Obbligo dei corrispettivi telematici per tutti gli esercenti

01.10.2019 - Tempo di lettura: 8'
Obbligo dei corrispettivi telematici per tutti gli esercenti

Si avvicina l’obbligo generalizzato per tutti i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati (art. 22 del Decreto Iva), di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate. L’obbligo è a partire dal 1 gennaio 2020, ad eccezione dei casi di specifici di esonero definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (10 maggio 2019).

Si tratta di una nuova rivoluzione, dopo quella ormai a regime della fatturazione elettronica.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante strumenti tecnologici a garanzia dell’inalterabilità e della sicurezza dei dati, sostituiranno:

  • il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali, a meno che venga emessa fattura
  • gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, primo comma, del Decreto Iva (registro dei corrispettivi).

La nuova modalità di certificazione coinvolgerà dal 1 gennaio 2020 circa 2 milioni di esercenti e riguarderà circa 30-35 miliardi di scontrini e ricevute fiscali su base annua.

Per la sua attuazione, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato i provvedimenti n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 99297 del 18 aprile 2019, con i quali sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici, allegando specifiche tecniche periodicamente aggiornate e pubblicate sul sito web dell’Agenzia stessa.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi deve avvenire secondo le predette specifiche tramite Registratori Telematici di nuova acquisizione o registratori di cassa appositamente adattati.

Nel mercato si stanno affermando anche registratori telematici di cassa per iPad e tablet che ottimizzazione il concetto di mobilità.

Cos’è e come funziona il Registratore telematico (RT)

Un Registratore Telematico (RT) è un dispositivo dotato di modulo fiscale, corredato di identificativo fiscale univoco, in grado di leggere, memorizzare e trasmettere dati a valenza fiscale.

Ogni RT è sottoposto ad un processo di certificazione attraverso l’emissione di un Certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate valido 8 anni e associato al RT dal fabbricante.

Il modulo fiscale è un componente hardware e software che gestisce la raccolta dei dati e in grado di produrre un file nel formato XML, secondo lo schema ministeriale, a cui è apposto un sigillo elettronico avanzato che ne garantisce l’origine e l’integrità. Il file viene poi trasmesso telematicamente dal RT al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate entro massimo dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

La memoria permanente del modulo fiscale, non alterabile, ha la funzione di giornale di fondo e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse le informazioni delle avvenute trasmissioni, ed è denominata «dispositivo-giornale di fondo elettronico» (DGFE).

Tutte le operazioni di attivazione, messa in esercizio, fuori servizio, verificazione periodica, dismissione sono comunicate tramite specifici tracciati XML telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate

Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate, inclusi i file dei corrispettivi telematici, saranno messe a disposizione del contribuente mediante apposita area dedicata e riservata presente sul portale web dell’Agenzia “Fatture e Corrispettivi”.

Una funzionalità importante del portale che permetterà di ottimizzare ed efficientare la fase di registrazione in contabilità dei corrispettivi sarà la possibilità di eseguire il download massivo dei file dei corrispettivi in modalità manuale o automatica e di importarli nel proprio gestionale della contabilità.

Il credito d’imposta per il Registratore Telematico

Il legislatore ha stabilito un tax credit o credito d’imposta, spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.
Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il tax credit può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento.

Il nuovo documento per il consumatore finale

La norma stabilisce, altresì, che l’esercente debba rilasciare al consumatore finale (cliente) al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale un “documento commerciale” avente le caratteristiche individuate nel Decreto interministeriale 7 dicembre 2016, generato tramite uno strumento tecnologico come il RT, a meno che venga emessa fattura elettronica ordinaria o semplificata tramite il Sistema di Interscambio per certificare le operazioni di vendita.

Tale documento commerciale potrà avere solo valenza commerciale, per garanzia, sostituzioni e resi o in caso di richiesta da parte dell’acquirente anche valenza fiscale per finalità di deduzione e detrazione. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale potrà essere emesso e consegnato in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità.

Trasmissione dei corrispettivi: il periodo transitorio

In ultimo, il Decreto crescita ha previsto una modifica all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, stabilendo un periodo inziale transitorio di sei mesi in caso di indisponibilità del registratore telematico in cui non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. La disposizione introdotta risponde alle potenziali difficoltà manifestate in sede di prima applicazione degli obblighi in argomento e consente solo ai soggetti sprovvisti del registratore telematico di eseguire l’adempimento fiscale secondo le modalità della moratoria.

Gli esercenti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico nel solo semestre di vigenza dall’obbligo, dovranno soddisfare le disposizioni chiarite con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 e garantire l’adozione di una delle modalità di invio telematico definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019. Questi soggetti dovranno continuare  ad adempiere, per il solo periodo transitorio semestrale, all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

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