Le commissioni di intermediazione alle agenzie di viaggio

21.10.2019 - Tempo di lettura: 3'
Le commissioni di intermediazione alle agenzie di viaggio

Le strutture alberghiere ricevono le prenotazioni di camere d’albergo dalle agenzie di viaggio o altri operatori del settore turistico (anche on line) sia nazionali che estere,  fronte delle quali sono tenute a corrispondere delle provvigioni passive.

Non sussiste alcun problema per qualificare l’attività svolta dalle agenzie o dai portali on line, ossia una mera attività di intermediazione tra il cliente finale e la struttura alberghiera, tuttavia, ciò che, in alcuni casi può creare alcune difficoltà è il corretto trattamento Iva di tali operazioni.

La disposizione normativa di riferimento, ai fini Iva, è rappresentata dall’articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972, che disciplina la territorialità per i c.d. “sevizi generici”, ossia le prestazioni di servizi che non sono disciplinate dagli articoli successivi, quali le c.d. “deroghe assolute”, di cui agli articoli 7-quater e 7-qunques, o le c.d. “deroghe relative”, di cui agli articoli 7-sexsies e 7-septies, del D.P.R. n. 63371972.

Secondo quanto stabilito dal già citato articoli 7-ter sono considerati territorialmente rilevanti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’Iva:

  • se l’operazione è eseguita a favore di un soggetto passivo d’imposta nazionale (committente italiano), ex co. 1 lett. a) dell’articolo 7-ter (prestazioni B2B);
  • se l’operazione è eseguita a favore di un soggetto non passivo d’imposta (nazionale o estero) e il prestatore è nazionale (prestazioni B2C).

Al contrario, se il committente si trova nell’area dell’Unione europea, ad esclusione dell’Italia, la prestazione di servizi generica effettuata in Italia non è soggetta ad imposta in Italia, bensì nel Paese dell’impresa committente.

Secondo quanto indicato dalla direttiva comunitaria n. 112/2006 e dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58/E/2009, tra le operazioni rientranti nel concetto dei c.d. “servizi generici” rientrano anche le attività di intermediazione. Tuttavia, messi in evidenza tali concetti generali, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento delle operazioni in commento, è doveroso stabilire se l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia viaggio rientra:

  • nel concetto dei servizi generici, come sopra indicati;
  • o, alternativamente, nel novero dei servizi in deroga assoluta e precisamente i servizi di cui alla lettera a) dell’articolo 7-quater che cita la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, per i quali è stabilità la rilevanza territoriale nel luogo di ubicazione dell’immobile.

A dirimere la questione è la stessa Agenzia delle Entrate, con la già citata Circolare n. 58/E/2009, secondo cui non rientrano nel concetto dei servizi in deroga assoluta, di cui all’articolo 7-quater lett. a) D.P.R. n. 633/1972, l’attività di prenotazione di camere d’albergo o di strutture analoghe.

Sul punto si segnala che, in primo tempo, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 312/2008)  aveva ritenuto incluse nell’ambito applicativo dell’allora vigente articolo 7-bis le prestazioni di intermediazione per l’acquisto di camere di hotel, in quanto relative a beni immobili.

Tale interpretazione, però, deve ormai ritenersi superata, in quanto, con successivi chiarimenti (circolare n. 37/E/2011 e circolare 36/E/2010), hanno affermato che le intermediazioni relative alla prenotazione di servizi alberghieri non rientrano nella deroga prevista dall’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza, la commissione pagata dalla struttura alberghiera all’agenzia di viaggio rientra nel novero delle prestazioni generiche, di cui all’articolo 7-ter lett. a), per la quale la struttura alberghiera assume la qualifica di soggetto committente, in un rapporto B2B, con la conseguente assoggettamento ad Iva nazionale dell’operazione di intermediazione.

Sotto il profilo operativo, si pongono ulteriori problematiche a seconda della nazionalità del soggetto prestatore (agenzia o portale on line), in quanto:

  • nel caso di agenzie o portali on line nazionali, la fattura per l’attività di intermediazione è assoggettata ad Iva nazionale;
  • nel caso di agenzie o portali on line stranieri è necessario operare una distinzione, utile all’individuazione degli adempimenti necessari.

Infatti:

  1. nel caso di agenzia o portale on line comunitario la struttura alberghiera nazionale deve procedere con la c.d. integrazione, ex co. 2 dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972 e articolo 46 D.L. n. 331/1993
  2. nel caso di agenzia o portale on line extra Ue, la struttura alberghiera nazionale deve procedere con l’emissione della c.d. autofattura.

Articoli correlati