Iperammortamento dal 2026 al 2028: come funziona la nuova agevolazione sui beni strumentali

Da credito d’imposta a extra deduzione: per gli investimenti in beni strumentali torna in campo l’iperammortamento, dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Come funziona e quali spese copre
Cambia la forma delle agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali: dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 torna in campo l’iperammortamento.
I contorni della misura sono delineati dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), con la disciplina contenuta nei commi da 427 a 436 dell’articolo 1
Per l’avvio effettivo bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia, così come l’attivazione delle procedure operative da parte del Gestore dei Servizi Energetici.
Tracciare un quadro delle regole per l’accesso e la fruizione dell’iperammortamento è però fondamentale per capire l’effettiva portata del beneficio.
Dal punto di vista pratico, la novità più importante consiste nel cambio di passo nelle modalità di fruizione dell’agevolazione: dal credito d’imposta si passa – o meglio dire si torna – alla formula della deduzione.
Il costo dei beni agevolabili potrà essere maggiorato fino al 180 per cento, secondo i criteri specifici legati alla tipologia di investimento.
Punto per punto, le regole da conoscere.
Cos’è l’iperammortamento e quali sono gli investimenti agevolabili
Cambia la forma ma non la sostanza: l’iperammortamento è lo strumento con il quale si punta a favorire gli investimenti da parte delle imprese.
Per il triennio 2026-2028, i soggetti titolari di reddito d’impresa potranno beneficiare della deduzione maggiorata del costo di acquisizione dei beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate sul territorio nazionale, secondo un meccanismo a scaglioni calibrato in base al valore complessivo dell’investimento.
Nello specifico, la Legge di Bilancio 2026 consente di aumentare figurativamente il costo di acquisizione dei beni nelle seguenti misure:
- 180 per cento fino a 2,5 milioni di euro di investimento;
- 100 per cento tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50 per cento tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione del costo di acquisizione si traduce in una deduzione delle quote di ammortamento dei beni superiori al costo reale, ed è qui che risiede il beneficio in termini fiscali.
Condizione fondamentale per poter beneficiare dell’agevolazione è effettuare investimenti in uno o più beni inclusi nel perimetro.
La maggiorazione sarà nel dettaglio riconosciuta per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli allegati IV e V annessi alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
La prima macrocategoria include il perimetro più esteso di investimenti agevolabili, che riguardano i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Tra questi, nell’allegato IV figurano ad esempio macchinari e utensili, a patto che siano interconnessi alla rete aziendale e gestibili da remoto.
Sul fronte dei beni immateriali (allegato V), vi rientrano software e altri sistemi digitali che favoriscono la progettazione, organizzazione e produzione, come ad esempio i sistemi di Intelligenza Artificiale.
Le condizioni d’accesso
L’iperammortamento è rivolto a tutti i titolari di reddito d’impresa che investono in beni strumentali, indipendentemente da forma giuridica, settore o dimensione aziendale
Non possono richiedere l’agevolazione le aziende che si trovano in uno stato di grave difficoltà finanziaria, che stanno chiudendo, o che hanno subito gravi sanzioni giudiziarie.
Nello specifico, l’esclusione si applica alle imprese che si trovano in queste situazioni:
- in liquidazione volontaria;
- in liquidazione giudiziale;
- in concordato preventivo senza continuità aziendale;
- in liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- con procedimenti in corso;
- colpite da sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).
Se l’azienda non rientra in nessuna delle esclusioni sopra elencate, per poter utilizzare l’agevolazione è richiesto il rispetto della regolarità in materia di sicurezza sul lavoro così come sul fronte contributivo (DURC regolare).
Cinque comunicazioni al GSE per l’iperammortamento
Il ritorno al passato sulla forma dell’agevolazione per le imprese che investono non cambia nella sostanza le regole d’accesso che hanno caratterizzato il credito d’imposta Transizione 5.0.
Nello specifico, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 al comma 430 dell’articolo 1, l’accesso al beneficio sarà subordinato all’invio di specifiche comunicazioni e certificazioni al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.
Le procedure specifiche da seguire sono contenute nel decreto attuativo firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia. In totale alle imprese sarà richiesto l’invio di cinque comunicazioni.
Si parte con l’invio della comunicazione preventiva, da inviare per ogni struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti e che dovrà contenere tutti i dati sull’azienda, la struttura produttiva e la tipologia e l’ammontare degli investimenti agevolabili.
Entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva effettuata dal GSE, l’impresa deve procedere, per ciascuna comunicazione preventiva, con la comunicazione di conferma dell’investimento, nella quale bisognerà dettagliare gli importi degli acconti pagati al fine di raggiungere la soglia del 20 per cento minimo del costo di acquisizione dei beni.
Entro il 20 gennaio di ciascun anno sarà inoltre richiesto l’invio di una comunicazione periodica con i dettagli sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo di beneficio.
Entro il successivo 30 giugno bisognerà inoltre trasmettere una comunicazione integrativa della precedente con il relativo piano di ammortamento e l’indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Infine, la comunicazione conclusiva, quella di completamento, dovrà essere inviata una volta completati gli investimenti e una volta avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, entro il 15 novembre 2028.
Tutte le comunicazioni vanno trasmesse tramite l’apposita piattaforma informatica che verrà messa a disposizione da parte del GSE.
Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile
Accanto agli invii telematici obbligatori, l’impresa deve predisporre e conservare due documenti fondamentali.
La perizia tecnica asseverata (o attestato di conformità) servirà a dimostrare che i macchinari acquistati possiedono tutti i requisiti tecnologici richiesti dalla legge.
Nello specifico, dovrà certificare:
- le specifiche tecniche del bene che danno diritto al bonus;
- l’effettivo collegamento (interconnessione) del macchinario ai sistemi informatici di fabbrica o alla rete di distribuzione;
- per gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia verde, la conformità ai parametri ambientali previsti dal decreto.
Potranno redigerla ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali ed enti di certificazione accreditati, che rilasceranno un attestato di conformità completo di analisi tecnica.
Professionisti e enti dovranno essere muniti di una polizza assicurativa idonea per la responsabilità civile.
Per le aziende agricole, la firma può essere apposta anche da agronomi, dottori forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati.
Servirà inoltre una certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti, per validare l’aspetto economico dell’investimento. Il professionista coinvolto dovrà attestare che le spese dichiarate dall’azienda siano state realmente sostenute e che trovino esatta corrispondenza nelle scritture e nei documenti contabili dell’impresa.