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Nei primi due mesi di applicazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a tutte le attività di tipo commerciale, sono nati non pochi dubbi operativi:
- Si può ottenere il credito d’imposta se l’acquisto dell’RT avviene in leasing?
- Come gestire la trasmissione dei corrispettivi per i ticket restaurant?
- Quando emettere il documento commerciale per pagamenti posticipati?
- Quali sanzioni si applicano a chi non adempie correttamente all’obbligo?
Per far luce sulle tante domande poste dagli esercenti, L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in questi giorni una circolare chiarificatrice (circolare n.3/E del 21 febbraio 2020).
CREDITO DI IMPOSTA E LEASING.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi comporta per gli esercenti l’acquisto di un registratore telematico (RT) o l’adeguamento del misuratore fiscale già in uso. In entrambi i casi è previsto un incentivo statale erogato sottoforma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Ma cosa succede quando l’acquisto dell’RT avviene tramite leasing?
Nella circolare n.3/E del 21 febbraio 2020 è specificato che possono usufruire del bonus fiscale, pari al 50% della spesa sostenuta fino a 250,00€ in caso di acquisto e 50,00€ in caso di aggiornamento, anche coloro che acquistano o adeguano lo strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso del leasing. Rimane invece escluso dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto ma per una successiva cessione a vario titolo.
Per poter fruire del credito d’imposta, che è comprensivo di IVA, la spesa deve essere sostenuta con movimenti tracciabili, come ad esempio il bonifico o la carta di credito.
TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI E BUONI PASTO.
Indicazioni precise per quanto riguarda buoni pasto. Il commerciante, che riceve come pagamento un ticket restaurant è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso fisicamente, e ad emettere il relativo documento commerciale. Dal 1 luglio 2020 sarà poi possibile specificare più dettagliatamente la natura della transazione.
DOCUMENTO COMMERCIALE PER PAGAMENTI POSTICIPATI.
Altro chiarimento, espresso con la circolare n.3/E, riguarda l’emissione del documento commerciale in relazione a pagamenti posticipati rispetto alla cessione del bene o all’erogazione del servizio. Nella circolare viene confermato che l’emissione dell’attestazione di pagamento deve coincidere con il momento della memorizzazione/trasmissione del corrispettivo, totale o parziale, e quindi con la consegna del bene o della fruizione delle prestazioni se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.
Quindi se il pagamento riguarda un bene ed è postumo rispetto alla cessione dello stesso, occorre memorizzare l’operazione ed emettere il documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo, non sarà necessario generare un nuovo documento. L’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
Nel caso in cui la vendita fosse relativa a una prestazione di servizi che viene ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale non l’evidenza del corrispettivo non riscosso e, al momento del pagamento della prestazione, sarà necessario generare un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.
SANZIONI.
Si ricorda infine che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento e che la mancanza di una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Si tratta rispettivamente della sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, nell’ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a un mese (sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo oggetto di contestazione superi i 50.000 euro).
Sono inoltre oggetto di sanzione:
- L’omessa installazione dei misuratori fiscali
- Le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali (ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione)
- La manomissione o alterazione degli apparecchi e dei loro stampati
Fonti:
//www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-21-febbraio-2020
Si ricorda che le informazioni in questo sito web non forniscono indicazioni fiscali e legali ma solamente informative e non sostituiscono la consulenza di un commercialista e/o avvocato. Ti invitiamo, quindi, a rivolgerti a un consulente specializzato per approfondire i rischi a cui sei esposto e far fronte in modo corretto agli obblighi derivanti dalle normative in vigore.