I corrispettivi telematici nelle palestre e piscine e l’invio via web
Invio dei corrispettivi telematici possibile anche con una procedura web
Dal 1° luglio 2019 tutti i soggetti, compresi i centri sportivi, che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro e che attualmente emettono ricevute fiscali o scontrini hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi ed inviarli telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
I dati devono essere trasmessi entro dodici giorni da quando l’operazione è effettuata ai fini IVA. Per i centri sportivi è la data de pagamento del corrispettivo per i servizi o abbonamenti sottoscritti. Per chi vende merce la data è quella della consegna o spedizione della mere.
Queste disposizioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2020 per i contribuenti con volumi d’affari inferiori ai 400.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall’obbligo dei corrispettivi telematici i soggetti che svolgono solo in via marginale operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, rispetto alle altre operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018 (ai sensi del D.M. 10.05.2019).
Al fine di rispettare il nuovo obbligo, i centri sportivi si devono dotare del cd. Registratore Telematico (abbreviato RT), il quale elabora i dati della giornata, li sigilla in un file XML e li invia direttamente all’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di errore. A tal fine, il contribuente può considerare o l’acquisto di un nuovo RT, oppure l’aggiornamento del misuratore fiscale di cui è già in possesso (si deve fare attenzione che non tutti gli apparecchi possono essere aggiornati).
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto un bonus fiscale pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. Di fatto significa che se il nuovo RT costa 1.000 €, il bonus fiscale sarebbe pari a 250 € (in quanto il 50% di 1.000 è superiore al limite massimo consentito).
In sintesi cosa si deve fare?
Questa importante novità impatterà nei centri sportivi che attualmente emettono ricevute fiscali e/o scontrini e, al fine di rispettare il nuovo obbligo, le aziende interessate si devono dotare del Registratore Telematico che dovrà elaborare i dati dei corrispettivi della giornata, sigillarli in un file XML ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, il contribuente può considerare o l’acquisto di un nuovo RT, oppure l’aggiornamento del misuratore fiscale di cui è già in possesso (si deve fare attenzione che non tutti gli apparecchi possono essere aggiornati).
I soggetti che non hanno ancora un registratore telematico predisposto per effettuare l’invio, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, transitoriamente, entro il termine più ampio della fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai fini Iva. La moratoria delle sanzioni trova applicazione per i primi sei mesi e fino a quando non è in uso il registratore telematico adeguato all’invio.
Pertanto, è possibile inviare i dati dei corrispettivi relativi al mese di luglio entro il 2 settembre (il 31 agosto è caduto di sabato).
L’invio telematico può essere effettuato anche mediante il canale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La generazione e l’invio del file relativo ai corrispettivi possono essere effettuati mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro, oppure mediante l’upload di un file xml come indicato nel provvedimento AdE prot. n. 236086 del 4 luglio 2019. In alternativa, è possibile inserire i singoli corrispettivi giornalieri con l’apposita procedura web.
In fase di generazione occorre indicare i corrispettivi complessivi (al netto dei resi) di una singola giornata distinti per aliquota Iva applicata, indicando aliquota zero per abilitare il campo “natura/ventilazione Iva”. In particolare, i dati richiesti sono:
- data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
- aliquota Iva applicata (in alternativa esclusiva con natura/ventilazione Iva);
- natura/ventilazione Iva, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura;
- imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell’imposta e al netto di resi/annulli;
- imposta (calcolata dal sistema se indicata un’aliquota Iva).
Le sanzioni
Se i dati relativi ai corrispettivi sono incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471., se non sono memorizzati e/o non sono trasmessi trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015.
In particolare si applicano le sanzioni previste per le violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali come riportato nell’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997
Ricordiamo che nell’articolo sopra citato, per le violazioni perpetrate nel tempo, si prevede sospensione con provvedimento immediatamente esecutivo, per un determinato periodo, della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
E’ bene pertanto programmare quest’attività per esser pronti chiedendo fin da subito tutte le informazioni o chiarimenti necessari ai propri fornitori di software gestionali e di stampanti fiscali.
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