Bonus turismo fino al 30 settembre: le istruzioni per i datori di lavoro

16.07.2025 - Tempo di lettura: 4'
Bonus turismo fino al 30 settembre: le istruzioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro sono impegnati in prima linea nel meccanismo innescato dal bonus turismo previsto fino al 30 settembre: dalla richiesta al recupero in compensazione, le istruzioni da seguire

Per i lavoratori e le lavoratrici del turismo notturni e straordinari fino al 30 settembre 2025 danno vita a un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde.

Per riconoscere il bonus, però, i datori di lavoro devono ottenere la domanda dai dipendenti e verificare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

Le somme anticipate in qualità di sostituti d’imposta vengono, poi, recuperate in compensazione tramite il modello F24.

Bonus turismo fino al 30 settembre solo dopo aver ricevuto la domanda dal dipendente

L’ultima Manovra ha previsto la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici che operano nel turismo di beneficiare di un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi durante i primi 9 mesi del 2025.

Per riconoscere l’agevolazione i datori di lavoro devono ottenere una apposita domanda in cui si specifica, tra le altre informazioni, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.

Relativamente allo scorso anno, infatti, non deve essere stato superato il limite di 40.000 euro, considerando tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro), compresi quelli che derivano da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori interessati (turistico, ricettivo, termale, somministrazione di alimenti e bevande).

Bonus turismo: come e quando riconoscerlo a lavoratori e lavoratrici

I datori di lavoro sono coinvolti in prima linea in tutto il meccanismo innescato dal bonus turismo.

Verificato il rispetto dei requisiti, “il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti eventualmente non ancora erogate”, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 2025.

L’agevolazione si calcola sulla retribuzione lorda relativa al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o per il lavoro notturno esclusivamente svolto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, ma l’erogazione può avvenire anche dopo il 30 settembre. L’importante è rispettare “il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.

Bonus turismo: le somme anticipate si recuperano in compensazione

Una volta anticipate le somme ai dipendenti, i datori di lavoro potranno utilizzare il credito maturato in relazione al trattamento integrativo tramite la compensazione.

Come previsto dalla risoluzione n. 8 del 31 gennaio 2025, sarà necessario utilizzare il codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Bonus turismo 2025: le istruzioni da seguire per la compensazione

La sequenza di cifre deve essere indicata nella sezione “Erario” del modello F24 e in particolare in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Solo nel caso in cui sia necessario riversare eventuali cifre bisogna far riferimento alla colonna “importi a debito versati”.

Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione dei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”: vanno compilati tenendo conto del periodo in cui è avvenuta l’erogazione del bonus turismo ai dipendenti.

“Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”, specifica, infine, l’Agenzia delle Entrate.

Un ultimo adempimento è previsto al momento di compilare la certificazione unica: gli importi riconosciuti a lavoratori e lavoratrici del turismo, che non concorrono alla formazione del reddito, dovranno essere inseriti nelle CU 2026.

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