Il processo civile telematico in Corte di Cassazione

08.03.2021 - Tempo di lettura: 3'
Il processo civile telematico in Corte di Cassazione

Decreto 27 gennaio 2021. Secondo la norma in questione, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa

Decreto 27 gennaio 2021

Con la pubblicazione del decreto 27 gennaio 2021 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia si è data piena attuazione a quanto prevede l’art. 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Secondo la norma in questione, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in sostanza, si è codificata la possibilità di attivare il PCT anche presso la Suprema Corte.

Un’evoluzione importante, che accelera e snellisce le procedure. A questo proposito per gli avvocati è consigliato dotarsi di un software nota iscrizione a ruolo per velocizzare l’invio della nota a iscrizione, e di un software deposito telematico, per rendere più celere il deposito degli atti.

Con l’emanazione del decreto 27 gennaio ’21 del DGSIA, giunto dopo alcuni mesi di positiva sperimentazione, tale possibilità è divenuta concreta e pertanto, dal 31 marzo 2021, sarà possibile depositare in via facoltativa tutti gli atti e documenti del processo di legittimità.

È bene peraltro tratteggiare i limiti della facoltà introdotta dal legislatore, posto che, allo stato, il riferimento normativo è la norma emergenziale sopra vista e non la normativa generale in tema di processo civile telematico. Ciò implica due conseguenze:

  • che l’efficacia della norma è al momento legata alla permanenza in vigore della suddetta legislazione, al momento vigente sino al 30 aprile 2021; è peraltro certo che l’efficacia di tali norme verrà ulteriormente prorogata, essendo purtroppo in atto la diffusione della terza ondata del Covid-19. È inoltre fondato ritenere che, una volta terminata tale fase, non si tornerà indietro al processo analogico e che verranno pertanto assunti i provvedimenti normativi volti a rendere strutturale tale ulteriore evoluzione della giustizia in senso digitale;
  • che il deposito degli atti sarà sempre e solo facoltativo in ogni fase del processo, non potendosi configurare alcuna obbligatorietà per il deposito dei cosiddetti atti endoprocessuali (per quanto la questione rivesta ben poca importanza nel giudizio di Cassazione). Nel caso di specie non vi è infatti possibilità di applicare il comma sesto dell’art. 19 bis decreto legge n. 179 del 2012, ove si prevede appunto il deposito telematico obbligatorio per le parti precedentemente costituite in giudizio, che peraltro presuppone l’emanazione di un decreto ministeriale che nel caso di specie non sussiste.

Chiarita quale sia la (totale) portata del regime di facoltatività del deposito telematico, non v’è dubbio che si tratta comunque di una grande innovazione in senso digitale per il processo civile, e non solo.

Va infatti tenuto presente che l’attivazione del processo telematico presso la Suprema Corte riguarda anche il processo tributario e, per i pochi casi previsti dalla legge, il processo amministrativo.

In particolar modo per il processo tributario, ma il ragionamento vale anche per il processo amministrativo, ci sarà un cambio radicale della piattaforma di utilizzo per il deposito; si dovrà infatti abbandonare la logica dell’upload prevista dal S.I.G.I.T. e migrare verso la redazione della busta cifrata tipica del PCT. Da ciò discende oltretutto che l’avvocato tributarista dovrà dotarsi di un redattore apposito che consenta appunto la redazione della predetta busta.

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Iscrizione a ruolo

 

Per quanto concerne la fase di iscrizione a ruolo, al di là degli aspetti tecnologici, il processo telematico di Cassazione pone senz’altro un problema di formazione del fascicolo di parte, posto che l’allegazione di atti e documenti dei precedenti gradi di giudizio può portare alla formazione di buste di notevoli dimensioni, non semplici da gestire e che magari richiedono anche tempi di lunghi di preparazione laddove si debbano depositare anche documenti analogici che richiedono scannerizzazione e autenticazione (ove si tratti di atti del processo).

Due sono i rimedi a tale soluzione, uno di ordine tecnologico e uno di ordine processuale. Sul versante tecnologico gli schemi ministeriali più recenti hanno previsto l’adozione dei cosiddetti depositi complementari anche in tale giudizio; ciò non sgrava l’avvocato dall’onere di confezionare i fascicoli dei gradi precedenti e di effettuare le necessarie scansioni e autentiche ma almeno evita di dover effettuare depositi multipli.

Sul versante processuale occorre ricordare come l’art. 369 c.p.c. preveda che insieme al ricorso debbano essere depositati, a pena di inammissibilità gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (oltre naturalmente a tutto quanto indicato nell’articolo in commento, nei numeri da 1 a 3).

Dall’applicazione di tale norma discende invero la possibilità di non dover allegare (o scannerizzare, se cartacei) interi fascicoli dei gradi precedenti, ma solo appunto quegli atti e documenti ritenuti utili ai fini della decisione del ricorso.

È indubbio che la scelta di depositare solo una parte del fascicolo sia un passaggio non semplice per l’avvocato, però la possibilità esiste e val la pena riflettere su come una norma risalente al 1940 (pur se riformulata nel 2006) si presenti attualissima al tempo del processo telematico.

Se infatti si seguisse l’indicazione del legislatore, tutti gli atti e documenti fondanti il ricorso potrebbero essere richiamati all’interno di quest’ultimo mediante inserimento di link ipertestuali, aumentando così le possibilità di fruizione “digitale” dell’atto processuale e rendendo molto più agevole ricostruire l’iter argomentativo.

Certamente il legislatore dell’anteguerra era inconsapevole di tale possibilità; ancora una volta, però, si ha la dimostrazione di quanto dinamico fosse l’impianto originario dei nostri codici e di quanto illuminati fossero coloro che li scrissero.

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