Nel modello dichiarativo l’ultima quota del credito per riqualifica strutture alberghiere

18.09.2020 - Tempo di lettura: 3'
Nel modello dichiarativo l’ultima quota del credito per riqualifica strutture alberghiere

Con il modello dichiarativo 2020, relativo al periodo d’imposta 2019, trova espressione l’ultima quota del credito d’imposta  a favore delle strutture ricettive, per la riqualificazione e il miglioramento dei propri immobili. Il credito d’imposta a cui si fa riferimento è quello introdotto con l’articolo 10 D.L. n. 83/2014, con il quale il Legislatore ha previsto la spettanza di un credito d’imposta alle strutture ricettive, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che pongono in essere:

1. interventi di:

  • ristrutturazione edilizia, ex articolo 3 co. 1 lett. b), c) e d) D.P.R. n. 380/2001, ossia manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. In particolare, si tratta:
  • costruzione di servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
  • demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma ma rispetto della volumetria
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti purché sia possibili accertarne la preesistente consistenza
  • interventi di miglioramento e adeguamento sismico
  • modifica dei prospetti dell’edificio (apertura di nuove porte esterne o finestre o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi diversi materiali, finiture e colori
  • realizzazione di balconi e logge
  • recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
  • sostituzione di serramenti esterni quali porte, finestre, infissi non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne) migliori rispetto a quelle esistenti (in termini sicurezza, isolamento acustico)
  • installazione di nuova pavimentazione o sostituzione delle preesistente con modifica della superficie e dei materiali privilegiando quelli sostenibili provenienti da fonti rinnovabili
  • installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi
  • eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della L n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, quali a titolo esemplificativo:
  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)
  • interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
  • realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri
  • adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza
  • di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche
  • installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o
  • schermature solari
  • sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità
  • incremento dell’efficienza energetica, quali a titolo esemplificativo:
  • installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
  • installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per
  • condizionamento estivo
  • coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
  • installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
  • realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo
  • energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++)

2. ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al pt. 1 che precede, quali a titolo esemplificativo:

  • acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, con altre aventi caratteristiche migliorative in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
  • acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno
  • acquisto di mobili fissi
  • acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica,
  • attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
  • arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle
  • strutture ricettive

La versione originaria della norma agevolativa, valida per gli anni 2014, 2015 e 2016, prevedeva un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute, nel limite massimo di € 200.000, secondo le modalità attuative del D.M. 7 maggio 2015.­ Con la Legge n. 232/2016, invece, il Legislatore con l’articolo 1 commi da 4 a 6 ha prorogato per gli anni 2017 e 2018 la norma agevolativa, apportando alcune modifiche di carattere sostanziale. In particolare, il credito d’imposta:

  • è pari al 65% delle spese sostenute, in luogo del precedente 30%;
  • è da ripartire in due quote annuali di pari importo;
  • è riconosciuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e contro il rischio sismico, nonché per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
  • è riconosciuto anche in capo agli agriturismi.

La successiva L. n. 205/2017, con l’articolo 1 commi 17 e 18, ha disposto che per il periodo d’imposta 2018, possono fruire del credito d’imposta  in commento anche gli stabilimenti termali, in relazione ai lavori riguardanti:

  1. il realizzo di piscine termali;
  2. l’acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie per l’ svolgimento delle attività termali.

In relazione a tali ultime “proroghe”, ossia quelle previste con la L. n. 232/2016 e L. n. 205/2017, le modalità operative sono state introdotte con il Decreto 20 dicembre 2017, con il quale è stato previsto che il credito d’imposta in commento:

  • è fruibile nel rispetto della normativa europea in materia “de minimis”;
  • è attribuito a seguito dell’accoglimento dell’istanza presentata al Ministero dei beni e attività culturali e del turismo;
  • è utilizzabile in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6850;
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e i fine del rapporto di quegli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Dal punto di vista dichiarativo il credito d’imposta in commento deve essere indicato nel quadro RU, con la compilazione dei righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

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