Il momento di effettuazione delle operazioni alberghiere

22.10.2019 - Tempo di lettura: 3'
Il momento di effettuazione delle operazioni alberghiere

Con l’avvento della fatturazione elettronica e dell’invio dei corrispettivi, di cui alla L. n. 205/2017, sono tornate alla ribalta delle problematiche Iva le questioni legate alla tempistica di emissione della fattura, ossia al momento di rilevanza Iva delle operazioni.

A tal proposito, al fine di individuare correttamente il corretto momento di emissione della fattura, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall’articolo 6 D.P.R. n. 633/1972, con il quale sono distinte le operazioni tra:

  • cessioni di beni;
  • e prestazioni di servizi;

in quanto sono individuati differenti momenti impositivi ai fini Iva, con conseguenti differenti momenti entro i quali emettere la fattura attiva.

Sul punto si ricorda che, secondo quanto stabilito dal citato articolo 6, D.P.R. n. 633/1972:

  • le cessioni di beni mobili si realizzano, ai fini IVA, all’atto della consegna degli stessi, salvo pagamento anticipato del corrispettivo (combinato disposto dell’articolo 6 commi 1 e 4 del D.P.R. 633/1972);
  • le cessioni di immobili si realizzano al momento del rogito notarile;
  • le prestazioni di servizi si realizzano al momento di pagamento del corrispettivo (articolo 6 comma 3 del D.P.R. 633/72). In particolare, le prestazioni di servizi “si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […] e se anteriormente all’effettuazione dell’operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

L’insorgenza del momento impositivo porta con sé l’insorgenza dell’obbligo di certificare l’operazione, meditante l’emissione della fattura o mediante l’emissione dello scontrino fiscale (documento commerciale).

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, post modifica D.L. n. 118/2019, sono ammessi dodici giorni di tempo per l’emissione della fattura e per la trasmissione dei corrispettivi. Infatti, dal 1° luglio 2019, è consentito emettere le fatture entro 12 giorni – rispetto ai dieci previsti dalla precedente formulazione della norma – dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972.

Il D.L. n. 34/2019, invece, analogamente a quanto previsto in tema di fatturazione, stabilisce che i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio, di cui all’articolo 22 D.P.R. n. 633/1972, e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri – ex articolo 2 D.Lgs. n. 127/2015 – possono inviare i dati entro il dodicesimo giorno successivo dal momento di effettuazione dell’operazione, determinato ancora ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 633/1972.

Considerato che le prestazioni alberghiere sono considerate prestazioni di servizi, ciò che ne emerge è l’applicazione delle regole di emissione della fattura o di certificazione del corrispettivo secondo le regole riservate alle prestazioni di servizi esaminate in precedenza.

In particolare:

  • la fattura o il corrispettivo va emessa entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del pagamento;
  • se la fattura viene emessa in un momento antecedente al momento di incasso del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.

A questo si deve aggiungere la possibilità di emettere, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi e quindi anche per quelle alberghiere, la c.d. fattura differita. A tal proposito, si ricorda che la fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni. In tal caso, sotto il profilo operativo si ricorda che, come previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi in cui venga richiamato un documento, come la c.d. “fattura proforma” il bonifico bancario, la ricevuta di pagamento, o altri documenti, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Ciò che potrebbe accadere, con specifico riferimento al settore alberghiero, potrebbe essere la conclusione del soggiorno in assenza di pagamento del corrispettivo. In tal caso, al fine di superare l’eventuale contestazione di ricavi non dichiarati, oltre che per un utile monitoraggio dei crediti verso clienti, pare utile rilasciare al cliente un documento commerciale con riportata l’indicazione di corrispettivo non incassato.

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