Firme digitali e Fatturazione Elettronica

03.07.2023 - Tempo di lettura: 4'
Firme digitali e Fatturazione Elettronica

Anche se non obbligatoria nei rapporti tra imprese, in alcuni casi la firma digitale apposta sulle fatture elettroniche può risultare conveniente. Vediamo perché.

Firme digitali nella fattura elettronica

Correva il 6 giugno 2014 quando si iniziò ad emettere le prime fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione Centrale; già da subito occorreva firmarle digitalmente. In quell’occasione, il cedente/prestatore aveva due strade; o munirsi di un certificato di firma digitale (organizzando nuove procedure operative e le necessarie modifiche al software gestionale) oppure delegare un terzo (così come previsto dalle regole tecniche) alla firma del file xml fattura.

Il legislatore volle mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni di avere certezza assoluta della autenticità[1] del documento elettronico ricevuto e della sua riconducibilità all’autore[2] oltre, naturalmente, al rispetto dei requisiti di integrità[3] e immodificabilità[4].

Con l’avvio della possibilità prima (gennaio 2017) e dell’obbligo poi (gennaio 2019) della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra soggetti passivi IVA privati (il cosiddetto B2B), il legislatore volle rendere più agevole il passaggio dall’analogico al digitale relegando la firma digitale a mera “possibilità”. I requisiti di integrità e immodificabilità erano comunque garantiti dallo stesso Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate dal momento stesso che teneva una sorta di “traccia” del documento (calcolando l’impronta di hash[5]) una volta veicolato il file in Xml Fattura. Questa impronta, una stringa ben definita di caratteri, è presente, infatti, in tutte le ricevute prodotte dal Sistema medesimo.

Vantaggi della firma digitale sulla fattura elettronica

Tuttavia, se dunque non è obbligatorio firmare le fatture elettroniche nei rapporti B2B e B2C per quale motivo alcune organizzazioni preferiscono apporre comunque un certificato di firma digitale?

La risposta è rinvenibile nella necessità di assecondare alcune esigenze particolari dell’impresa, qui riportate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo.

  1. Semplice volontà dell’imprenditore di voler dare certezza probatoria – formalmente ineccepibile – delle proprie fatture emesse: con l’apposizione della firma digitale a un documento informatico da parte dell’imprenditore, ai sensi dell’art 2702 del codice civile[6], sarà a suo carico l’eventuale onere probatorio di dimostrazione la non paternità di quel documento. Sarà quindi la controparte a doversi adoperare per eccepire la paternità del predetto documento (la fattura elettronica).
  2. Evitare frodi: le fatture xml, una volta prodotte, vengono inviate con determinati canali telematici al Sistema di Interscambio. In questa particolare fase, se un’impresa subisse un attacco informatico in grado di intercettare le fatture elettroniche inviate, modificandole[7] – per esempio nell’informazione del campo “IBAN” – prima che raggiungano il Sistema di Interscambio, si rischierebbe una situazione per cui il cliente sia portato ad effettuare, agendo in buona fede, un bonifico ad un conto verosimilmente non intestato alla società fornitrice (quella che ha emesso la fattura e ha subito le conseguenze dell’attacco). Se però le fatture fossero preventivamente firmate, un’eventuale modifica del file Xml non risulterebbe possibile.
  3. Necessità di definire responsabilità e poteri: la firma digitale può portare con sé anche alcuni attributi particolari quali per esempio il riferimento alla società per la quale un soggetto appone le proprie firme. Nel caso in cui questo firmatario delegato dall’imprenditore fosse presente nella visura camerale dell’impresa, il cliente avrebbe un’ulteriore conferma di consistenza del documento e sentirebbe di poter effettuare il proprio pagamento partendo da una fattura giuridicamente ineccepibile.

Con la firma elettronica, dunque, per esempio quella “digitale” oppure,a valle di un processo ben strutturato , quella “elettronica avanzata”, è possibile “scolpire nella pietra” (virtuale) le caratteristiche dei documenti inviati e, di conseguenza, irrobustire significativamente intere “fasi” del ciclo operativo di un’impresa.

 


 

[1] Autenticità: caratteristica in virtù della quale un oggetto deve considerarsi come corrispondente a ciò che era nel momento originario della sua produzione. Pertanto, un oggetto è autentico se allo stesso tempo è integro e completo, non avendo subito nel corso del tempo o dello spazio alcuna modifica non autorizzata. L’autenticità è valutata sulla base di precise evidenze.

[2] Il documento informatico firmato elettronicamente è in grado di dimostrare in modo manifesto e inequivocabile la provenienza del medesimo ovvero la riconducibilità al suo autore.

[3] integrità: caratteristica di un documento informatico o di un’aggregazione documentale in virtù della quale risulta che essi non hanno subito nel tempo e nello spazio alcuna alterazione non autorizzata. La caratteristica dell’integrità, insieme a quella della completezza, concorre a determinare la caratteristica dell’autenticità.

[4] immodificabilità: nessuna alterazione in fase di accesso, gestione e conservazione.

[5] Impronta di hash: La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash

[6] Art. 2702 CC: Efficacia della scrittura privata. “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”

[7] https://questure.poliziadistato.it/it/Ragusa/articolo/12505bb4c1e5d6e23052967829

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