Il problema della clausola “non rimborsabile”

13.12.2019 - Tempo di lettura: 2'
Il problema della clausola “non rimborsabile”

È legittima la clausola contrattuale “non rimborsabile” contenuta al termine di tante prenotazioni alberghiere?

Questa è una delle tante questioni legate alle prenotazioni di camere d’albergo on line, per le quali viene prevista, a fronte magari di un corrispettivo inferiore, il mancato rimborso di quanto pagato in sede di prenotazione.

Una recente sentenza del Tribunale di Trapani è intervenuta sulla questione, sentenza 14.10.2019, stabilendo che è vessatoria la clausola “non rimborsabile”, con la conseguenza che tale clausola contrattuale è valida solo se approvata separatamente e per iscritto. Ciò che deriva da tale decisione del Tribunale di Trapani è che un cliente che effettua la prenotazione online può chiedere il rimborso anche se sul sito e sulle condizioni generali appare la clausola “non rimborsabile”.

La vicenda trae origine da cliente che prenota una camera d’albergo online, tramite un noto portale internazionale, scegliendo una tariffa non rimborsabile, specificatamente evidenziata sia nelle condizioni generali del contratto che al momento della prenotazione. Accorgendosi di tale condizione contrattuale, il cliente richiede comunque il rimborso alla struttura ricettiva, che viene portata in giudizio poiché rifiuta il rimborso, appellandosi alla suddetta clausola.

La vicenda si conclude con la sentenza del Tribunale di Trapani di cui sopra, nella quale viene affermato che “le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come “non rimborsabile” sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente.” In particolare, secondo il giudice di Pace di Trapani, poiché la prenotazione online non è ratificata per iscritto, la clausola in questione non si applica, e il cliente ha diritto al rimborso.

In questo caso siamo di fronte ad un’interpretazione in senso stretto della norma che definisce le clausole vessatorie, essendo la modalità online non equiparabile all’approvazione per iscritto (il cliente dovrebbe fisicamente firmare un contratto e, separatamente, anche tutte le clausole potenzialmente vessatorie).

A tal proposito, ricordiamo che sono considerate vessatorie quelle clausole che causano uno squilibrio nei confronti della parte debole del contratto. Per questo, è richiesta l’approvazione per iscritto.

Il secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile, infatti, sancisce che “In ogni caso non hanno effetto [le condizioni generali di contratto], se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Il giudice, inoltre, riferendosi alla sentenza n. 22984/2015 della Corte di Cassazione specifica che “Secondo il disposto dell’art. 1341 c.c., infatti, le clausole contrattuali predisposte da uno dei contraenti che comportano oneri particolarmente gravosi per la parte “debole” del contratto devono essere approvate separatamente per iscritto”.

Nei contratti conclusi on line pertanto, siano essi B2B o B2C, qualora il contratto contenga una o più delle predette clausole vessatorie, esse dovranno essere specificatamente approvate. Ciò potrà avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante l’invio della versione cartacea del contratto contenente la doppia firma;
  • mediante firma digitale o elettronica (modalità tuttavia non molto diffusa e poco pratica);
  • mediante un secondo “point and click”, oltre a quello di adesione al contratto (si segnala la presenza di un contrasto in giurisprudenza sulla legittimità o meno di questa modalità di approvazione).

Qualora il contratto sia concluso tra un professionista (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che stipula il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale) ed un consumatore (ossia persona fisica che contrae per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), si applica anche la disciplina del Codice del Consumo.

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