Vendemmia, gli adempimenti per la campagna vitivinicola 2026/2027

Dai limiti alle rese produttive fino ad arrivare alle regole di etichettatura: una guida completa agli adempimenti che caratterizzano la vendemmia e la campagna vitivinicola 2026/2027
Con l’inizio della nuova annata agraria, il settore vitivinicolo si trova ad affrontare la complessa macchina burocratica che regola la trasformazione, la gestione di cantina e la commercializzazione dei prodotti.
Il periodo autunnale si caratterizza in particolare con le attività legate alla vendemmia e, nel clou del periodo dedicato alla raccolta e alla trasformazione dei prodotti, sul sito del Ministero dell’Agricoltura è stato pubblicato il Vademecum Vendemmiale 2026/2027 predisposto dall’ICQRF, documento che raccoglie e aggiorna il quadro normativo per il settore vitivinicolo.
Al centro della guida gli adempimenti, tenuto conto di quanto previsto dal Testo Unico della Vite e del Vino (Legge 238/2016), dalle normative europee sull’etichettatura e dalle ultime disposizioni nazionali in materia di trattamenti enologici.
In campo: rese e limiti alla produzione dei vini generici
Il primo fondamentale snodo normativo si colloca direttamente nel vigneto e riguarda il contenimento delle rese produttive.
Per le superfici iscritte allo schedario viticolo e destinate alla produzione di vini generici (ovvero i prodotti senza Indicazione Geografica o Denominazione di Origine), il Testo Unico fissa il tetto massimo di produzione a 30 tonnellate di uva per ettaro.
Tuttavia, il Legislatore ha previsto un certo margine di flessibilità territoriale: le Regioni hanno la facoltà di individuare specifici Comuni nei quali, per ragioni pedoclimatiche e strutturali, la resa ammissibile può raggiungere fino a 40 tonnellate per ettaro.
L’elenco specifico è contenuto nel Decreto Ministeriale n. 0692724 del 18/12/2023.
Nella fase della vendemmia, è essenziale monitorare attentamente i volumi in ingresso prima della pigiatura: il superamento di questi limiti impedisce la destinazione dell’esubero alla vinificazione ordinaria, imponendo l’avvio alla distillazione o ad altri usi industriali.
Dalla tracciabilità di cantina al trasporto: registri e documenti
Una volta completata la raccolta, la priorità si sposta sulla gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità.
La comunicazione dei flussi di cantina deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Registro Telematico integrato sul portale SIAN.
Le registrazioni possono essere effettuate direttamente dal legale rappresentante dell’impresa oppure da soggetti intermediari formalmente delegati (come i Centri di Assistenza Agricola – CAA o aziende specializzate).
Vale la pena ricordare che, a tutela delle realtà di minori dimensioni, l’articolo 58, comma 2, della Legge 238/2016 riconosce un regime di esenzione dall’obbligo di tenuta del registro telematico per i piccoli produttori.
Per accedere a tale agevolazione devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
- Una produzione annua aziendale pari o inferiore a 50 ettolitri;
- La presenza di un’attività annessa di vendita diretta al dettaglio o di ristorazione;
- La qualifica dell’operatore come “rivenditore al minuto” per piccoli quantitativi.
Per questi soggetti, gli obblighi contabili verso l’amministrazione si considerano interamente assolti con la sola regolare presentazione delle dichiarazioni annuali di produzione e di giacenza.
Per quel che riguarda invece la circolazione dei prodotti vitivinicoli, il vademecum pubblicato dal MASAF evidenzia le differenze previste su base geografica, in relazione al regime fiscale e alla tipologia di stabilimento coinvolto:
- per le spedizioni nazionali di vini e mosti sfusi, le aziende possono scegliere se emettere il documento informatico MVV-E o avvalersi dei modelli cartacei previsti dal DM 2 luglio 2013;
- se si trasportano merci già confezionate, è consentito l’uso dei tradizionali documenti fiscali (come DDT o fattura accompagnatoria), a patto che riportino le indicazioni minime stabilite dal Decreto Dipartimentale n. 9281513/2020;
- per i trasporti intracomunitari di prodotti non soggetti ad accisa e per le spedizioni da piccoli produttori, scatta invece l’obbligo tassativo del documento elettronico MVV-E. L’MVV-E diventa inoltre obbligatorio anche a livello nazionale nei trasferimenti da e per gli stabilimenti promiscui.
Dal punto di vista operativo, la gestione dell’MVV-E richiede massima precisione: il documento acquisisce valore legale solo dopo la validazione del sistema SIAN (che rilascia un codice univoco, la marca temporale e un QR-code).
Il mezzo di trasporto deve partire tassativamente entro un’ora dall’orario indicato e la data di partenza non può mai precedere la validazione. Qualsiasi modifica sostanziale diversa da conducente, mezzo o luogo di consegna (o un ritardo nella partenza superiore ai 60 minuti) comporta l’obbligo di annullare il documento e riemetterlo.
