Il regime forfettario di ASD e SSD: regole e agevolazioni

23.02.2026 - Tempo di lettura: 10'
Il regime forfettario di ASD e SSD: regole e agevolazioni

La normativa fiscale prevede un particolare regime forfettario per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Un focus sulle regole d’accesso e sulle agevolazioni previste.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono applicare un regime fiscale agevolato, sia sul fronte della determinazione del reddito imponibile che in materia di IVA.

Si tratta del regime forfettario previsto dalla legge n. 398/1991 e successivamente riformato dal Decreto Legislativo numero 117/2017 (Codice del Terzo Settore), destinato ad ASD e SSD che nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

L’applicazione del regime forfettario è subordinato all’invio di una comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate e presenta diversi vantaggi sul fronte operativo in relazione all’avvio, dal 2026, della riforma IVA per il settore sportivo.

Oggi (e nello scenario definitivo della Riforma del Terzo Settore), è fondamentale una premessa: la Legge 398/1991 sopravvive esclusivamente per le ASD e SSD che non sono iscritte al RUNTS.

Per tutti gli Enti del Terzo Settore (ODV, APS, ecc.), questo regime è stato abrogato e sostituito dal nuovo forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

Un focus sulle regole di applicazione e sulle agevolazioni previste.

ASD e SSD: il regime forfettario della legge n. 398/1991

La Legge 398 del 1991 disciplina il regime fiscale agevolato per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva.

Si tratta del regime fiscale agevolato che consente di determinare forfettariamente il reddito imponibile e l’IVA, oltre a semplificazioni negli adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

La possibilità di applicare del regime agevolato è rivolta ad ASD e SSD non iscritte al RUNTS che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.

In questo valore non rientrano le quote associative o le erogazioni liberali, ma solo i ricavi da attività d’impresa come sponsorizzazioni, vendita di biglietti, gestione del bar

Se durante il periodo d’imposta si supera il limite di 400.000 euro di proventi commerciali, il regime agevolato cessa di applicarsi dal mese successivo.

Regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA

Dal punto di vista operativo, l’accesso al regime di cui alla legge 398/91 prevede una serie di agevolazioni, che in parte si incrociano anche con le novità introdotte lo scorso 1° gennaio 2026 in materia di IVA.

Andando per gradi e analizzando le regole relative alla forfettizzazione ai fini delle imposte sui redditi, per le ASD e SSD che aderiscono al regime agevolato, il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi derivanti da attività commerciali, a cui si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Le società sportive dilettantistiche, considerate soggetti passivi IRES, applicano il coefficiente del 3 per cento a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze.

Per le ASD in possesso della qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi. Al reddito d’impresa, calcolato con il coefficiente del 3 per cento, vanno sommati gli altri redditi.

Nel regime ordinario, l’IVA da versare si calcola facendo “IVA incassata meno IVA pagata sugli acquisti“. Nella 398/91 il meccanismo cambia:

  • l’associazione non può detrarre l’IVA sugli acquisti (che diventa un costo vivo);
  • tuttavia, l’IVA incassata sulle vendite o sui servizi non va versata tutta allo Stato. Si applica una detrazione forfettaria del 50% sui proventi commerciali (incluse le sponsorizzazioni e la pubblicità);
  • Esempio pratico: Se l’ASD emette una fattura di sponsorizzazione con 1.000 € di imponibile + 220 € di IVA, l’associazione incassa i 220 € ma ne versa all’erario solo la metà (110 €), trattenendo il resto per autofinanziarsi.

Le associazioni e le ASD che operano nell’ambito della Legge 398/91 sono esonerate da:

  • tenuta delle scritture contabili ordinarie (è sufficiente annotare gli incassi in un apposito registro mensile IVA minori);
  • obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali (l’obbligo di fattura elettronica scatta solo per sponsorizzazioni, pubblicità e diritti TV);
  • presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Doppia comunicazione per l’accesso al regime forfettario

L’applicazione del regime di cui alla legge n. 398/1991 prevede due diverse comunicazioni.

