Scontrino elettronico: i tempi da rispettare con l’Agenzia delle Entrate e con i clienti

29.08.2025 - Tempo di lettura: 6'
Scontrino elettronico: i tempi da rispettare con l’Agenzia delle Entrate e con i clienti

Qual è la tabella di marcia da rispettare per lo scontrino elettronico? Rispetto al passato, i tempi per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate sono più lunghi, mentre resta caratterizzato dall’immediatezza il rapporto con i clienti

La tabella di marcia dello scontrino elettronico segue tre fasi: la memorizzazione dei corrispettivi, l’emissione del documento commerciale e la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Se per quest’ultima si ha a disposizione un ampio arco temporale, per la consegna del riepilogo dei dati d’acquisto al cliente, così come desidera, vige la regola dell’immediatezza.

Una panoramica delle scadenze da rispettare in base a quanto previsto dalla normativa.

Scontrino a chi acquista e dati al Fisco: gli obblighi per gli esercenti

In linea generale, lo scontrino elettronico viene emesso dagli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate, che sono esonerati dall’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente nel momento di effettuazione dell’operazione.

Chi gestisce ristoranti, bar, negozi “registra” le operazioni relazionandosi sia alla clientela che all’Agenzia delle Entrate.

Quando l’esercente certifica l’operazione tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi rilascia al cliente il documento commerciale con i seguenti dati:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Bisogna distinguere, quindi, due momenti cruciali:

  • la consegna dello scontrino a chi acquista;
  • l’invio dei dati al Fisco.

Il cliente deve ricevere il suo riepilogo stampato non oltre il momento di ultimazione dell’operazione, “salvo che non ne abbia richiesto copia digitale”, si legge nell’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2025.

Scontrino elettronico: tempi e regole per la consegna al cliente

Il documento consegnato non ha valore fiscale ma può comunque essere utilizzato, ad esempio, come garanzia o come prova d’acquisto.

Per la validità fiscale, infatti, nel pacchetto di informazioni si devono aggiungere anche codice fiscale o numero di partita IVA dell’acquirente.

È una integrazione che deve essere richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Scontrino elettronico: tempi e regole per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Anche per la memorizzazione dei dati dei corrispettivi il termine è il momento di ultimazione o di effettuazione dell’operazione, che coincide con il pagamento o la consegna del bene. Ma per trasmetterli si hanno a disposizione 12 giorni.

Tutto il flusso di dati e l’emissione del documento da consegnare ai clienti viene gestito tramite il Registratore Telematico, evoluzione del vecchio registratore di cassa, o da appositi software.

Le regole sono stabilite dall’articolo 2 Decreto Legislativo n. 127/2015:

“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100”.

Nel passaggio dallo scontrino “analogico” a quello elettronico, sono cambiate le scadenze da rispettare: la trasmissione dei corrispettivi, infatti, prima aveva cadenza giornaliera.

L’arco temporale più ampio serve anche per evitare disagi legati a eventuali problemi di connessione.

In caso di problemi tecnici, infatti, nei 12 giorni a disposizione è possibile provare a inoltrare i dati o, in alternativa, a seguire la procedura di emergenza.

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