TFR: cosa cambia dal 2026

02.02.2026 - Tempo di lettura: 6'
TFR: cosa cambia dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il meccanismo del silenzio assenso in materia di destinazione del TFR. Cosa cambia e quali le regole e procedure da seguire.

Il TFR come via per il finanziamento del secondo pilastro ai fini pensionistici: la Legge di Bilancio 2026 introduce novità rilevanti in materia di destinazione delle somme maturate a titolo di retribuzione differita.

Per i nuovi assunti entra in campo la destinazione automatica del trattamento di fine servizio ai fondi di previdenza complementare, rendendo il mantenimento in azienda un’opzione su richiesta del lavoratore.

A cambiare è anche la platea dei datori di lavoro privati tenuto al versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria INPS, con novità che partiranno dal 2026 secondo un percorso per fasi, che porterà alla graduale estensione delle aziende interessate dall’obbligo.

Un’analisi per punto delle novità.

TFR: destinazione automatica ai fondi pensione dal 1° luglio 2026

Le novità che interessano le regole di destinazione del TFR sono contenute nei commi da 203 a 205, articolo 1, della Legge n. 199/2025, la Legge di Bilancio 2026.

La modifica più discussa e che avrà un impatto di maggior peso sulle aziende è sicuramente quella disciplinata dal comma 204, che dal 1° luglio 2026 prevede la destinazione automatica del TFR ai fondi di previdenza complementare.

Gli accantonamenti relativi alla retribuzione differita maturata dai lavoratori passano da strumento finanziario a disposizione delle aziende a “portafoglio” valorizzato ai fini pensionistici per i singoli dipendenti.

Dal punto di vista normativo, la Manovra interviene sul decreto legislativo n. 252/2005, in relazione alle modalità di conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, alle regole in materia di silenzio-assenso e agli obblighi in capo ai datori di lavoro privati in materia di informazione ai lavoratori.

Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori di prima assunzione diventerà pienamente operativo il versamento automatico delle somme maturate a titolo di TFR ai fondi di previdenza complementari.

L’adesione opererà verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali e aziendali e, in caso di più forme pensionistiche, la scelta ricadrà in automatico sul fondo al quale ha aderito il numero maggiore di lavoratori. In mancanza di accordi e contratti, sarà il Fondo Cometa la forma pensionistica complementare di destinazione automatica.

All’atto pratico quindi il TFR sarà automaticamente interamente devoluto al Fondo individuato. Stessa cosa anche per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore in base a quanto previsto dagli accordi aziendali.

Destinazione TFR, informativa al lavoratore entro 60 giorni

Le novità introdotte dalla Manovra prevedono in ogni caso una possibilità di opzione per la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, sarà possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, secondo le regole disciplinate dall’articolo 2120 del Codice Civile, con possibilità di revocare la scelta e conferire quindi successivamente le somme maturate a un fondo pensione.

Sempre entro lo stesso termine, sarà possibile scegliere di aderire a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta, slegandosi quindi da contratti, accordi e scelte di altri dipendenti dell’azienda.

Le novità incidono quindi anche sulle comunicazioni che, in fase di assunzione, dovrà predisporre il datore di lavoro.

In caso di adesione automatica al Fondo di previdenza, inoltre, il datore di lavoro dovrà darne specifica comunicazione al Fondo stesso e iniziare ad effettuare i versamenti entro il mese successivo dalla scadenza dei 60 giorni, in relazione alle somme dovute dalla data di assunzione.

Comunicazione anche per i lavoratori non di prima assunzione

Va detto inoltre che la comunicazione interesserà anche i lavoratori non di prima assunzione.

Per questi, il datore di lavoro sarà tenuto a fornire un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e verificare l’eventuale iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari, facendosi rilasciare un’apposita dichiarazione.

In quest’ultimo caso al datore di lavoro sarà richiesto fornire un’apposita informativa, mediante il Modulo TFR2, relativamente alla possibilità per il lavoratore di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, in tutto o in percentuale secondo quanto previsto dagli accordi applicati in azienda.

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1994, il conferimento non potrà essere inferiore al 50 per cento.

In assenza di comunicazione entro i 60 giorni a disposizione, il TFR sarà conferito in automatico secondo quanto previsto da contratti e accordi.

TFR lasciato in azienda: si estende il perimetro del Fondo INPS

C’è una seconda modifica in materia di TFR che incide direttamente sulla gestione del TFR mantenuto in azienda.

Dal 1° gennaio 2026 la verifica della soglia di dipendenti che comporta l’obbligo di versare le somme al Fondo di Tesoreria INPS si fa dinamica e dovrà essere considerata in ciascun anno successivo all’inizio dell’attività.

Fino allo scorso anno, l’obbligo interessava le aziende con almeno 50 dipendenti calcolati sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006 o, per le attività avviate successivamente, in base alla media annuale dei dipendenti in forza nell’anno solare di avvio. A far fede era quindi la forza lavoro alla fine del primo anno di attività.

La nuova regola introdotta dal comma 203, articolo 1 della Legge n. 199/2025 crea quindi un meccanismo dinamico e di monitoraggio costante, con un’estensione progressiva degli obblighi:

  • per gli anni 2026 e 2027 la soglia della media dei dipendenti passa a 60;
  • dal 2028 al 2031 si torna alla soglia di 50 dipendenti;
  • dal 2032 si passerà a 40 dipendenti.

Le novità si applicheranno solo ai ratei di TFR maturati dal 1° gennaio 2026, lasciando intatte le modalità di accantonamento in essere per gli importi precedenti a tale data.

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