I corrispettivi telematici ed i pagamenti posticipati e dilazionati nel fitness

04.03.2020 - Tempo di lettura: 5'
I corrispettivi telematici ed i pagamenti posticipati e dilazionati nel fitness

L’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ha portato con sé una serie di interrogativi operativi legati alle particolarità degli specifici settori. L’argomento più dibattuto riguarda i comportamenti da adottare in quei casi in cui il pagamento non risulta contestuale alla vendita.

Che fare quando il pagamento risulta dilazionato?

Quali le disposizioni in riferimento a pagamenti postumi rispetto alla fruizione di un bene o un servizio?

Quando è consigliabile emettere fattura e quando il documento commerciale?

Nell’ambito del fitness e del wellness il tema della non contemporaneità di vendita e pagamento è molto sentito, poiché capita frequentemente di gestire servizi a pagamento rateale o posticipato e i casi particolari si sprecano per questo tipo di attività.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti in merito con la circolare n.3/E del 21 febbraio 2020, ma come impattano queste specifiche sul mercato del fitness?

Lo abbiamo chiesto a Luca Mattonaitributarista e legale rappresentate dello Studio Mattonai di Bientina (Pisa), esperto in imprenditoria del fitness.

Innanzitutto occorre distinguere, precisa Luca Mattonai, tra attività istituzionali e attività commerciali.

  • ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: non è richiesta l’emissione di corrispettivo o fattura (salvo specifica richiesta da parte del cliente) quando l’incasso avviene tramite mezzo tracciabile come ad esempio il bonifico o il pagamento elettronico. Nel caso, invece, di pagamenti non tracciabili, ad esempio in contanti, è opportuno il rilascio di una quietanza di pagamento (circolare n. 18/E del 2018).
  • ATTIVITA’ COMMERCIALI: è obbligatoria la certificazione del pagamento tramite corrispettivo o fattura. Quando l’attività fitness viene considerata un’attività commerciale risulta quindi al pari di ogni altro esercente. La particolarità sta nel fatto che, spesso, quando si parla di abbonamenti si fa riferimento a prestazioni di servizio con pagamento dilazionato o postumo rispetto al momento della vendita e pertanto, ai fini IVA, il momento di effettuazione dell’operazione (art.6 DPR 633/72) è legato all’incasso, salvo fatturazione anticipata della prestazione.

In questi casi, il suggerimento di Mattonai è quello di spostarsi sul mondo delle fatture piuttosto che utilizzare i corrispettivi telematici. Pertanto, ad ogni pagamento mensile di una rata, corrisponderà una fattura per la quota riscossa. Tuttavia in fase di vendita sarà opportuno emettere comunque il documento commerciale relativo.

Questa tematica aveva lasciato notevoli perplessità tra gli operatori in quanto fino ad ora, veniva comunicata l’operazione doppia (documento commerciale + fattura) all’Agenzia delle Entrate non potendo rettificare l’importo del corrispettivo a seguito dell’emissione della fattura. Da quando entrerà in funzione il nuovo tracciato xml 7.0, ci sarà la possibilità di indicare nel documento commerciale che il corrispettivo non è stato incassato ed emettere fattura sulla base di quel documento commerciale. Tale modalità farà confluire l’operazione ai fini IVA solo per gli importi trasmessi con la FE e in liquidazione IVA verrà rilevata solo la fattura.

Le novità del nuovo tracciato Xml (versione 7.0 – marzo 2020)
In relazione ai limiti del tracciato Xml utilizzato finora dai registratori telematici, va segnalato che esso è stato recentemente adeguato proprio per permettere una più corretta e completa elaborazione dei dati. In particolare il provvedimento delle Entrate 1432217/2019 ha stabilito che (paragrafo 4.2), al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dalla versione 6.0 – novembre 2017 o, in alternativa, secondo le specifiche previste dalla versione 7.0 – marzo 2020”.

A partire dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi saranno trasmessi esclusivamente nel rispetto della versione 7.0 – marzo 2020 (nuovo layout).

Le novità più importanti della versione 7.0 riguardano la memorizzazione del registratore telematico dell’importo complessivo dell’ammontare totale dell’imponibile da assoggettare ad Iva, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei seguenti valori:

• resi
• annulli
• corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso non consegnati
• corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi
• corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura

Questi corrispettivi concorreranno alla liquidazione Iva o nel momento dell’emissione della relativa fattura o alla consegna del bene al cliente o del pagamento del servizio, cui però usualmente si accompagna emissione della fattura o di ulteriore corrispettivo;

Rimane al momento aperto il problema dell’acquisizione vera e propria dei file Xml trasmessi all’Agenzia delle Entrate dagli RT, possibile solo tramite il portale web «Fatture e corrispettivi» per gli utenti che dispongono dell’accreditamento FiscOnline, Entratel o Spid.

Sul punto si è in attesa di una decisione dell’agenzia delle Entrate, cui dovrà necessariamente seguire apposito provvedimento attuativo.

Fonti:

//www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-21-febbraio-2020

//www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2229548/Provv+evoluzione+corrispettivi+sp+tecniche_20122019.pdf/7a2ed93b-afd4-0f10-5b3e-83cf821501ff

//www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/288260/Allegato-TipiDatiCorrispettivi-V7.0-marzo2020-agg.28-01-2020.pdf/f2301e1a-512c-d082-7aba-717452be8185

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