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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
I crediti d’imposta per i nuovi investimenti degli hotel
Tra le varie disposizioni normative contenute nella L. 160/2019 – c.d. Legge di Bilancio 2020 – il Legislatore ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 introduce la possibilità di maturare un credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali. Norma agevolativa che, al ricorrere di specifiche condizioni, riguarda anche le imprese operanti nel settore turistico ricettivo.
In particolare, la citata disposizione normativa – “crediti d’imposta per nuovi investimenti” – sostituisce integralmente le disposizioni normative inerenti:
Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la norma agevolativa, di cui ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della L. 160/2019, trova applicazione a favore di imprese e professionisti che, dall’1.1.2020 al 31.12.2020, effettuano investimenti in beni strumentali. Più in particolare, la citata disposizione agevolativa trova applicazione a favore dei citati soggetti (meglio individuati nei successivi paragrafi) che dall’1.1.2020:
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Il primo elemento che emerge è di natura temporale, in quanto la disposizione normativa in commento trova applicazione solo per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020. Unica conclusione alla quale si può giungere, salvo ulteriori proroghe successive.
Ancora sotto il profilo soggettivo, il comma 186 stabilisce che possono accedere alla norma agevolativa in commento tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente:
Tale formulazione premette di affermare che sotto il profilo soggettivo, di natura generale, non sussistono particolari preclusioni.
La stessa disposizione normativa, invece, esclude dal beneficio:
Tuttavia, le condizioni di accesso più stringenti sono quelle inerenti:
In conclusione, i due importanti blocchi sono proprio rappresentati dai sopra citati fattori che, come dal comma 186, non prevedono alcuna tipologia di deroga o esenzione.
Sotto il profilo oggettivo, invece, rispetto alle previgenti norme agevolative non si ravvisano particolari novità, se non per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione in commento riguarda:
Continuano ad essere esclusi gli investimenti quali:
È proprio con riferimento ai beni esclusi che le imprese operanti nel settore turistico ricettivo devono prestare attenzione, soprattutto per le seguenti motivazioni:
A tal proposito si riportano di seguito i coefficienti di ammortamento per le imprese alberghiere:
Edifici |
3% |
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) |
10% |
Mobili e arredamento |
10% |
Biancheria |
40% |
Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzatura da cucina, ecc.) |
25% |
Impianti generici (riscaldamento, condizionamento) |
8% |
Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili) |
12% |
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici |
20% |
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) |
20% |
Autovetture, motoveicoli e simili |
25% |
In conclusione, a prescindere dagli immobili, dalle costruzioni leggere e dei veicoli, già escluse per la tipologia di bene, i medesimi beni, ad eccezione dei veicoli, sarebbero comunque esclusi per effetto del coefficiente di ammortamento non superiore al 6,5%.
In un precedente intervento sono state affrontate le condizioni generali per la fruizione, anche da parte delle imprese alberghiere, del credito d’imposta derivante dall’effettuazione di investimenti in beni strumentali, di cui ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019.
Nel presente intervento, invece, si vogliono evidenziare l’ammontare del credito maturabile e le regole di utilizzo dello stesso credito d’imposta.
Con riferimento al primo aspetto, quale l’ammontare del credito spettante, i commi da 188 a 190 stabiliscono un ammontare di credito differenziato a seconda della tipologia di investimento effettuato e dell’ammontare della spesa sostenuto. In particolare, l’ammontare del credito è così ripartito:
Comma di riferimento |
Tipologia di spesa |
Ammontare del credito d’imposta |
Limite di spesa |
Co. 188 |
Beni materiali (ex super ammortamento) |
6% della spesa sostenuta |
Fino ad € 2.000.000,00 |
Co. 189 |
Beni materiali Industria 4.0 – allegato A Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento) |
40% della spesa sostenuta |
Fino ad € 2.500.000,00 |
20% della spesa sostenuta |
Da € 2.500.000,01 ad € 10.000.000,00 |
||
Co. 190 |
Beni immateriali Industria 4.0 – allegato B Legge di Bilancio 2017 |
15% della spesa sostenuta |
Fino ad € 700.000,00 |
Secondo quanto stabilito dal comma 191 il credito d’imposta in commento è utilizzabile a decorrere:
Accanto a tali differenti percentuali di credito d’imposta e alla previsione di distinti limiti di spesa, come indicati nella sopra riportata tabella, è prevista una differente ripartizione del credito d’imposta maturato in quote annuali di pari importo. In particolare, la ripartizione è così prevista:
Comma di riferimento |
Tipologia di spesa |
Ripartizione annuale del credito d’imposta |
Co. 188 |
Beni materiali (ex super ammortamento) |
5 quote annuali |
Co. 189 |
Beni materiali Industria 4.0 – allegato A Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento) |
5 quote annuali |
Co. 190 |
Beni immateriali Industria 4.0 – allegato B Legge di Bilancio 2017 |
3 quote annuali |
Contestualizzando la tipologia di investimenti al settore turistico ricettivo, pare essere di estremo interesse la possibilità di fruire del credito d’imposta con riferimento:
Sotto il profilo sostanziale, secondo espressa previsione normativa, viene stabilito che al credito d’imposta maturato non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34 L. 388/2000. Inoltre, il medesimo credito
Al pari di quanto previsto per la previgente disciplina dei beni iperammortizzabili, il Legislatore propone anche per la normativa in commento il meccanismo di recapure, di cui all’articolo 7 D.L. n. 87/2018, ossia la restituzione del credito d’imposta utilizzato in compensazione nel caso di cessione del bene agevolato o di delocalizzazione del medesimo, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
Sotto il profilo meramente procedurale si evidenzia che il Legislatore ha previsto due novità rispetto alle previgenti disposizioni normative, stabilendo che l’agevolazione è subordinata: