Focus sui principali cambiamenti e punti di maggior interesse contenuti nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” per contenere la diffusione del coronavirus.

Pubblichiamo di seguito un utile vademecum redatto da CIWAS – Confederazione Italiana per il Wellness, le Attività Sportive e la Salute,  sul nuovo protocollo attuativo da rispettare nelle palestre, piscine e centri sportivi pubblicato il 22 ottobre 2020.

Si raccomanda di fare comunque sempre riferimento al testo integrale  (aggiornato alle ore 18.00 del 23 ottobre 2020) per poter meglio applicare e verificare quanto contenuto rispetto alla propria specifica realtà.

STRUMENTI TECNOLOGICI PER METTERE IN SICUREZZA IL TUO CENTRO SPORTIVO

COSA CAMBIA

Riportiamo di seguito parte del testo del protocollo attuativo richiamando i relativi articoli con variazioni rilevanti rispetto al precedente.
Evidenziati in giallo osservazioni e strumenti fornite da CIWAS.

1) PREMESSE:
Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

6) CRITERI VALUTAZIONE RISCHIO
Pag. 7:
In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di tracciare l’accesso alle strutture, per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, di coloro che partecipano alle attività sportive proposte.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l‘obbligo di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc..
Al fine di evitare spostamenti inutili e assembramenti in attesa, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di ulteriori clienti una volta raggiunto il numero massimo.
È fatto altresì obbligo alle strutture con capienza superiore a 50 persone in contemporanea di dotarsi di strumenti di prenotazione o di evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per permettere ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto della regola.

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale
diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta.

Per quanto riguarda le attività svolte all’interno di piscine natatorie, va garantito uno spazio minimo di 7mq per persona presente. (invariato rispetto a prima) Per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020.

7) MISURE PREVENZIONE
Pag. 10
A tale scopo, è fatto obbligo di stampare e affiggere la nuova scheda denominata “Lo sport continua in sicurezza”, allegata al presente Protocollo, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

→  SCARICA L’INFOGRAFICA DA ESPORRE

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. Sono inoltre invitati a promuovere l’utilizzo della applicazione IMMUNI. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della app //www.immuni.italia.it/.

→ SCARICA L’INFOGRAFICA DI IMMUNI che puoi anche personalizzare con il tuo logo

E’ fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

→ SCARICA UN SET DI CARTELLI che puoi personalizzare con il tuo logo

9) PRATICHE DI IGIENE
Pag.14 e 15

  • È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°;
  • è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
  • i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
  • è obbligatorio mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300mq considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria;
  • è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso e transito;
  • è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
    →anche tra membri dello staff e utente con personal trainer
  • e’ obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto.
    A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il
    cliente si sposta da una postazione di allenamento all’altra;
    → Mentre l’utente fa l’esercizio esempio panca piana NO mascherina ma se poi si alza per andare a fare la Pectoral Machine più distante, durante il tragitto deve mettere la mascherina
  • è obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito
  • è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
    →precedentemente era ad esclusivo onere della Struttura, ora vengono responsabilizzati anche gli utenti in prima persona; la Struttura deve mettere a disposizione tutto l’occorrente.
    • durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
  • Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno dovranno essere portati da casa. E’ necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di
    pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.
    ➔ Riteniamo che vista la responsabilizzazione degli utenti alla pulizia degli attrezzi, lo stesso valga anche per asciugacapelli e simili mettendo dunque a disposizione nella zona prevista
    apposito sanificante
  • Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto
    dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

10) DISPOSIZIONI PER PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE
Pag. 16 Viene inserito l’intero capitolo prima mancante (cfr. le premesse) facendo riferimento alle norme FIN:

  • Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto: Protocollo FIN del 19 maggio 2020 e Protocollo FIN del 9 settembre 2020. Si rimanda al sito della FIN per ulteriori aggiornamenti e modifiche.

12) MODALITA’ DI VERIFICA e CONTROLLO
Pag. 17
viene aggiunto l’intero capitolo circa le modalità di verifica e controllo

13) SANZIONI
Pag. 17/18
vengono riportate le sanzioni previste

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, la violazione da Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per lo Sport 18 parte della persona fisica, dell’art. 1, comma 6, lettera f) del DPCM 13 ottobre 2020, ovvero l’inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso
palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento, è punibile con una sanzione in misura dirotta (art. 4 DL 19/20) di € 280,00 o €560,00 in caso di recidiva).

14. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19
Pag. 18
viene aggiunto l’intero capitolo

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID -19, dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza, e comunque avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché procedere alla sanificazione della struttura. In attesa della sanificazione, il sito sportivo dovrà restare chiuso.

ALLEGATO 1
Pag. 19

Come indicato a pagina 17 punto 12; Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all’allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.

Fonte: CIWAS newsletter del 23 settembre 2020

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