, forniscono all’Agenzia delle Entrate informazioni utili per i controlli.

Sono tenuti, infatti, a comunicare periodicamente, tra gli altri dati, anche l’importo complessivo delle transazioni giornaliere.

E dallo scorso anno l’obbligo è stato potenziato con l’introduzione di sanzioni fino a 15.000 euro.

Dati sui pagamenti elettronici all’Agenzia delle Entrate: le informazioni comunicate dagli operatori

L’incrocio di dati dei pagamenti con POS e degli scontrini elettronici si fa sempre più serrato ed è finalizzato ad acquisire elementi utili a effettuare controlli su negozi, bar, ristoranti.

In questo contesto assumono sempre maggior valore gli obblighi che devono rispettare gli operatori che mettono a disposizione i sistemi per accettare carte, bancomat e altri strumenti tracciabili.

Secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Decreto Legge n. 124 del 2019, trasmettono in via telematica “all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti”.

Le regole operative sono definite dall’Amministrazione finanziaria. Recentemente le istruzioni da seguire sono state riscritte con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2025 che si applicherà dal 1° gennaio 2026.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori invieranno mensilmente all’Agenzia delle Entrate un set di dati da utilizzare per i controlli sugli esercenti. Tra le informazioni da trasmettere:

  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di strumento utilizzato: fisico o virtuale;
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo e il numero complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate sui pagamenti elettronici per incrociare i dati sugli scontrini

Gli invii periodici effettuati dagli operatori che mettono a disposizione POS e altri strumenti per accettare i pagamenti elettronici danno la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare un confronto con i dati acquisiti direttamente dagli esercenti. Per usare un modo di dire, è come sentire due campane.

E proprio a conferma di questa esigenza, con le novità contenute nel Decreto Legge numero 39 del 2024, sono state estese delle sanzioni già previste per altre violazioni anche all’obbligo di trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici.

Viene applicata una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro nei casi in cui non si rispetti l’adempimento:

  • i dati non vengono inviati;
  • vengono inviati in ritardo;
  • le informazioni non risultano corrette.

Si tratta di regole, va specificato, che toccano indirettamente gli esercenti: anche le sanzioni introdotte, infatti, riguardano esclusivamente i soggetti che mettono a disposizione gli strumenti per permettere ai clienti di usare carte e bancomat.

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