Il TFR passa dall’azienda all’INPS: le nuove soglie per il versamento al Fondo di Tesoreria

Autore: Redazione
 - Ultimo aggiornamento: 15.07.2026
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Il TFR passa dall’azienda all’INPS: le nuove soglie per il versamento al Fondo di Tesoreria

Dai conti delle aziende al Fondo di Tesoreria INPS: il TFR dei dipendenti cambia casa, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Le nuove soglie dimensionali dinamiche determinano gli obblighi a carico dei datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto una riforma strutturale nella gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Oltre all’inversione di rotta nel sistema del silenzio-assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai Fondi Pensione, a cambiare è anche la regola in merito al versamento delle quote al Fondo di Tesoreria INPS.

Da un sistema di calcolo statico della soglia dimensionale che comporta il trasferimento del TFR dai conti dell’azienda all’INPS, si passa a un criterio di monitoraggio dinamico della crescita aziendale.

TFR al Fondo INPS: il nuovo sistema delle soglie a monitoraggio continuo

Nel biennio 2026-2027, l’obbligo per le aziende di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS scatta per le aziende con almeno 60 addetti.

In numero scende a 50 addetti dal 2028 e fino al 2031, per poi ridursi ulteriormente nel 2032, anno in cui il regime diventerà definitivo per tutte le realtà con almeno 40 addetti.

La normativa contenuta all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a tutti i datori di lavoro privati che rientrano nell’ambito dell’art. 2120 del Codice Civile, con l’esclusione del settore domestico.

Come anticipato in premessa, la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo criterio dinamico per determinare la platea di aziende tenute al versamento al Fondo di Tesoreria.

Da gennaio è operativo un monitoraggio continuo, che terrà conto del numero di lavoratori rilevato di anno in anno.

In pratica, se fino allo scorso anno si guardava alla dimensione occupazionale rilevata nel primo anno di attività, dall’anno in corso sarà necessario tenere in conto le variazioni in aumento registrate nei periodi successivi.

Il perimetro dei nuovi obblighi per il 2026

Il sistema “statico”, basato esclusivamente sul primo anno di attività, ha ceduto il passo alla rilevazione dell’incremento del numero dei lavoratori intervenuto negli anni successivi

Il calcolo deve essere effettuato prendendo come base la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre). Per l’obbligo del 2026, il riferimento è l’anno 2025.

Ai fini del calcolo della soglia dimensionale si devono conteggiare tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. In caso di orario part-time, il computo non avviene per “testa”, ma in proporzione all’orario di lavoro svolto rispetto a quello dei lavoratori a tempo pieno.

La media deve essere calcolata esclusivamente sui mesi di effettiva attività. Eventuali periodi di sospensione aziendale vanno esclusi dal conteggio per non falsare la media annuale.

Ad esempio quindi, se un’azienda ha una media di 58 dipendenti nel 2025 (sotto la soglia di 60 del biennio 2026-2027), non ha l’obbligo di versare il TFR all’INPS per il 2026. Se nel corso del 2026, grazie a nuove assunzioni, la media sale a 62, l’obbligo scatterà a partire dal periodo di paga di gennaio 2027.

È fondamentale sottolineare inoltre la “clausola di stabilità”: come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, una volta superata la soglia dimensionale nell’anno di riferimento, l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria permane anche qualora, in futuro, il numero dei dipendenti dovesse scendere sotto il limite previsto.

Il regime per le aziende di nuova costituzione nel 2025

Nell’anno del debutto delle nuove regole, le modifiche non interesseranno i datori di lavoro che hanno avviato l’attività nel 2025, di modo da evitare che fluttuazioni tipiche dei primi mesi di vita di un’impresa falsino il dato dimensionale.

Per le aziende di nuova costituzione, rimane quindi in vigore la soglia storica di 50 dipendenti verificata nell’anno stesso di inizio attività. Se la media raggiunge o supera i 50 addetti, l’obbligo scatta retroattivamente dal mese di inizio attività.

Solo a partire dall’anno solare successivo a quello di nascita dell’impresa, si applicano i nuovi criteri dinamici.

Le scadenze per il versamento, periodo transitorio per il primo semestre 2026

Dal punto di vista operativo, oltre al monitoraggio della forza lavoro, aziende e consulenti dovranno prestare attenzione alle scadenze per il versamento delle quote di TFR al Fondo INPS.

La somma mensile, pari alla quota di TFR maturata nel mese (pari all’accantonamento nominale del 7,41 per cento della retribuzione utile, al netto del contributo dello 0,50 per cento), deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga.

La contribuzione ha natura obbligatoria e beneficia forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.

Si evidenzia che il Decreto Lavoro n. 62/2026  ha previsto una proroga al 16 luglio per la regolarizzazione dei versamenti arretrati.

Come chiarito dal messaggio INPS n. 1511/2026, per le quote relative al trattamento di fine rapporto di competenza da gennaio a giugno 2026 sarà necessario indicare nel flusso Uniemens il codice causale “CF05”.

 

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