ASD e SIAE: cosa c’è da sapere

Ci sono due aspetti relativi al rapporto tra SIAE e ASD che vale la pena approfondire. Il primo è quello più noto, che ha a che fare con la funzione principale e prioritaria di questo ente, preposto alla gestione dei diritti d’autore in Italia e con il relativo pagamento da parte di aziende ed enti di varia natura; il secondo, molto meno conosciuto, ha che fare con il ruolo della SIAE nelle verifiche fiscali a carico delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Si tratta di un’attività ben più specifica e minoritaria, la quale risulta però tutt’altro che trascurabile per una porzione importante di ASD.
In questa guida vedremo quindi qual è il ruolo della SIAE, quando è necessario pagare i diritti d’autore e quando no, precisando scadenze e modalità per i versamenti dovuti; ci occuperemo poi del ruolo della SIAE nei controlli fiscali per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91, che coinvolge le associazioni sportive non aventi scopo di lucro.
Cos’è la SIAE?
Iniziamo spiegando cosa è la SIAE e di cosa si occupa. La SIAE – acronimo che sta per Società Italiana degli Autori ed Editori – è l’ente pubblico che si occupa della gestione dei diritti d’autore in Italia. In altre parole, quando un’opera che è protetta da tali diritti viene fruita in un contesto pubblico, è possibile che il responsabile debba corrispondere una somma di denaro alla SIAE.
In quanto ente pubblico economico a base associativa, la SIAE – come riportato nella legge 9 del gennaio 2008, numero 2 – opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Come anticipato, però, la SIAE è anche qualcosa in più: oltre a rivestire il ruolo di responsabile della tutela e della gestione dei diritti d’autore, la società si occupa anche di altre mirate funzioni di interesse generale, tra le quali spicca – dal punto di vista delle ASD – quella relativa alla riscossione di altri gettiti di natura tributaria e fiscale.
Quando è necessario pagare la SIAE
Facendo riferimento all’attività principale della SIAE, vediamo in quali casi un’ASD è tenuta a pagare alla SIAE quanto dovuto per l’utilizzo di opere protette da diritti d’autore. In linea generale il pagamento di questo tributo è sempre a carico dell’ente, della persona o dell’azienda che ospita l’attività o l’evento che prevedono l’utilizzo di tali opere (a partire ovviamente dalla musica).
I casi tipici in cui un’ASD è tenuta a pagare la SIAE sono:
- l’utilizzo di opere musicali protette all’interno dei locali gestiti o utilizzati dall’ASD, spaziando dalla sede fino ad arrivare alla palestra gestita dall’associazione, come anche in eventuali locali aperti al pubblico; vale la pena sottolineare già a questo primo punto che il pagamento della SIAE da parte dell’ASD è dovuto anche quando un’opera sonora, lungi dall’essere un elemento centrale, viene impiegata come mero sottofondo musicale;
- l’utilizzo di opere protette durante degli eventi di carattere pubblico, quali feste, sagre, eventi sportivi, anche nel caso di eventi che non prevedono un pagamento di un biglietto per l’ingresso;
- in generale è dovuto il pagamento SIAE per la riproduzione in pubblico di opere audiovisive tutelate da diritti d’autore, quali per esempio film o altri contenuti audiovisivi; lo stesso discorso vale per la riproduzione di programmi radiofonici e televisivi.
Quando non è obbligatorio pagare la SIAE
In alcuni casi il pagamento della SIAE da parte di un’ASD non è dovuto, pur in presenza di elementi che potrebbero indurre a pensare che il tributo risulti obbligatorio. Non serve pagare la SIAE se:
- se l’evento è privato, e quindi non è aperto al pubblico e non comporta in nessun modo un fine di lucro;
- se vengono utilizzate delle opere libere da diritti, tra le quali vanno annoverate le opere il cui autore risulta deceduto da oltre 70 anni e quelle per le quali l’autore ha rinunciato in modo esplicito ai propri diritti;
- infine, se l’evento in questione è oggetto di esenzione specifica da parte della SIAE stessa, come potrebbe accadere in caso di peculiari manifestazioni benefiche.
Le scadenze e le modalità per i pagamenti SIAE
Le somme da corrispondere alla SIAE per l’utilizzo di opere protette da diritti d’autore variano di caso in caso, in base alla durata dell’evento, al numero di spettatori, alla natura dell’evento e alle tariffe di base per l’anno corrente definite dalla Società stessa.
Ma quando deve essere effettuato il pagamento? Le ASD che decidono di organizzare degli eventi che prevedono l’utilizzo di opere protette devono effettuare la richiesta di permesso sul portale online della SIAE prima dell’evento stesso, per richiedere il permesso di utilizzo; successivamente, è necessario effettuare il pagamento; chi si occupa concretamente della musica deve compilare il borderò, contenente l’elenco dei brani eseguiti durante l’evento.
Nel caso della musica d’ambiente, al di fuori di eventi specifici, si parla invece del rinnovo della licenza d’uso, a scadenza annuale; l’avvio di tale licenza va richiesto presso un ufficio SIAE, mentre il rinnovo può essere effettuato tramite MAV, e quindi da remoto. Le tariffe variano in base al tipo di attività, con cifre diverse per le palestre e i centri sportivi rispetto a quelle previste, per esempio, per attività commerciali o ristoranti.
ASD e SIAE: le verifiche fiscali
Spiegata la relazione tra SIAE e ASD per quanto riguarda il pagamento dei diritti d’autore, è bene spiegare in che modo la SIAE viene coinvolta nelle verifiche fiscali nel mondo sportivo. Tutto nasce da una convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e la SIAE, in base alla quale la seconda ha accettato di supportare la prima nel controllo della fiscalità delle ASD.
Come è noto, infatti, le Associazioni Sportive Dilettantistiche beneficiano di agevolazioni fiscali molto favorevoli, messe a punto per favorire lo sport a livello dilettantistico. Per poter accedere a queste agevolazioni le ASD devono essere affiliate a delle Federazioni, essere iscritte al CONI, presentare delle clausole specifiche nel proprio statuto nonché svolgere l’attività sportiva dilettantistica nel rispetto dei relativi regolamenti.
Ebbene, la SIAE entra in gioco per la verifica di tutti questi elementi per tutelare le ASD che beneficiano del regime agevolato della L. 398/91. A questo scopo la SIAE può effettuare delle ispezioni, durante le quali può essere analizzata la documentazione dell’associazione – spaziando dallo statuto ai libri sociali, per arrivare ai rendiconti – per redigere infine un resoconto del controllo. Tale verifica dell’ASD da parte della SIAE può portare a due esiti: nel caso in cui non ci siano irregolarità, si tratterà di un verbale di vigilanza; in caso contrario, di un verbale di contestazione, nel quale verranno indicate le violazioni riscontrate. In questo secondo caso entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, con eventuali avvisi di accertamento volti a recuperare le eventuali imposte dovute e non pagate.
La gestione degli adempimenti di un ASD
Ogni ASD che utilizza opere protette da diritti d’autore in contesti pubblici deve interfacciarsi con la SIAE; è inoltre possibile che un’ASD che beneficia del regime agevolato della L. 398/91 debba affrontare una verifica fiscale della SIAE.
In tutti i casi, per la gestione puntuale degli adempimenti e delle scadenze, come per la tenuta corretta e completa dei vari documenti contabili, risulta prezioso l’utilizzo di uno strumento ad hoc come il gestionale Sportivi in Cloud, pensato appositamente per guidare e gestire le ASD.