Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura

19.02.2020 - Tempo di lettura: 4'
Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura

Con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha la responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. Questo è il concetto, in estrema sintesi, del contratto di deposito, valido anche per le strutture ricettive.

Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall’articolo 1783 e seguenti del codice civile, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell’albergatore.

L’articolo 1783 del codice civile definisce la responsabilità dell’albergatore sulle “cose portate in albergo dal cliente”. Si considerano tali:

  • le cose che si trovano nell’alloggio o nei locali di pertinenza, durante il tempo nel quale l’ospite dispone di esso.
  • le cose che l’ospite affida in custodia all’albergatore ad un membro della sua famiglia o ad un suo dipendente, fuori dell’albergo durante il tempo nel quale dispone dell’alloggio.
  • le cose che l’ospite affida alla custodia dell’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un dipendente, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l’ospite usufruisce dell’alloggio.

La formazione del contratto in commento è regolamentata dall’articolo 1766 che disciplina il contratto di deposito in generale, in base al quale “una parte (definita depositario) riceve dall’altra (definita depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. Da tale prima definizione del contratto di deposito emergono le caratteristiche fondamentali del contratto di deposito, quali:

  1. un contratto consensuale ad effetti obbligatori;
  2. un contratto di deposito regolare.

Con riferimento alla prima caratteristica, si ricorda che rientrano in tale categoria i contratti che il si formano in base al consenso delle parti interessate, come nel caso del contratto di deposito; mentre si definiscono contratti ad effetti obbligatori quei contratti che fanno sorgere degli obblighi per entrambe le parti. A tal proposito come sopra indicato, nel contratto di deposito sussiste l’obbligo del depositante di consegnare il bene mobile nelle mani del depositario e quest’ultimo ha l’obbligo di custodirlo, nonché di restituire la cosa custodita al depositante, non appena quest’ultimo ne faccia richiesta.

In base a tale ultimo elemento, ossia l’obbligo di restituzione, emerge che il contrato di deposito “regolare” può riguardare bene infungibili, ossia insostituibili.

Sulla base del contenuto di cui all’articolo 1782 del codice civile che disciplina il contratto di deposito “irregolare”, emerge anche la possibilità di procedere con il deposito di beni fungibili; pertanto il depositario non è obbligato a restituire la stessa cosa che gli fu consegnata dal depositante.

Ancora in riferimento all’oggetto del contratto di deposito in albergo, costante giurisprudenza ha a più riprese affermato che lo stesso è rappresentato dalla custodia da parte dell’albergatore, il quale è tenuto alla semplice detenzione e conservazione del bene depositato, mentre il possesso di quest’ultimo resta al cliente dell’albergo. Infatti, anche l’art. 1770, comma 1, c.c., nel disciplinare le modalità della custodia, stabilisce che: “il depositario (qual ., nel nostro caso, l’albergatore) non può. servirsi della cosa depositata nè darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (qual è sempre nel caso delle strutture ricettive, il cliente dell’albergo)”.

Inoltre, l’articolo 1768 del codice civile, come sopra già accennato prevede che: “il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia”. Si ricorda che l’espressione “diligenza del buon padre di famiglia” sta ad indicare che colui che custodisce il bene deve farlo con la stessa attenzione che avrebbe riposto se il bene custodito fosse stato di sua proprietà.

Sotto il profilo temporale, il contratto di deposito si estingue al momento della restituzione del bene da parte del depositario al depositante, con l’obbligo da parte di quest’ultimo, sempreché il deposito non sia a titolo gratuito, di pagare il corrispettivo pattuito al momento della stipula del contratto di deposito, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute dal depositario per la conservazione del bene custodito e l’indennità per eventuali perdite del depositario provocate dal deposito, cos. come previsto dall’art. 1781 c.c. inerente i diritti del depositario.

Significativa in tale senso è la sentenza della Corte di Cassazione 14 febbraio 1976 n. 479, riguardante un caso nel quale il cliente di un albergo, dopo aver saldato il conto dell’albergatore, aveva lasciato per alcune ore la sua autovettura carica di bagagli nel posteggio dell’albergo. Al suo ritorno in albergo veniva a conoscenza dell’avvenuto furto di bagagli riposti nell’autovettura, al che invocava la responsabilità dell’albergatore per l’avvenuto furto e la relativa pretesa al risarcimento dei danni.