Il calendario amministrativo della vendemmia 2026/2027
La corretta tenuta della contabilità vitivinicola richiede l’osservanza di tre appuntamenti chiave nel corso dell’anno che è fondamentale segnare in agenda.
In prima battuta, dal 1° agosto al 10 settembre, va inviata la dichiarazione di giacenza di mosti e vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio, fatta esclusione dei prodotti derivanti dalla nuova vendemmia.
Entro il 10 settembre, contestualmente alla giacenza, occorre effettuare il bilancio annuale sul SIAN. Una volta chiuso il registro, i dati antecedenti al 31 luglio divengono immodificabili e i saldi vengono riportati al 1° agosto mediante operazioni automatiche generate dal sistema (GIIN). In assenza di chiusura manuale, la procedura si attiva automaticamente.
Ad ultimo, la scadenza del 30 novembre corrisponde con il termine per la dichiarazione di vendemmia e produzione.
Sulla base di quanto previsto dal decreto 7701 del 18 luglio 2019, gli operatori che detengono il registro telematico possono avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione, snellendo notevolmente gli oneri burocratici.
Dalla raccolta alla trasformazione in cantina: dai limiti tradizionali alle nuove norme sulla dealcolizzazione
Il rispetto di regole e procedure interessa anche la fase di trasformazione in cantina, nella quale l’enologo deve muoversi all’interno di perimetri normativi ben stabiliti.
Per quanto riguarda la finestra temporale delle fermentazioni, la legge individua il periodo ordinario dal 15 luglio al 31 dicembre. Svolgere fermentazioni o rifermentazioni fuori da questo intervallo è vietato, salvo eccezioni previste dai disciplinari DOP/IGP (da comunicare tempestivamente all’ICQRF) o per le lavorazioni continuative di spumanti, frizzanti e vini passiti.
Tra le pratiche di cantina più comuni, l’acidificazione non richiede una dichiarazione preventiva, ma la semplice registrazione sul SIAN, entro il limite massimo di 4 g/l espressi in acido tartarico.
Al contrario, le operazioni di arricchimento (tramite mosto concentrato, MCR o concentrazione parziale) richiedono l’invio di una dichiarazione preventiva telematica.
A queste pratiche consolidate si affianca la disciplina dettagliata per la dealcolizzazione dei vini (DM 20 dicembre 2024 n. 672816).
In Italia questa tecnica è riservata esclusivamente ai vini generici (con tassativo divieto per i vini DOP e IGP).
Il vino sottoposto a trattamento deve riportare in etichetta la menzione “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo finale non supera lo 0,5% vol.; si deve invece utilizzare il termine “parzialmente dealcolato” se il titolo alcolometrico finale è superiore allo 0,5% vol. ma si mantiene al di sotto del titolo alcolometrico effettivo minimo previsto per la categoria di appartenenza
È vietato combinare dealcolizzazione e arricchimento sulla stessa partita, così come è vietata l’aggiunta di acqua esogena o aromi esterni.
Le lavorazioni devono svolgersi in locali dotati di licenza di deposito fiscale e circuiti chiusi per la frazione idroalcolica, con l’obbligo di inviare all’ICQRF una comunicazione preventiva via PEC entro 5 giorni prima di iniziare la lavorazione.
Etichettatura dei vini: le regole tra ingredienti e allergeni
A chiusura del ciclo produttivo, la fase di confezionamento ed etichettatura richiede il rispetto delle norme europee sull’informazione ai consumatori.
Per tutti i vini prodotti a partire dall’8 dicembre 2023, la presenza della dichiarazione nutrizionale e dell’elenco degli ingredienti è obbligatoria.
Per evitare di appesantire il packaging, le aziende possono fare ricorso alle soluzioni digitali.
Sull’etichetta fisica è sufficiente riportare il solo valore energetico (indicato con il simbolo “E”, ad esempio E = 340 kJ / 82 kcal).
La tabella nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti possono essere consultati dal consumatore tramite QR-code. La pagina web di atterraggio deve essere priva di contenuti pubblicitari e non deve tracciare i dati di navigazione dell’utente.
Esiste però un’eccezione fondamentale alla digitalizzazione: gli allergeni non possono essere nascosti dietro un QR-code. La presenza di solfiti, derivati delle uova o del latte deve sempre comparire in modo chiaro ed esplicito sull’etichetta fisica, preceduta dalla dicitura “Contiene” ed eventualmente affiancata dai pittogrammi autorizzati.
Infine, per le vendite di vino sfuso, laddove lo spazio sul documento MVV-E non sia sufficiente per riportare l’elenco completo di ingredienti e valori nutrizionali, il trasportatore dovrà essere corredato di una scheda tecnica integrativa opportunamente richiamata nel documento di accompagnamento