I nuovi parametri per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi da parte dell’Agenzia delle Entrate

23.09.2022 - Tempo di lettura: 3'
I nuovi parametri per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi da parte dell’Agenzia delle Entrate

La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l’obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell’impresa, affinché l’impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, i creditori pubblici qualificati tenuti a segnalare tramite PEC all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
  • l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
  • l’Agenzia delle Entrate;
  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della Crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell’esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l’invio della segnalazione.

Per quanto riguarda i limiti previsti per l’Agenzia delle Entrate, che risultano decisamente stringenti e sono stati recentemente aggiornati: tali limiti sono relativi ai debiti Iva non versati dall’impresa, evidenziati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva (Lipe) inviate dai contribuenti.

Quando scatta la segnalazione

Nella versione attualmente vigente, la segnalazione scatta tenendo conto dei seguenti parametri:

  • in presenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque,
  • non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

In ogni caso, la segnalazione è inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (questa, in particolare, è una delle previsioni aggiunte in sede di conversione del decreto semplificazioni).

 

Debito Iva Segnalazione
< 5.000 euro No
Tra 5.000 e 20.000 euro Dipende dal volume d’affari dell’anno precedente
Oltre 20.000 euro

 

Decreto Semplificazioni

Si evidenzia inoltre che, la conversione del c.d. Decreto Semplificazioni ha comportato:

  • che le segnalazioni riguarderanno le Lipe presentate a partire dalla comunicazione relativa al secondo trimestre 2022, mentre in precedenza era interessata già la comunicazione del primo trimestre (si ricorda che il decreto ha anche posticipato il termine di invio della Lipe del secondo semestre 2022, dal 16 al 30 settembre 2022);
  • la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire contestualmente alla comunicazione di irregolarità con cui viene contestata al contribuente l’omissione di versamento Iva e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Lipe che evidenzia tale debito.

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