Sia il giudice di merito che la Suprema Corte, invece, hanno affermato l’esclusione della responsabilità dell’albergatore, in quanto il contratto di deposito in albergo era da ritenersi già estinto al momento del furto e nel contempo non c’era stato nessun accordo tra l’albergatore e il cliente per la custodia dell’autovettura.

 

Nei precedenti paragrafi è stato evidenziato come il Legislatore, nel disciplinare il contratto di deposito in albergo, si sia occupato preliminarmente di individuare:

  • i casi di responsabilità dell’albergatore;
  • le limitazioni a tale responsabilità.

In estrema sintesi, si ricorda che i casi di responsabilità dell’albergatore si suddividono rispettivamente in:

  1. responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo;
  2. responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate in albergo;
  3. responsabilità dei danni alle cose per colpa dell’albergatore.

Con riferimento alla prima “fattispecie” di responsabilità, secondo quanto stabilito dall’articolo 1783 del codice civile, “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.

Su tale aspetto, la giurisprudenza si è spesso espressa, affermando che la responsabilità dell’albergatore è limitata all’ipotesi di cose portate nell’albergo e che non riguarda esattamente quei beni oggetto di custodia nell’ambito del contratto di deposito in albergo. Tant’è. vero che l’ultimo comma dello stesso articolo 1783 del codice civile stabilisce un limite al risarcimento del danno da parte dell’albergatore pari a cento volte il prezzo della locazione dell’alloggio per giornata.

Sotto il profilo sostanziale, tale limitazione alla responsabilità viene meno soltanto nell’ipotesi di responsabilità dei danni per colpa dell’albergatore prevista dall’articolo 1785-bis del codice civile, secondo il quale “l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783 c.c., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari”.

In merito, invece, agli aspetti procedurali, si ricorda che l’articolo 1785-ter del codice civile prevede l’obbligo di denuncia da parte del cliente all’albergo per le cose di sua proprietà portate o consegnate e da lui ritenute oggetto di deterioramento, sottrazione o distruzione; denuncia che deve avvenire in un lasso di tempo ragionevole. Infatti, lo stesso articolo 1785-ter del codice civile prevede che il ritardo ingiustificato da parte del cliente nel denunciare l’eventuale smarrimento o altro sia delle cose portate, sia delle cose consegnate in custodia all’albergatore, determini l’esonero della responsabilità di quest’ultimo.

Sotto il profilo oggettivo, l’articolo 1783 del codice civile individua anche quelli che sono i beni portati dal cliente in albergo per i quali valgono le regole inerenti la responsabilità dell’albergatore, quali:

  1. tutti i beni del cliente che si trovano per tutto il periodo del soggiorno nell’albergo;
  2. tutti i beni presi in custodia dall’albergatore, dai membri della sua famiglia o da un suo ausiliario, fuori dall’albergo per il periodo di soggiorno del cliente;
  3. tutti i beni consegnati in albergo presi in custodia dai soggetti di cui al punto 2) sia fuori che dentro l’albergo per un periodo di tempo ragionevole antecedente o successivo al periodo di soggiorno del cliente.

Sull’argomento, la Corte di Cassazione con la sentenza 4 marzo 2014, n. 5030 ha confermato l’esistenza del limite risarcitorio di cui al comma 3 dell’articolo 1783 del codice civile. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, terzo comma, c.c., salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c”. Nella stessa sentenza è stato anche ribadito che il limite risarcitorio, di cui allo stesso articolo 1783 deve essere commisurato al prezzo complessivo dell’alloggio per giornata e non alla quota gravante sul singolo cliente.

Secondo ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 maggio 2009, n. 10493, l’albergatore si libera dalla responsabilità solo se dimostra la sproporzione tra costo del servizio di custodia e natura della prestazione erogata al cliente. In particolare, la citata sentenza afferma che “L’albergatore risponde, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l’albergatore ha l’onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l’adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere”.

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