Dichiarazione d’intento

Cosa è e come funziona la dichiarazione d'intento

La dichiarazione d’intento è un documento con cui gli esportatori abituali dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari per acquistare beni e servizi senza dover pagare l’IVA al fornitore.

Requisiti per essere considerati esportatori abituali

L’esportatore abituale è un soggetto passivo IVA che ha realizzato operazioni non imponibili con l’estero per un importo superiore al 10% del suo volume d’affari (come definito dall’articolo 20 del DPR n. 633/72) nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).

Questi soggetti, che come detto realizzano esportazioni e operazioni assimilate, possono effettuare, dietro presentazione di una dichiarazione d’intento, acquisti e importazioni senza il pagamento dell’IVA, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni stesse, poste in essere nel corso dell’anno solare precedente, o nei dodici mesi precedenti, come previsto dall’art. 2 c. 2 L. 28/97 (art. 8 c. 2 DPR 633/72).

Come si fa la dichiarazione d’intento

L’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746/1983 prevede l’obbligo per gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA di:

  • redigere la dichiarazione di intento in conformità all’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • trasmettere la dichiarazione di intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione, inoltre, deve essere presentata all’AdE dagli esportatori abituali abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

A seguito delle semplificazioni introdotte dall’articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019, non è più previsto, invece, l’obbligo di:

  • consegnare o inviare al fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento emesse in duplice esemplare;
  • conservare e annotare le dichiarazioni di intento emesse in un apposito registro oppure in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi ex articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Resta comunque possibile per l’esportatore abituale consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia della dichiarazione di intento.

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