Bilancio 2026: scadenze per l’approvazione e il deposito

Bilancio 2026, il cronoprogramma dei tempi per l’approvazione e il deposito presso la CCIAA
Maggio è il mese in cui entra nel vivo la fase che porta all’approvazione e al deposito del bilancio d’esercizio.
Dopo i primi adempimenti relativi alla predisposizione, previsti nei mesi di marzo e aprile, per direttori finanziari e professionisti contabili questo periodo dell’anno segna l’avvio di un cronoprogramma serrato sul fronte societario.
La gestione delle scadenze e delle tempistiche che portano al deposito del bilancio è un processo sequenziale, le cui regole sono contenute nel Codice Civile.
Appare opportuno quindi evidenziare tutte le scadenze previste nel 2026 per i diversi adempimenti normativi.
Bilancio d’esercizio: la roadmap delle scadenze 2026
Il bilancio d’esercizio è documento che evidenzia la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa e si compone di diversi documenti, variabili a seconda della dimensione dell’attività svolta dall’impresa considerata.
La normativa di riferimento è quella del codice civile, in particolare il blocco di articoli compresi tra il 2423 e il 2435-ter.
Sul fronte delle tempistiche, la normativa civilistica prevede due percorsi distinti per l’approvazione del bilancio: i termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) e i termini straordinari (entro 180 giorni) attivabili solo in presenza di particolari condizioni statutarie o strutturali, come la redazione del bilancio consolidato.
Di seguito viene sintetizzato lo scadenziario per l’anno 2026:
| Adempimento Societario | Termini Ordinari (120 gg) | Termini Straordinari (180 gg) |
| Predisposizione del Progetto di Bilancio e Relazione sulla gestione | 31 Marzo 2026 | 31 Maggio 2026 |
| Consegna del Progetto all’Organo di Controllo / Revisore | 31 Marzo 2026 | 31 Maggio 2026 |
| Deposito del Progetto presso la sede sociale (15 giorni prima dell’assemblea) | 15 Aprile 2026 | 15 Giugno 2026 |
| Convocazione dell’Assemblea dei soci | 21 Aprile 2026 (1) | 21 Giugno 2026 (1) |
| Delibera Assembleare di approvazione | 30 Aprile 2026 | 29 Giugno 2026 |
| Deposito del Bilancio approvato in CCIAA (entro 30 giorni dalla delibera) | 30 Maggio 2026 | 29 Luglio 2026 |
(1) Il termine diventa il 15 aprile (o 15 giugno) nel caso in cui lo statuto preveda la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale o su quotidiani commerciali.
Bilancio in forma ordinaria, abbreviata o micro
Il bilancio d’esercizio segue tre diverse direzioni, e si “adatta” in base alla dimensione dell’impresa.
Il bilancio in forma ordinaria è quello più completo e si compone di:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione.
Il bilancio in forma abbreviata è semplificato rispetto al bilancio in forma ordinaria e si compone di:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.
Il bilancio delle micro-imprese, invece, si compone solo degli schemi numerici, peraltro semplificati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio ordinario e per il bilancio abbreviato:
- stato patrimoniale (con eventuali note descrittive in calce);
- conto economico (con eventuali note descrittive in calce).
Sono in particolare tre i parametri che è necessario misurare per capire se è possibile snellire gli obblighi informativi, e si tratta del totale dell’attivo di bilancio, dei ricavi di vendite e prestazioni e il numero medio di dipendenti.
Scendendo nel dettaglio, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- un totale dell’attivo di bilancio da stato patrimoniale pari ad euro 5.500.00,00;
- un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 11.000.000,00;
- un numero medio di dipendenti di 50 unità.
Possono invece redigere il bilancio micro le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- un totale dell’attivo di bilancio da stato patrimoniale pari ad euro 220.000;
- un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 440.000; un numero medio di dipendenti di 5 unità.
| Tipologia bilancio d’esercizio | Totale attivo di bilancio | Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni | Numero medio dipendenti |
| Bilancio ordinario | Superiore a 5.500.000 € | Superiore a 11.000.000 € | Superiore a 50 unità |
| Bilancio in forma abbreviata | Fino a 5.500.000 € | Fino a 11.000.000 € | Fino a 50 unità |
| Bilancio micro imprese | Fino a 220.000 € | Fino a 440.000 € | Fino a 5 unità |
La fase preliminare alla redazione dei documenti del bilancio 2026
La predisposizione del bilancio comporta la necessità di effettuare un’analisi preliminare completa e accurata. Si tratta delle attività di assestamento contabile, da effettuare prima della messa a punto dei prospetti quantitativi (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario) e nella Nota Integrativa.
Partendo dal bilancio di verifica ante-assestamento, che raccoglie i saldi delle transazioni quotidiane, l’organo amministrativo deve applicare i principi di competenza economica e di prudenza attraverso specifiche operazioni:
- Scritture di integrazione: inserimento di costi e ricavi di competenza dell’esercizio ma non ancora manifestatisi finanziariamente (es. stanziamento di fatture da ricevere da fornitori o fatture da emettere a clienti, accantonamenti a Fondi Rischi e Oneri).
- Scritture di rettifica: rinvio al futuro di costi o ricavi che hanno già avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza dell’esercizio successivo (es. calcolo analitico di ratei e risconti attivi e passivi).
- Valutazioni di fine anno: determinazione delle rimanenze finali di magazzino, calcolo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, e svalutazione dei crediti in base al presumibile valore di realizzo.
- Fiscalità d’impresa: calcolo delle imposte correnti (IRES e IRAP) e rilevazione delle attività per imposte anticipate o passività per imposte differite, derivanti dal disallineamento temporaneo tra norme civilistiche e disposizioni del TUIR.
L’iter di approvazione del bilancio: dal progetto al voto dei soci
Una volta chiusa la situazione contabile, l’organo amministrativo collegiale (CdA) o l’Amministratore Unico redige il progetto di bilancio.
Se la società è dotata di un organo di controllo (Collegio Sindacale e/o Revisore Legale), i documenti devono essere trasmessi a questi ultimi entro il 31 marzo 2026 (o 31 maggio per i termini straordinari). Gli organi di controllo avranno così il tempo necessario per redigere la propria relazione annuale.
Per garantire la massima trasparenza informativa, l’art. 2429, comma 3 del Codice Civile impone che il progetto di bilancio, insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, resti depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci possano esaminarlo.
Tale deposito deve avvenire entro il 15 aprile 2026 (regime ordinario) o entro il 15 giugno (regime straordinario).
L’assemblea ordinaria, convocata tramite PEC o raccomandata inviata almeno 8 giorni prima (indicativamente entro il 21 aprile 2026), dovrà riunirsi per deliberare sull’approvazione del documento e sulla destinazione dell’utile o copertura delle perdite entro il 30 aprile 2026 (o 30 giugno 2026 in regime straordinario).
Pubblicità legale e deposito presso la CCIAA
L’iter si conclude con l’assolvimento degli obblighi pubblicitari verso i terzi. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito telematico in Camera di Commercio (CCIAA).
I documenti da trasmettere in formato digitale (XBRL e PDF/A) includono:
- Il bilancio d’esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa).
- La Relazione sulla gestione (ove prevista).
- Le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale.
- Il verbale dell’assemblea dei soci contenente la delibera di approvazione e il piano di riparto del risultato d’esercizio.
Considerando le scadenze massime di approvazione, il termine ultimo per il deposito telematico in CCIAA è fissato al 30 maggio 2026 per la procedura ordinaria e al 30 luglio 2026 per quella straordinaria.