Conguagli IRPEF in busta paga: le operazioni di liquidazione del 730/2025

Al via le operazioni di liquidazione del modello 730/2025: sostituti d’imposta e consulenti alle prese da giugno a dicembre con i rimborsi e gli addebiti IRPEF
Nel pieno della stagione estiva, per consulenti e sostituti d’imposta si intensificano le attività legate ai conguagli IRPEF e giugno è il primo banco di prova per le operazioni di liquidazione del modello 730/2025.
Datori di lavoro e intermediari saranno chiamati a gestire le operazioni di rimborso e addebito IRPEF per i dipendenti, seguendo il calendario fornito dall’Agenzia delle Entrate.
È il prospetto di liquidazione il documento che detta le procedure da seguire e, in ogni caso, è l’articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 241/1997 a stabilire che il debito, per saldo e acconto, o il credito emerso dalla dichiarazione dei redditi venga aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto del periodo d’imposta in corso.
Modello 730/2025: le fasi per l’elaborazione e la comunicazione del prospetto di liquidazione
È il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a ricevere mediante il modello 730/4 i risultati emersi dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse dai propri dipendenti. Il documento predisposto e trasmesso dall’Agenzia delle Entrate rappresenta lo strumento fondamentale per calcolare, corrispondere o trattenere i conguagli d’imposta.
Il modello 730/4 è inviato non solo al sostituto ma anche all’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base dei dati indicati tramite il quadro CT della Certificazione Unica o mediante il modello CSO.
Sul fronte delle procedure per la gestione dei conguagli IRPEF, le tempistiche si articolano in più fasi e prevedono un legame stretto tra la data di trasmissione del modello 730 e l’elaborazione del prospetto di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare a partire dal 15 giugno per le dichiarazioni presentate in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta elaborerà il risultato contabile dei modelli 730, ovvero i modelli 730/4.
L’Agenzia delle Entrate ha 10 giorni per mettere a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o agli intermediari che sono stati precedentemente incaricati.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione telematicamente questi dati a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre in uno o più invii distinti.
Il sostituto d’imposta, o il suo intermediario incaricato, accedendo alla propria sezione del cassetto fiscale, Entratel o Fisconline, nell’area Comunicazioni dei servizi telematici potrà scaricare i file delle forniture dei modelli 730/4.
I tempi dei conguagli IRPEF a debito e a credito: si parte a luglio e si arriva fino a dicembre
Sul fronte delle tempistiche da annotare, sono cinque gli slot temporali per la gestione dei conguagli IRPEF.
I tempi sono quindi legati alla data entro la quale i CAF o i professionisti sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate il risultato finale della dichiarazione dei redditi:
- entro il 15 giugno per le dichiarazioni trasmesse entro il 31 maggio;
- entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Tenuto conto delle comunicazioni trasmesse da CAF e professionisti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le stesse ai sostituti d’imposta entro dieci giorni dalla ricezione.
Concluso l’iter procedurale che caratterizza la fase successiva all’invio della dichiarazione dei redditi, partono quindi a tutti gli effetti le operazioni di conguaglio fiscale.
In presenza di un credito IRPEF, il sostituto dovrà riconoscere il rimborso in busta paga del dipendente entro il mese successivo all’elaborazione del prospetto di elaborazione.
Conguaglio a debito fino a 6 rate
Anche le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile, e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Il datore di lavoro effettuerà quindi le trattenute sulle retribuzioni, in un’unica soluzione o a rate, per effettuare il versamento all’Erario entro il termine di pagamento delle ritenute relative alle stesse retribuzioni.
Per quel che riguarda la rateazione, il lavoratore potrà chiedere al sostituto d’imposta di versare le somme dovute da 2 a 6 rate, secondo le regole previste in via generale per il versamento di saldo e primo acconto di IRPEF e cedolare secca da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.
Queste nello specifico le scadenze da rispettare:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1ª | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
6ª | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
7ª | 16 dicembre | 1,83 |
(*) Importo da maggiorare dello 0,40 per cento
Altra scadenza da ricordare è quella del secondo o unico acconto di IRPEF e cedolare secca fissata al 30 novembre e, in tal caso, non è prevista la possibilità di rateazione.
Entro il 10 ottobre il lavoratore potrà chiedere, comunicandolo per iscritto al datore di lavoro, che venga trattenuto un importo inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione o che non siano effettuate trattenute.
