Green Pass: ok del consiglio dei ministri al nuovo decreto Covid.
Dal 6 agosto Green Pass obbligatorio per palestre, piscine ed eventi sportivi.
Nella conferenza stampa del 22 luglio 2021 il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e del ministro della salute, Roberto Speranza, hanno presentato la bozza del decreto che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e cambia i criteri per il passaggio di colori delle regioni.
Con il nuovo decreto viene esteso l’utilizzo del Green Pass per accedere ai ristoranti al chiuso ed a palestre, teatri, cinema, terme, piscine, fiere, stadi e concerti.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio del 22 luglio 2021, entrerà in vigore a partire dal 6 agosto. Le disposizioni non si applicano ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Il green pass dovrà esser esibito per l’accesso alle attività al chiuso di palestre, piscine, centri termali. Lo stesso è necessario per l’accesso a cinema e teatri, compresi gli spettacoli all’aperto, ma anche per sport di squadra, fiere e congressi. Il Green Pass dovrà essere esibito al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno dei ristoranti, non sarà necessario all’aperto o per consumazioni al bancone del bar.
COME VERIFICARE LA VALIDITA’ DEL GREEN PASS?
Per verificare la validità del certificato verde è disponibile l’APP gratuita VerificaC19 del Governo.
La verifica perché l’accesso alla palestra, piscina o centro sportivo avvenga nel rispetto delle prescrizioni del decreto deve essere effettuata dai titolari o gestori dei servizi e delle attività.
Come riportato dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 “l’atto di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario“.
Rispetto all’obbligatorietà di mostrare un documento di identità il comma 4 dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 chiarisce che è possibile per gli identificatori sopra indicati, titolari o gestori dei servizi, richiedere la verifica dell’identità tramite l’esibizione di un documento di identità.
Le modalità per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno esser effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dove sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni assicurando la protezione dei dati personali.
In attesa di ulteriori aggiornamenti ed eventuali integrazioni con i software di gestione e controllo accessi ti segnaliamo che per verificare la validità del Green Pass, rispettando le normative di privacy e conservazione dei dati di questo tipo, è disponibile l’APP gratuita VerificaC19.

IL GREEN PASS QUANDO E’ VALIDO E QUANDO VIENE REVOCATO?
Come riportato nell’articolo 8 del DPCM del 17 giugno 2021, ricordiamo le condizioni che generano e revocano la validità del Green Pass:
- La generazione avviene per:
- la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
- l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN.
- La certificazione verde cessa di esser valida se una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2. La piattaforma nazionale genera una revoca dei green pass COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e questo identificativo viene inserito nella lista delle certificazioni revocate e comunicate al sistema di gateway europeo.
La modalità quindi più sicura oggi per poter esser certi di rispettare la normativa vigente oltre che la validità del Green Pass è quella di leggere il QR-Code, sia digitale che cartaceo, attraverso uno smartphone con l’APP VerificaC19.
Sarà cura di TeamSystem informarvi di eventuali semplificazioni o possibili automatismi nei controlli giornalieri e ricorrenti. Inoltre nella pratica quotidiana, le stesse risorse che hai già dedicato per la lettura della temperatura con i termometri portatili manuali potranno esser utilizzate anche per verificare la validità del certificato e far allenare i tuoi clienti in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative. Il titolare o gestore della palestra, piscina o centro sportivo può, infatti, delegare il controllo del Green Pass incaricando altre risorse della propria azienda con un atto formale recante le necessarie istruzioni per l’attività di verifica (articolo 13 comma 3 del DPCM del 17 giugno 2021).
In sintesi ricordiamo che c’è un obbligo di verifica del green pass ma, in base all’attuale quadro normativo, è esclusa la possibilità di upload da parte degli utenti nelle APP delle palestre e piscine o la conservazione dei dati del green pass, salvo incorrere in seri rischi di trattamento non corretto dei dati personali e quindi di possibili sanzioni privacy.
Il dipartimento per lo sport ha aggiornato, il 5 ottobre 2021 sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto legge 23 luglio 2921, n. 105 e del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
Nelle linee guida si confermano tutte le misure di prevenzione e protezione già applicate da palestre e piscine. A queste misure si è aggiunto un capitolo per il controllo del Green Pass che richiama il decreto del 23 luglio 2021 e quindi è confermato il controllo della validità del certificato verde solo attraverso l’APP VerificaC19 e da parte del titolare o gestore o da una risorsa formalmente incaricata e formata ed il divieto di memorizzare dati del green pass associandoli ad un’anagrafica.
Nell’aggiornamento delle linee guida del 5 ottobre si aggiunge il riferimento alla Certificazione Verde COVID-19 per i lavoratori del settore privato e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico riguardo all’indice di affollamento in piscina.
Le misure previste all’articolo 3 – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato interessano anche il settore sportivo. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (sia come dipendente che con contratto esterno o nello svolgimento di una attività formativa o di volontariato) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde (Green Pass). Naturalmente tale richiesta non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Sempre il 6 agosto sono state aggiornate anche le FAQ del Dipartimento dello Sport.
In termini di modalità di trattamento dei dati il Garante per la Privacy ha risposto il 10 agosto 2021 ad un quesito della Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar confermando il divieto di conservare in qualsiasi modalità i dati del Green Pass (validità ed associazione ad anagrafica).
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali conferma che è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica dell’identità dell’intestatario. Pertanto, ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
È, però, esclusa la raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).
Fonte:
NUOTO.com Bozza decreto, green pass obbligatorio per piscine
ANSA.it Covid, appello di Draghi agli italiani: Vaccinatevi…
GAZZETTA UFFICIALE: DECRETO LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 e DPCM del 17 giugno 2021
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 10 agosto 2021: Risposta a quesito della Regione Piemonte per persone autorizzate alla verifica e divieto di conservazione dei dati