Fatturazione elettronica e nuovi tipi documento: novità dal 1° gennaio

10.02.2021 - Tempo di lettura: 7'
Fatturazione elettronica e nuovi tipi documento: novità dal 1° gennaio

Il 18 dicembre 2020 è stata pubblicata la V 1.3 della guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle Fatture Elettroniche/Esterometro sulla base delle nuove specifiche tecniche.

A commento delle novità previste dalle specifiche tecniche V. 1.6.2, AssoSoftware ha precisato che esse “sono funzionali alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni prospetti IVA precompilati a vantaggio del contribuente (es Registri IVA, LI.PE, Dichiarazione annuale IVA), (…) una facoltà del contribuente che può tuttavia ignorarne la proposta continuando ad effettuare gli adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le usuali modalità. Allo stesso tempo un uso puntuale delle nuove codifiche in fase di emissione dei documenti può essere utile anche nella fase del ciclo passivo da parte del soggetto ricevente per automatizzare le procedure di contabilizzazione”.

Il suggerimento è comunque quello di adeguare i propri software alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, i gestionali TeamSystem sono già pronti per questi cambiamenti: abbiamo già completato gli sviluppi secondo le modifiche richieste dal provvedimento, affinché attraverso la piattaforma TeamSystem Digital lo scambio documenti con lo SDI avvenga senza problemi e il tuo business non subisca interruzioni.

Le principali novità nel tracciato della Fattura Elettronica

Tra le modifiche al tracciato commentate nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, risulta molto impattante sui sistemi gestionali l’introduzione di nuovi tipi di documento.

Autofatture/integrazioni derivanti dal ciclo passivo

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D PR 633/72

Si tratta di documenti che si generano nella stragrande maggioranza dei casi in seguito alla ricezione di fatture passive ricevute da soggetti domestici soggette a inversione contabile (TD16) o da soggetti esteri (UE o Extra-UE) per servizi (TD17), o da soggetti UE per acquisti di beni intracomunitari, ovvero da soggetti esteri (UE o Extra-UE) in caso di acquisto di beni esistenti in Italia all’atto della cessione (TD19).

Nella Guida, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • I documenti emessi con Tipi documento da TD16 a TD19 possono essere facoltativamente inviati allo SDI ovvero creati in formato analogico/su carta.
  • Nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore originario.
  • Nel campo cessionario/committente vanno indicati i dati del cessionario (ossia il soggetto che emette il documento).
  • Nel campo data va indicata la data di ricezione del documento o una data ricadente nel mese di ricezione, in caso di integrazioni su fatture emesse da soggetti UE, la data di effettuazione dell’operazione, in caso di autofatture per operazioni con controparti residenti in paesi extraUE.
  • Per rettificare questi documenti con note di credito/debito deve essere utilizzato il medesimo tipo documento.

Documenti emessi per estrarre i beni dal deposito IVA

  • TD22 – estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 – estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

Si tratta di documenti emessi al fine di applicare il meccanismo di reverse charge per estrarre beni precedentemente introdotti in un deposito IVA. Il TD22 dovrà essere utilizzato nei casi in cui la merce sia stata introdotta nel deposito da paesi esteri (UE o ExtraUE); il TD23 dovrà essere utilizzato nel caso cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA.

Nella Guida, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • I documenti contraddistinti dai Tipi documento da TD22 e TD23 possono essere facoltativamente inviati allo SDI ovvero creati in formato analogico/su carta.
  • Nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore originario (estero o domestico) che per ultimo ha ceduto la merce.
  • Nel campo cessionario/committente vanno indicati i dati del soggetto che estrae la merce.
  • Nel campo data va indicata la data di estrazione
  • Per rettificare questi documenti con note di credito/debito, da un’ulteriore conferma ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, sembra che si possa utilizzare il medesimo tipo documento.

Documenti emessi per regolarizzare documenti non corretti ovvero rettificare la detrazione dell’IVA

  • TD20 – autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • TD21 – autofattura per splafonamento
  • TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Si tratta di documenti emessi al fine di:

  • regolarizzare fatture o integrazioni di fatture omesse o irregolari da parte del cedente (TD20);
  • regolarizzare fatture ricevute emesse con regime di non imponibilità ad IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 ma a fronte di un plafond di non imponibilità del cessionario non capiente (TD21);
  • rettificare la detrazione dell’IVA a fronte di autoconsumo o cessioni gratuite (TD27).

Nella Guida, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • I documenti contraddistinti dai Tipi documento da TD20, TD21, TD27 devono essere inviati obbligatoriamente allo SDI.
  • Nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore originario (estero o domestico) in caso di uso di TD20 ovvero i dati del soggetto che emette il documento in caso di uso di TD21 o TD27.
  • Nel campo cessionario/committente vanno indicati i dati del soggetto che emette il documento.
  • Nel campo data va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
  • Per rettificare questi documenti con note di credito/debito dovrebbero essere utilizzati i Tipi Documento TD04 e TD05.

Specifici casi di fatture attive alternativi al TD01

  • TD24 – fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25 – fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 – cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

Il TD24 e il TD25 devono essere utilizzati in caso di emissione di fatture differite rispetto alla data di consegna o spedizione, che deve risultare da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce, ovvero prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.

Il TD25 riguarda la casistica di triangolazione domestica, ossia le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. In pratica al secondo cedente è data la possibilità di emettere la fattura entro il entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

Il TD26 riguarda, invece, eventuali cessioni di beni ammortizzabili o passaggi interni di beni tra un’attività imponibile ed un’attività esente o viceversa.

Nella guida questi documenti devono seguire le medesime regole già previste per le fatture emesse con tipo documento TD01.

Come data del documento, in caso di fatture differite emesse con TD24 o TD25 deve essere riportata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

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