Giovani, donne e ZES: bonus per le assunzioni a doppio binario nel 2026

Dal 1° gennaio al 30 aprile i bonus per le assunzioni di giovani e nella ZES si applicano in misura differenziata. Per l’assunzione di donne sgravi pieni al 100 per cento per tutto l’anno. Una panoramica delle regole da tenere a mente
La Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 di conversione del Decreto Milleproroghe n. 200/2025 ha ridefinito il quadro degli incentivi all’occupazione previsti dal Decreto Coesione.
Per le imprese intenzionate ad assumere giovani e donne, così come per le attività situate nel territorio della ZES, per il 2026 si delinea un sistema a “doppio binario”: alcune misure sono state prorogate per l’intero anno, mentre altre presentano una scadenza imminente fissata al 30 aprile 2026.
In aggiunta, per i bonus giovani e ZES cambia il valore dell’agevolazione: lo sgravio sarà strutturato su un duplice assetto, e spetterà in misura piena solo in presenza di un incremento occupazionale netto, da verificare su base mensile.
Un quadro delle agevolazioni in campo.
Bonus giovani e ZES, proroga parziale fino al 30 aprile 2026
Nell’analisi degli incentivi in campo per favorire l’occupazione è bene partire dalle misure in scadenza.
Come detto in premessa, la legge n. 26/2026 ha ridefinito tempi e regole per l’accesso ai bonus introdotti dal decreto Coesione n. 60/2024, arrivati a scadenza lo scorso 31 dicembre.
Sia per quel che riguarda il bonus giovani under 35 che per il bonus dedicato alle assunzioni nella ZES, è stata disposta una proroga per il periodo dal 1° gennaio e fino al 30 aprile.
La limitazione non è però solo sul fronte temporale, ma anche sulla misura degli incentivi spettanti per le nuove assunzioni.
Per ciascun nuovo ingresso, lo sgravio spettante sarà pari al 70 per cento, elevabile al 100 per cento se le nuove assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Tra le condizioni da verificare per pesare l’impatto dello sgravio spettante sul costo del lavoro entra quindi in campo la situazione occupazionale complessiva dell’azienda. E, ai fini del calcolo, il monitoraggio dovrà essere mensile.
Sgravio del 70 o del 100 per cento, sul calcolo si attendono istruzioni INPS
Le regole specifiche per calibrare l’incentivo spettante non sono ancora state rese note.
L’INPS è chiamato ad emanare nuove circolari operative, non solo per la gestione delle domande di accesso alle agevolazioni per il periodo gennaio-aprile 2026, ma anche per fornire le indicazioni utili per calcolare lo sgravio spettante.
È tuttavia ipotizzabile che vengano riprese le indicazioni già fornite in merito al bonus donne, per il quale l’incremento occupazionale costituisce condizione per l’accesso.
In tal caso, con la circolare n. 91/2025, l’INPS ha specificato che ai fini della determinazione dell’aumento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), tenuto conto della normativa e della giurisprudenza comunitaria.
In sostanza quindi, il calcolo dell’incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti non dovrà essere effettuato in base al numero dei dipendenti, ma tenuto conto del tempo effettivamente lavorato.
Di fatto quindi:
- un lavoratore full time conta come 1 U.L.A;
- un dipendente part-time conta in proporzione alle ore lavorate;
- i lavoratori stagionali contano per il periodo dell’anno di effettiva occupazione.
Per capire la misura dello sgravio spettante sarà quindi necessario per le aziende confrontare:
- la media storica: il numero medio di ULA occupate nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
- l’occupazione effettiva: il numero di occupati rilevato in ciascun mese successivo all’assunzione.
Il monitoraggio è dinamico: se in un mese l’incremento viene meno, il bonus sarà riconosciuto in misura ridotta, con il ripristino del valore più alto in caso di successiva nuova assunzione.
Sulla base della prassi già diffusa dall’INPS, l’incremento netto si considera comunque rispettato anche se il numero di dipendenti cala, a patto che la vacanza del posto sia dovuta a:
- Dimissioni volontarie del lavoratore
- Pensionamento per limiti d’età
- Invalidità o Decesso
- Licenziamento per giusta causa
- Riduzione volontaria dell’orario (passaggio da full-time a part-time richiesto dal dipendente).
Al contrario, se il posto si libera per licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo), l’incremento viene meno.
Invariati gli altri requisiti per i bonus giovani e ZES
Se la condizione dell’incremento occupazionale è la novità più impattante sul fronte dell’assetto dello sgravio, non cambiano i requisiti generali d’accesso alle due agevolazioni.
Il bonus giovani spetta, anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, in relazione agli under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
L’agevolazione è riconosciuta per 24 mesi e copre le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato, con l’esclusione di dirigenti, lavoro domestico e apprendistato (in fase di prosecuzione).
Il valore massimo dello sgravio è pari a 500 euro, soglia che sale 650 euro per le regioni della ZES.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, cioè possesso del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro (tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza), rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi.
Inoltre, i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure aver effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Le stesse condizioni si applicano anche per il bonus ZES per le imprese fino a 10 dipendenti, riconosciuto per le assunzioni di over 35 che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, esclusi dirigenti e lavoratori domestici, nelle regioni di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, Marche e Umbria.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili e, ai fini del beneficio, conta che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni indicate, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Anche in questo caso è previsto il divieto di licenziamento.
Bonus donne a regole invariate fino al 31 dicembre 2026
Il DL n. 60/2024 ha introdotto anche un bonus specifico per l’assunzione di donne, prorogato a regole invariate con la conversione del DL Milleproroghe 2026, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
A differenza delle agevolazioni per l’assunzione di giovani e per la ZES, in questo caso quindi la conferma è per tutto l’anno, garantendo quindi una pianificazione più attenta degli ingressi da prevedere da parte delle aziende.
Dal punto di vista pratico, l’incentivo consiste in un esonero contributivo per l’assunzione di donne in particolari condizioni svantaggiate e senza alcun limite di età, per un importo massimo di 650 euro mensili e di durata pari a 24 mesi.
Rientrano nella definizione di lavoratrici “svantaggiate” le donne:
- di qualsiasi età;
- disoccupate da almeno 6 mesi;
- residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014).
L’esonero contributivo spetta anche per l’assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza.
Come già evidenziato in precedenza, l’accesso al bonus donne è tuttavia legato al requisito dell’incremento occupazionale netto, da verificare mensilmente.