I principi del nuovo codice dei contratti pubblici

10.04.2024 - Tempo di lettura: 6'
I principi del nuovo codice dei contratti pubblici

Il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici ha codificato i principi fondanti la materia della contrattualistica pubblica.

I primi dodici articoli del Libro I del Codice sono dedicati ai principi generali intesi come criteri deontologici di valutazione, delle indicazioni concrete che il Legislatore ha rivolto agli operatori e agli interpreti del settore in funzione di garanzia e tutela del pubblico interesse.

L’azione amministrativa, dunque, deve essere ispirata ai principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della buona fede e tutela dell’affidamento, della solidarietà e sussidiarietà orizzontale, dell’auto-organizzazione amministrativa, dell’autonomia contrattuale, della conservazione dell’equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Per l’applicazione dei suddetti principi, tuttavia, il Codice contempla un vero e proprio bilanciamento riconoscendo all’art. 4 una rilevanza prioritaria ai primi tre principi, vale a dire il principio del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

Si tratta dei principi cardine della materia secondo cui devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del Codice.

Accanto ai principi generali, la seconda parte del I libro, dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, contempla i principi digitali.

Nuovo codice dei contratti pubblici: le regole dal 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 si è concluso il cd. regime transitorio con integrale applicazione della normativa, con particolare riferimento al tema della digitalizzazione e dell’utilizzo delle piattaforme telematiche, nonché di pubblicità degli atti di gara, accesso agli atti, e-procurement nazionale.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, ha acquistato efficacia – tra le altre – la seconda parte del Libro I dedicato alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. L’obiettivo è quello di realizzare un processo di trasformazione digitale delle procedure di affidamento riducendo i tempi di esecuzione e migliorando al contempo l’efficienza operativa delle Stazioni Appaltanti.

L’art. 19 rubricato “principi e diritti digitali” prevede che le Stazioni Appaltanti adottino nell’ambito dell’attività di digitalizzazione i principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

È previsto altresì il principio once only (o principio dell’unicità dell’invio) secondo cui ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

Sempre dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia i principi in materia di trasparenza con lo scopo di garantire l’accessibilità ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di rendere accessibili le opportunità di appalto agli operatori nonché di favorire forme di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Per darne attuazione è stato previsto l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) abilitante l’Ecosistema nazionale di e-procurement è gestita dall’Anac che rende disponibili tutti i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione).

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti che sono le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG.

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) che consente alle Stazioni appaltanti e agli enti concedenti di verificare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.

Nuovo codice dei contratti pubblici: i prossimi obblighi in arrivo

Il processo di digitalizzazione in realtà non può considerarsi completato tant’è che, a ben vedere ancora oggi permane un regime transitorio per alcune disposizioni.

Per es. per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro l’obbligo di ricorrere alle piattaforme certificate scatterà solo dal 1° ottobre 2024 e ciò per consentire alle Amministrazioni di adeguarsi ai nuovi sistemi di amministrazione digitale.

Altre disposizioni la cui efficacia è differita riguardano la materia di garanzie fideiussorie (fino al 30 giugno 2024 si potrà verificare l’autenticità della garanzia fideiussoria anche via pec), di qualificazione delle stazioni appaltanti (le stazioni appaltanti qualificate “con riserva” dovranno ottenere i requisiti di qualificazione entro il 30 giugno 2024), di sanzioni per gli obblighi di trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (fino al 30 giugno 2024 il RUP non è soggetto alle sanzioni previste da ANAC per le violazioni degli obblighi informativi verso la Banca dati nazionale, purché provveda all’adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione all’amministrazione a cui appartiene), dal 1° gennaio 2025 obbligo di applicazione della metodologia BIM per le gare d’appalto con importo superiore a 1 milione di euro, con l’unica eccezione che verrà fatta per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È evidente, dunque, che la materia degli appalti pubblici è ancora in evoluzione ed in questo scenario ricoprono un ruolo centrale i provvedimenti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e dell’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) che forniscono elementi e chiarimenti a supporto degli operatori.

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