Le attività di controllo per le imprese alberghiere

17.12.2019 - Tempo di lettura: 2'
Le attività di controllo per le imprese alberghiere

alvo proroghe dell’ultimo, con il 1° gennaio 2020, tutti i contribuenti, ad eccezione delle specifiche esclusioni, ha inizio l’invio generalizzato dei corrispettivi telematici.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, co. 1 D.Lgs. n. 127/2015, sono obbligati a tale “nuovo” adempimento i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/72 ossia i soggetti (commercianti ed assimilati) esonerati[1] dall’obbligo di emissione della fattura.

Si ricorda, inoltre che, la disciplina del citato articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.175, come modificato dall’articolo 17 del D.L. n. 119/2018, impone l’adozione (in linea di principio) generalizzata del nuovo processo di memorizzare elettronica e trasmissione telematica all’AdE dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La nuova disciplina porta con sé il superamento:

  • dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91 e al D.P.R. n. 696/96 (art. 1, comma 5, D.Lgs. n.127/2015);
  • della tenuta del registro corrispettivi di cui all’articolo 24 del DPR 633/72, tranne, se vogliamo, per il caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, nel qual caso, previa tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato, va adottato, fino a quando non se sia ripristinato il corretto funzionamento, un apposito registro tenuto anche in modalità informatica (Provvedimento 182017/2016 § 5.1).

Di conseguenza, come già messo in evidenza in un precedente intervento, l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi riguarda anche le strutture ricettive.

Tale “nuovo” adempimento non sarà immune da un utilizzo esteso e generalizzato, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per un’attività di controllo, i cui input iniziali sono costituiti dall’invio di lettere di compilance, create sulla base dei dati raccolti con:

  1. l’invio dei corrispettivi telematici;
  2. l’invio delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. LIPE);
  3. l’invio della dichiarazione annuale dell’Iva.

Sotto il profilo sostanziale i controlli saranno di natura “incrociata” e automatizzata, ossia un confronto tra i dati numerici comunicati con i corrispettivi telematici, le fatture elettroniche, il totale complessivo delle operazioni attive indicate nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale Iva, con la conseguenza che in caso di non perfetta coincidenza sarà comunicata tale “anomalia” all’impresa.

E’ di tutta evidenza che è sufficiente unire due o più punti, per confrontare i risultati degli incroci. Questi controlli, ben si capisce dalla circolare n. 19/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, si dovranno effettuare in modo tempestivo ed immediato, in modo da aggredire subito il soggetto che comincia a stratificare debiti.

In questo modo, l’Agenzia raccoglie con costanza i dati delle operazioni attive realizzate, consentendo una possibile attività di controllo tempestiva sulla corretta indicazione delle operazioni nelle varie comunicazioni periodiche rispetto a quelle comunicate giornalmente.

Ancora più invasivo e analitico è il controllo dell’Agenzia delle Entrate se oltre a queste informazioni, l’Amministrazione finanziaria incrocia le medesime con le comunicazioni effettuate agli organismi di Pubblica Sicurezza, di cui all’articolo 109 TULPS, in base al quale devono comunicare i dati delle persone alloggiate. In questo modo è possibile avere contezza precisa del numero di ospiti alloggiati nella struttura alberghiera da confrontare con i corrispettivi e le fatture comunicate telematicamente all’Amministrazione Finanziaria.


[1] Salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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