Bonus assunzioni, nuovi incentivi del DL Lavoro 2026 con effetto retroattivo

I nuovi bonus per le assunzioni introdotti con il DL n. 62/2026 hanno effetto retroattivo e cancellano gli esoneri introdotti da gennaio ad aprile con il Milleproroghe. L’analisi delle novità e dei nuovi requisiti, dall’incremento occupazionale all’applicazione del TEC (“salario giusto”)
Il quadro delle agevolazioni per le nuove assunzioni subisce una nuova e profonda trasformazione, per effetto delle novità introdotte dal decreto in materia di lavoro n. 62/2026.
Il cosiddetto decreto 1° maggio ha introdotto nuovi incentivi dedicati all’occupazione di giovani, donne e alle aree del Mezzogiorno.
L’INPS, con la pubblicazione delle circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione della versione 2.0 degli esoneri contributivi, ma per fare domanda si resta in attesa di ulteriori indicazioni operative.
Una delle caratteristiche principali della revisione in corsa degli incentivi per le nuove assunzioni è la valenza retroattiva dei bonus: le agevolazioni potranno essere richieste anche per le assunzioni effettuate a partire da gennaio 2026.
Viene meno l’assetto previsto dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 con la conversione del Decreto Milleproroghe.
Il nuovo assetto dei bonus assunzioni 2.0
Il decreto Lavoro ha riscritto integralmente la disciplina degli incentivi, sostituendo in toto la versione precedentemente introdotta dal decreto Milleproroghe 2026 per i primi mesi dell’anno.
Le misure approvate con il decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 ridefiniscono l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, riproponendo lo schema dei tre incentivi strutturati sulla base della categoria di lavoratore assunto.
Torna quindi in campo il bonus giovani under 35, l’esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali datoriali in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026.
Il limite massimo dello sgravio è pari a 500 euro mensili, elevabili a 650 euro per le assunzioni localizzate nella Zes Unica Sud, riconosciuto per 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi per le altre categorie.
A poterne beneficiare saranno i datori di lavoro privati in relazione alle assunzioni di soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ridotti ad almeno 6 mesi qualora si configurino le ulteriori condizioni di svantaggio previste dalla normativa comunitaria).
Sarà operativo per tutto l’anno anche il bonus per l’assunzione di donne in condizioni svantaggiate, pari al 100 per cento e per un massimo di 650 euro mensili, incrementabili a 800 euro per i rapporti di lavoro instaurati nelle aree della Zes.
L’incentivo spetta per l’ingresso in azienda di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine temporale si riduce a 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio correlati a età, titolo di studio o settore occupazionale di riferimento.
Al pacchetto di incentivi si aggiunge il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica.
Il limite massimo di esonero è pari a 650 euro e l’agevolazione è circoscritta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti in relazione alle assunzioni di lavoratori con età anagrafica pari almeno a 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi.
Restano esclusi dal perimetro delle agevolazioni i contratti di lavoro pubblico, il lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
| Misura | Massimale Mensile Standard | Massimale Mensile in ZES Sud | Durata Massima |
| Bonus Giovani Under 35 | 500 € | 650 € | 12 o 24 mesi (molto svantaggiati) |
| Bonus Donne Svantaggiate | 650 € | 800 € | 24 mesi |
| Bonus ZES Unica Sud (Over 35) | N.D. | 650 € (Max 10 dipendenti) | 24 mesi |
Incremento occupazionale netto e salario giusto, i requisiti per i bonus assunzioni 2026
Per l’accesso ai nuovi esoneri contributivi, ai datori di lavoro è richiesto il rispetto di specifici requisiti.
Oltre alla regolarità contributiva (DURC), è necessario in prima battuta il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto. In sintesi, si deve generare un aumento del numero medio dei dipendenti.
Altra grande novità consiste nell’applicazione del salario giusto, nato proprio con lo stesso Decreto n. 62/2026: un trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In merito agli adempimenti formali, si evidenzia che l’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL permane in via opzionale sino all’emanazione del relativo decreto attuativo, decorso il quale diverrà un requisito imprescindibile per la legittima fruizione dei bonus.
Domanda in standby, autocertificazione del TEC
La trasmissione della domanda per l’accesso ai nuovi bonus assunzione non è ancora possibile.
Sarà l’INPS ha comunicare la data di avvio, ma le circolari del 14 maggio forniscono il primo quadro delle istruzioni da seguire.
L’invio avverrà tramite la compilazione di un apposito modulo telematico inserito nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’istanza potrà essere inoltrata sia per i rapporti di lavoro già costituiti sia per quelli in via di instaurazione.
All’interno del modulo dovranno essere obbligatoriamente indicati:
- Dati identificativi dell’impresa e del lavoratore;
- Classe di svantaggio del soggetto e tipologia contrattuale (ivi inclusa la percentuale oraria in caso di part-time);
- Retribuzione media mensile erogata (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima) e aliquota contributiva datoriale;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’assenza di cumulo con altri esoneri sulla medesima posizione lavorativa;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa la corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore al Trattamento Economico Complessivo (TEC) stabilito dal decreto Lavoro.
Quest’ultimo punto introduce un elemento di complessità tecnico-giuridica.
L’applicazione del cosiddetto “salario giusto” impone ai datori di lavoro di autodichiarare la conformità ai CCNL più rappresentativi, un perimetro le cui singole componenti non appaiono ancora del tutto definite.
Bonus assunzioni retroattivi, vecchi incentivi cancellati
Alla necessità di fare i conti con le novità relative alla normativa sul salario giusto si affiancano gli aspetti critici relativi alla retroattività della norma.
Per le imprese che hanno pianificato o effettuato nuove assunzioni nel quadrimestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 è richiesto di riesaminare le condizioni di fruizione degli incentivi.
Vale la pena ricordare che, sotto il previgente regime del decreto Milleproroghe, era consentito l’accesso a un esonero ridotto al 70 per cento qualora l’assunzione non generasse un incremento occupazionale netto.
L’esonero parziale per le assunzioni è stato però abrogato con l’entrata in vigore del DL n. 62/2026, con un effetto penalizzante per le aziende che hanno formalizzato contratti nei primi mesi dell’anno facendovi affidamento.
Per salvare le assunzioni “scoperte” fatte tra gennaio e aprile, i datori di lavoro dovranno necessariamente pianificare un’ulteriore espansione occupazionale entro la fine dell’anno per far scattare l’incremento netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.