In particolare, l’opzione per il regime fiscale deve essere comunicata alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio.

La comunicazione SIAE dovrà essere trasmessa all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale dell’ente.

Per quel che riguarda invece la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è con il quadro VO della dichiarazione IVA che è necessario esercitare l’opzione.

Nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando la casella inserita nel frontespizio.

Sul fronte degli adempimenti da porre in essere, è bene dare evidenza di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/2018.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che in caso di omessa comunicazione alla SIAE non viene meno la possibilità di applicare il regime agevolato.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono accedere alle agevolazioni previste qualora abbiano adottato un “comportamento concludente”, a patto però di palesare l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione IVA o con la dichiarazione dei redditi. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Le semplificazioni in materia di IVA: esoneri e adempimenti

La possibilità di applicare il regime 398/91 consente di accedere a diverse agevolazioni sul fronte degli obblighi contabili, di certificazione e dichiarazione.

ASD e SSD che aderiscono al particolare regime forfettario loro rivolto, sono infatti esonerate:

  • dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
  • dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (v. articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 398 del 1991) e, in particolare, dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione;
  • dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

È invece obbligatorio il rispetto dei seguenti adempimenti:

  • conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
  • annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente;
  • effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • annotare distintamente nel registro IVA minori i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.

Particolare attenzione poi all’obbligo di tracciabilità: i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, di modo da consentire l’effettuazione di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso al regime forfettario semplifica il debutto della riforma IVA

Delineate le caratteristiche del regime di cui alla legge n. 398/91, è bene evidenziare che la possibilità di optarvi costituisce un vantaggio importante per le ASD e le SSD.

Come noto infatti, lo scorso 1° gennaio 2026 è scattata una vera e propria rivoluzione per le realtà del settore, con il passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione.

Si tratta di novità che non muteranno il carico fiscale per il mondo dell’associazionismo sportivo, ma che comporteranno una serie di nuovi adempimenti. Dalla fatturazione, agli obblighi dichiarativi, tra le spese di gestione bisognerà quindi tener presenti quelle necessarie per adempiere agli obblighi fiscali.

A partire dal 2026, non è possibile fruire contemporaneamente della Legge 398 e delle nuove regole previste dal Codice del Terzo Settore.

O una ASD è fuori dal nuovo perimetro del Terzo Settore (e utilizza la 398), oppure è iscritta o deve iscriversi RUNTS, utilizzando il nuovo articolo 86 per le agevolazioni forfettarie.

Qui la tabella con il confronto tra la vecchia e la nuova normativa

Caratteristica Legge 398/1991

ASD/SSD fuori dal RUNTS

Articolo 86 CTS

ODV e APS iscritte al RUNTS

A chi si applica? Solo Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) Solo ODV e APS
Limite Ricavi Commerciali Fino a 400.000 euro annui Fino a 130.000 euro annui
Calcolo IRES (Redditi) Si pagano le imposte sul 3% dei ricavi commerciali (più le plusvalenze intere) Si pagano le imposte sull’1% o 3% dei ricavi commerciali (a seconda del tipo di attività e di ente)
Meccanismo IVA Detrazione forfettaria

Si addebita l’IVA in fattura (es. 22%), si incassa, ma se ne versa allo Stato solo una parte (es. il 50% per le sponsorizzazioni)

Franchigia (esenzione)

Non si addebita l’IVA in fattura. Non si incassa e non si versa nulla. L’IVA sugli acquisti è un costo indetraibile

Fatturazione elettronica Obbligatoria per le prestazioni commerciali (es. sponsor) Obbligatoria per i ricavi commerciali (ma emessa senza IVA, indicando l’esenzione)
Registri e adempimenti fiscali Esonero da registri IVA ordinari, dichiarazione annuale. Solo obbligo di conservazione fatture e registro incassi Esonero totale da registri IVA, liquidazioni e dichiarazioni. Solo conservazione fatture

 

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