ASD e SSD: dal 2026 torna l’esenzione sui premi sportivi

12.12.2025 - Tempo di lettura: 7'
ASD e SSD: dal 2026 torna l’esenzione sui premi sportivi

Il 2025 come anno di transizione: l’esenzione sui premi sportivi fino a 300 euro tornerà operativa dal 2026, con impatti sugli obblighi o meno di applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

ASD e SSD alla prova delle novità in materia di tassazione dei premi sportivi che prenderanno il via dal 2026.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle somme erogate da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in particolare riguardo l’esenzione fino a 300 euro.

Il 2025 rappresenta una sorta di periodo transitorio, in attesa dell’entrata in vigore delle novità previste dal decreto legislativo n. 33/2025.

Dal prossimo anno viene meno l’obbligo di applicazione della ritenuta del 20 per cento sulle somme non superiori a 300 euro. Per i premi erogati fino al mese di dicembre non sono previste deroghe, ma i percettori delle somme potranno presentare istanza di rimborso per il recupero degli importi decurtati.

Premi sportivi, ritenuta del 20 per cento nel 2025 senza deroghe

Gli importi riconosciuti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche sono inquadrati, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport), come “premi” assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

Tale norma prevede, in linea generale, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20 per cento.

La norma è stata però soggetta a diversi aggiustamenti nell’ultimo periodo: prima l’esenzione temporanea prevista per il 2024 per i premi fino a 300 euro e, successivamente, il ripristino delle agevolazioni ma solo dal 2026.

Il 2025 resta un anno di transizione, ed è alla luce di un quadro mutato nel tempo che è bene fare il punto delle regole da seguire

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, ha offerto un’analisi chiara sul trattamento fiscale dei premi sportivi erogati da ASD e SSD ai propri tesserati, delineando la discontinuità tra l’anno d’imposta 2025 e il 2026.

Sulla tassazione dei premi sportivi è bene ricordare che nel 2024, per effetto della disciplina transitoria prevista dal DL Milleproroghe n. 215/2023), è stata prevista un’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 20 per cento sulle somme entro i 300 euro.

Una regola non confermata per il periodo d’imposta 2025, nel corso del quale quindi non trova applicazione l’esonero anche per i premi entro la soglia di cui sopra.

Alla luce di ciò, le ASD e SSD sono tenute all’applicazione della ritenuta del 20 per cento a titolo d’imposta su tutti i premi corrisposti nell’anno in corso, indipendentemente dall’ammontare erogato.

La risposta n. 265/2025 ha precisato che le ritenute effettuate nel 2025 devono essere versate secondo i termini fiscali vigenti per tale annualità. L’ASD/SSD è tenuta a procedere al versamento della ritenuta alla fonte entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Non fanno eccezione i premi erogati a dicembre: la ritenuta andrà versata entro il 16 gennaio 2026.

Dal 2026 torna a regime l’esenzione per i premi fino a 300 euro

A partire dal 1° gennaio 2026 il regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici cambierà nuovamente, per effetto delle novità previste del Decreto Legislativo n. 33/2025.

L’articolo 45, comma 9, stabilisce un regime permanente per le somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021.

Dal prossimo 1° gennaio quindi non si applicherà la ritenuta del 20 per cento se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro.

Se l’ammontare complessivo dei premi erogati allo stesso soggetto supera i 300 euro, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

La tassazione scatterà quindi solo una volta superato il limite di cui sopra.

Premi con rimborso delle ritenute applicate nel 2025

Sulla decorrenza delle novità di cui sopra è però necessario un chiarimento ulteriore.

Dal 1° gennaio 2026, il soggetto (atleta/tecnico) che ha subito la ritenuta alla fonte nel corso del 2025 su premi erogati nello stesso periodo d’imposta, per importi complessivamente non superiori a 300 euro, potrà presentare istanza di rimborso delle ritenute versate.

È l’effetto del comma 9, articolo 45 del decreto legislativo n. 33/2025 che, sebbene fissi al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell’esenzione dall’applicazione delle ritenute per associazioni e società sportive, prevede che il beneficio si applica “sulle somme versate ad atleti e partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”.

Un impatto retroattivo che, dal punto di vista degli adempimenti, complica lo scenario.

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